Politica

San Marino. Giulia Muratori (Libera): Sulle istanze d’arengo 48 e 49 dobbiamo riconoscere che esiste un vuoto normativo e assumerci la responsabilità di affrontarlo

Intervento integrale pronunciato in Consiglio Grande e Generale a conclusione del dibattito sulle due istanze

Le Istanze d’Arengo in oggetto affrontano due questioni diverse, ma profondamente collegate. La prima riguarda la registrazione a San Marino di atti di nascita o di adozione formati all’estero, nei quali un bambino risulta figlio di due persone dello stesso sesso.

La seconda ci pone una domanda ancora più diretta: come tuteliamo, nel nostro ordinamento, un bambino che viene concretamente cresciuto da due genitori, quando soltanto uno dei due è riconosciuto giuridicamente come tale?

Sono questioni complesse. Sarebbe sbagliato negarlo. Ma proprio perché sono complesse credo che dobbiamo evitare di trasformarle in uno scontro ideologico e partire, invece, dalla situazione più concreta possibile.

Partire dal bambino. Perché quel bambino esiste.

Ha un nome, ha una famiglia, ha delle persone che ogni giorno si prendono cura di lui. Può avere uno stato familiare già riconosciuto all’estero. Può essere figlio di un cittadino sammarinese.

E soprattutto quel bambino non ha scelto nulla di tutto questo.

Non ha scelto dove nascere, come nascere, né attraverso quale percorso diventare parte di una famiglia. Pensiamo ad esempio ad una situazione molto semplice.

Due persone dello stesso sesso crescono insieme un figlio. Una delle due è riconosciuta giuridicamente come genitore, l’altra no. E allora, per tutelarsi nel caso accada qualcosa all’uno o all’altra, devono ricorrere a una scrittura privata davanti a un notaio, sperando che possa essere sufficiente.

Per andare a prendere il proprio figlio a scuola può servire una delega.

Se quel bambino finisce in ospedale, uno dei due adulti che lo ha cresciuto potrebbe non avere la possibilità di assumere decisioni per lui.

Questa è la realtà concreta della quale stiamo parlando.

Un genitore che cresce un bambino ogni giorno e che, davanti allo Stato, può essere considerato un estraneo. E credo che questo dato debba interrogarci, qualunque sia la nostra posizione di partenza.

Naturalmente conosco le obiezioni.

La prima riguarda il nostro ordinamento e l’ordine pubblico.

Un atto formato all’estero non diventa automaticamente efficace a San Marino. Il nostro ordinamento ha propri principi, anche in materia di diritto di famiglia, e quegli atti devono essere valutati alla luce di tali principi. Il compito del legislatore è capire come quel conflitto possa essere risolto, soprattutto quando le conseguenze ricadono su un minore.

E dobbiamo anche evitare di mettere tutto nello stesso contenitore. Ci sono bambini adottati all’estero, in Paesi nei quali l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso è prevista dalla legge.

Ci sono bambini i cui atti di nascita formati all’estero indicano già entrambi i genitori.

Ci sono situazioni nelle quali uno dei genitori è biologico e l’altro ha condiviso fin dall’inizio il progetto genitoriale. Sono fattispecie diverse e dovranno essere affrontate con la serietà e le cautele necessarie.

Ma hanno qualcosa in comune: riguardano bambini che esistono già e rapporti familiari che esistono già. E allora dobbiamo chiederci cosa accade quando un bambino che in un altro Stato è giuridicamente figlio di due persone arriva a San Marino e, sulla carta, diventa improvvisamente figlio di una sola. Non è soltanto una questione anagrafica.

Significa interrogarsi sulla certezza del suo status, sui suoi diritti, sulla cittadinanza, sulla residenza, sull’assistenza sanitaria, sui diritti successori e soprattutto sul rapporto giuridico con le persone che concretamente rappresentano la sua famiglia.

La seconda obiezione riguarda invece il rapporto tra genitorialità e legame biologico. Il dato biologico ha un valore e non credo abbia senso negarlo.

Ma dobbiamo chiederci se il legame biologico sia l’unico elemento dal quale possa nascere una responsabilità genitoriale. Sappiamo che non è così.

