In Commissione parte l’esame del progetto di legge sul diritto civile
La seduta della commissione si apre con l’esame del progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile”, illustrato dal segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini. Una volta distribuiti gli emendamenti presentati dal Congresso di Stato e dall’opposizione, scatta il dibattito generale in cui l’opposizione lamenta in particolare la loro presentazione all’ultimo momento e il presidente della commissione Pasquale Valentini sottolinea come sia necessario un cambiamento al regolamento per mettere tutti i commissari allo stesso livello. Tra i partiti di maggioranza, Domani-Motus Liberi presenta emendamenti, in particolare all’articolo 2 per riequlibrare il testo tra interessi degli istituti di credito e quello dei privati. Tra quelli di opposizione, Libera dedica particolare attenzione al tema della prima casa. Terminati gli interventi parte l’analisi dell’articolato e degli emendamenti presentati dal governo e dalle singole forze politiche.
All’articolo 2, “Nomina del perito incaricato della stima, adempimenti pubblicitari ed escussione dei beni oggetto di patto marciano”, che appunto norma il cosiddetto patto marciano, oltre alle diverse proposte di modifiche del Congresso di Stato, ci sono tre emendamenti presentati da Domani-Motus Liberi, di cui due vengono ritirati subito e uno su soggetto vigilato e tema della prima casa che viene una prima volta accolto con otto voti a favore e sei contrari; e un emendamento di Libera, a sua volta ritirato prima di andare al voto perché sostanzialmente già accolto. La seduta viene anche sospesa per alcuni minuti per risolvere un vizio di forma sulle votazioni: l’emendamento di Motus Liberi viene infatti votato sul primo testo dell’articolo e non su quello emendato dal governo al quale si riferiva. La situazione viene risolta votando l’articolo emendato dal governo e poi l’emendamento del partito di maggioranza, anche se per Gian Nicola Berti di Noi per la Repubblica è “tecnicamente inaccettabile”. Con la nuova votazione, però, l’emendamento di Motus Liberi viene bocciato con sei voti favorevoli e sette contrari. A questo punto il presidente Pasquale Valentini sospende di nuovo la commissione per un confronto interno alla maggioranza.
Si riprende dall’articolo 3. Al 6, “Integrazioni in materia di titoli per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”, viene respinto un emendamento presentato da Libera, che però viene sostanzialmente integrato nel testo dal governo. All’articolo 8, “Effetti della cessazione del mandato alle liti dell’avvocato sul domicilio della parte”, viene respinto un emendamento di Motus Liberi. L’esame del progetto di legge prosegue dopo le ore 20.
Di seguito una sintesi del dibattito, preceduta dalla relazione al progetto di legge in prima lettura, pubblicato sul sito del Consiglio grande e generale.
Progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile”
(dal sito) Relazione (segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti): Con il progetto di legge si intendono predisporre strumenti di diritto processuale e sostanziale per agevolare nei contratti di locazione finanziaria il recupero del bene, per semplificare l’attività di riscossione di crediti. Sono inoltre stati predisposti interventi sulle garanzie.
L’articolo 1 coordina l’articolo 148 della Lisf con la normativa vigente in materia di acquisto degli immobili da parte dei forensi, semplificando le relative transizioni.
L’articolo 2 coordina e armonizza la disciplina del cosiddetto patto marciano contenuta nello ius commune con le normative processuali e concorsuali. Si tratta in sostanza di una vendita a scopo di garanzia lecita in quanto la stima del bene permette di contemperare i diritti del debitore con quelli del creditore e contemporaneamente di assicurare la parità di trattamento con tutti gli altri creditori senza per tanto incorrere nella nullità che è comminata per il patto commissorio con il quale invece si conviene puramente e semplicemente che in caso di adempimento la proprietà del bene dato in garanzia si trasferisce al creditore a prescindere dal rapporto tra il debito garantito e il valore del bene dato in garanzia
Nell’ordinamento sammarinese la vendita alla quale è apposto il patto marciano è sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento del debitore: l’efficacia del contratto e quindi l’acquisto della proprietà del bene da parte del creditore si verificherà automaticamente all’avviamento della condizione al valore attribuito al bene a mezzo di apposita perizia, con il diritto del debitore a vedersi corrisposta l’eventuale differenza tra il debito e il valore di stima. La stima poi dev’essere fatta nel momento in cui si è verificata la condizione, e in contraddittorio con i soggetti interessati, dal perito nominato dal giudice se le parti non lo hanno concordato, ed il progetto di legge, tenuto conto del fatto che, se si tratta di immobili, necessariamente deve farsi riferimento alle condizioni di mercato sammarinesi, e ribadisce che un incarico peritale debba essere affidato ad un soggetto iscritto nell’apposito albo professionale. Il progetto di legge chiarisce poi che l’alienazione può avere luogo anche a favore di una società controllata autorizzata alla gestione dei diritti reali immobiliari, anche se diversa dal creditore, evitando in tal modo il doppio trasferimento al verificarsi della condizione, e specifica che il patto marciano può essere convenuto anche successivamente la conclusione del contratto di finanziamento, qualora le parti procedano a una modificazione. Particolare attenzione viene dedicata alla determinazione della gravità dell’inadempimento ai fini dell’avveramento della condizione, evitando la valutazione discrezionale dei presupposti da parte del creditore e ponendo particolare attenzione ai contratti garantiti da immobili adibiti ad abitazione.