L’adozione ne è l’esempio più evidente: il nostro diritto conosce già una genitorialità pienamente riconosciuta anche in assenza di un legame biologico. Riconoscere una responsabilità genitoriale non significa soltanto attribuire un diritto a un adulto. Significa soprattutto attribuirgli dei doveri nei confronti del bambino. Vuol dire dirgli: hai assunto questa responsabilità e da questa responsabilità non puoi sottrarti. Hai il dovere di mantenere quel bambino, di occupartene, di educarlo, di rispondere per lui. E questi obblighi devono continuare ad esistere anche se, un domani, il rapporto tra gli adulti dovesse finire. Perché una relazione può terminare. La responsabilità nei confronti di un figlio no.

Ed è proprio questo cambio di prospettiva che credo sia importante.

Non chiediamoci soltanto quali diritti stiamo riconoscendo agli adulti.

Chiediamoci soprattutto quali tutele stiamo garantendo al bambino.

Nel nostro ordinamento esiste poi uno strumento del quale si è discusso molto: l’adoptio semiplena. Non voglio trasformare questo intervento in una discussione tecnica sull’istituto, perché non credo sarebbe utile e perché la questione politica che abbiamo davanti è più semplice.

La domanda che dobbiamo porci è se quello strumento sia sufficiente a rispondere a tutte le situazioni che stiamo descrivendo. Garantisce al bambino, fin dall’inizio, la stessa certezza giuridica? Cosa succede se viene a mancare il genitore biologico? Chi può assumere una decisione urgente se quel bambino si trova in ospedale? Dobbiamo continuare a trovare, caso per caso, uno strumento attraverso il quale riconoscere successivamente un rapporto che nella vita di quel bambino esiste già? Oppure dobbiamo avere la capacità di costruire una disciplina chiara che stabilisca diritti, doveri, limiti e garanzie fin dall’inizio?

Credo che questa sia la vera questione che queste Istanze pongono alla politica. E credo che dobbiamo avere anche l’umiltà di riconoscere che, se non saremo noi a dare delle risposte, queste situazioni continueranno comunque ad arrivare davanti agli uffici, al Tribunale, al Collegio Garante.

Caso per caso.

Ma non credo sia giusto lasciare ad altri il compito di costruire, attraverso singole pronunce, le regole che spetta alla politica discutere e definire. Accogliere queste Istanze, quindi, non significa affermare che qualsiasi atto formato all’estero debba automaticamente produrre effetti nel nostro ordinamento. E non significa neppure pensare che tutte le situazioni possano essere risolte nello stesso modo. Significa riconoscere che esiste un vuoto e assumersi la responsabilità di affrontarlo.

Significa stabilire con chiarezza quali siano i principi del nostro ordinamento, ma contemporaneamente costruire gli strumenti necessari affinché il costo della loro applicazione non ricada sul soggetto più debole. Il bambino. Questi bambini sono già nati. Queste famiglie esistono già.

Non sarà il nostro voto di oggi a farle esistere oppure a farle scomparire.

La nostra decisione può invece stabilire se quei bambini debbano continuare a vivere in una situazione di incertezza giuridica oppure se il nostro ordinamento debba finalmente interrogarsi su come garantire loro certezza, protezione e responsabilità da parte degli adulti che li hanno voluti e che li crescono.

E allora la bussola, per me, deve essere una: il superiore interesse del minore.

Non possiamo permettere che chi lo ha voluto, cresciuto e accudito possa continuare, in determinate circostanze, ad essere considerato dallo Stato semplicemente un estraneo.

Per questo ritengo che entrambe le Istanze debbano essere accolte.

Non per chiudere oggi una discussione complessa, ma esattamente per il contrario: per assumerci la responsabilità di aprirla e arrivare finalmente a una disciplina chiara e capace di tenere insieme i principi del nostro ordinamento con la tutela concreta dei minori.

Permettetemi, in conclusione, un passaggio sull’Ordine del Giorno.

Come gruppo consigliare abbiamo deciso di non sottoscriverlo perché riteniamo che le richieste formulate dagli istanti siano già sufficientemente chiare nei principi e, allo stesso tempo, abbastanza ampie da consentire alla politica di individuare, attraverso il confronto successivo, gli strumenti normativi più adeguati.

Non abbiamo quindi ritenuto necessario definire oggi ulteriormente il perimetro di questo lavoro, che dovrà certamente proseguire nelle sedi competenti, con l’obiettivo di costruire una normativa capace di garantire la tutela più completa possibile ai minori e alle loro famiglie.

Per questa ragione la nostra posizione è molto semplice: non abbiamo sottoscritto l’Ordine del Giorno e ci esprimeremo direttamente sulle istanze, che riteniamo sufficientemente ampie nelle loro richieste e che voteremo convintamente a favore.