L’articolo 3 disciplina le formalità per la pubblicità del patto marciano qualora il bene sia iscritto in pubblici registri, indicando gli elementi che devono essere resi pubblici. In proposito le disposizioni transitorie dell’articolo 13 delegano il Congresso di Stato a dettare termini, condizioni e modalità per l’applicazione delle suddette disposizioni anche nell’ambito delle procedure giudiziarie volte al recupero del credito già pendenti. Ciò affinché dette disposizioni possano spiegare appieno i propri effetti deflattivi del contenzioso tramite un adeguato coordinamento fra lo strumento di autotutela rapido ed efficace in esso disciplinato, da un lato, e le regole che governano le procedure giudiziarie di recupero del credito già pendenti dall’altro. È altresì previsto un meccanismo di equo contemperamento tra l’interesse del creditore ad avvalersi del superiore strumento di autotutela e la posizione dei debitori che vedranno applicato tale istituto nell’ambito delle procedure già in precedenza avviate nei loro confronti, Infatti, a favore di questi ultimi, i creditori procedenti dovranno riconoscere specifiche rinunce o concessioni favorendo così la concessione di una seconda possibilità. Siffatto intervento pare indispensabile per realizzare un allineamento reale ed effettivo con quanto indicato dal Fondo monetario internazionale che, in merito all’auspicata maggiore efficienza dei meccanismi di recupero di crediti, rivela come sia fondamentale l’introduzione di nuove norme volte a vendere più celeri di tali procedure.
Occorre favorire l’applicazione di tali nuove misure già con l’effetto di rapporti giudiziari pendenti recuperando in parte il ritardo accumulato rispetto ad altri ordinamenti.
L’articolo 4 introduce la cosiddetta “revocatoria semplificata” per gli atti di alienazione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, stabilendone l’inefficacia nei confronti del creditore che può procedere all’espropriazione forzata del bene direttamente nei confronti del terzo acquirente, senza agire in giudizio con l’azione revocatoria, annotando il decreto di pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla trascrizione dell’atto di alienazione. La legge attribuisce una presunzione di frode agli atti di alienazione compiuti dal debitore a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito evitando che il creditore debba instaurare un ordinario giudizio di cognizione.
Il debitore e il terzo acquirente assoggettato all’esecuzione possono presentare opposizione all’esecuzione contestando l’esistenza del consiliaum fraudis da parte del debitore. Viene introdotta una procedura semplificata e particolarmente celere che si conclude con una sentenza che il giudice deve depositare nei successivi venti giorni, l’appello inoltre non ha effetto sospensivo dell’esecuzione.
L’articolo 5 integra l’elenco dei titoli idonei ad avviare la procedura sommaria documentale; il secondo comma precisa che gli estratti delle scritture contabili dei soggetti che esercitano attività riservate, per essere posti a fondamento della procedura sommaria documentale devono contenere chiaramente l’importo del credito, escludendo rilevanza ai piani di ammortamento o di rientro, dai quali tale importo non risulta. Rimane comunque fermo il rilievo di ogni scrittura privata che contenendo obbligazioni pecuniarie non rientra fra quelle espressamente indicate.
L’articolo 6 modifica l’articolo 37 della legge ipotecaria, indicando tra i titoli sulla base dei quali può essere iscritta l’ipoteca giudiziale “il documento posto a fondamento della procedura sommaria documentale” e “i decreti contenenti gli ordini di pagamento emessi ai sensi dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1985 numero 63”. La legge elimina ogni possibile confusione in ordine alla natura e alla funzione della procedura sommaria.
L’articolo 7, al fine di evitare che, attraverso posizioni aventi fini meramente dilatori, il creditore possa subire ritardi nel conseguimento del titolo esecutivo, riconosce al giudice il potere di emettere un decreto provvisoriamente esecutivo con il quale viene ordinato il pagamento delle somme non contestate.
L’articolo 8 interviene per rimediare ad alcuni problemi evidenziatesi nello svolgimento del processo ordinario, quando a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore, risulta impossibile notificare alla parte il decreto con cui le è concesso il termine per provvedere alla sostituzione, ovvero la sentenza: attualmente il processo rimane in sospeso nel primo caso mentre nella seconda ipotesi si dilatano i termini per la formazione del giudicato Si stabilisce che decorso il termine di 60 giorni dall’infruttuosa notifica questa viene validamente effettuata ad valvas Palatii. Il comma 2 rimedia alle problematiche emerse a seguito di quanto stabilito dal recente orientamento giurisprudenziale d’appello che, interpretando innovativamente la disposizione sull’elezione di domicilio della parte, ha affermato che questa vale solo per il giudizio di primo grado costringendo l’appellante a modificare l’atto d’appello direttamente alla parte, di cui quasi sempre negli atti non è indicato l’indirizzo, comportando ritardi considerevoli nella definizione dei giudizi.
L’articolo 9 consente all’annotamento nei registri immobiliari non solo, com’è ora, di verbali di pignoramento, ma anche dei decreti con i quali il pignoramento è autorizzato, facendo retroagire gli effetti della pubblicità dichiarativa, costituendo in malafede il terzo acquirente i beni di proprietà del debitore successivamente all’annotamento.
L’articolo 10 elimina l’impignorabilità delle pensioni e delle indennità stabilita dall’articolo 66 della legge 15 del 1983, mantenendo comunque la funzione assistenziale alla quale devono assolvere, garantendo al debitore il percepimento di somme pari all’importo della pensione sociale aumentato della metà.
L’articolo 11 rimedia alla più volte evidenziata inefficienza dell’attuale procedimento di vendita coattiva trasferendo la gestione delle vendite all’asta al Servizio di esattoria.
L’articolo 12 ribadisce il principio per cui anche nell’ambito delle operazioni di fusione, scissione o cessione di attivi e passivi le garanzie che assistono i rapporti giuridici che fanno parte del patrimonio delle società che partecipano a tali operazioni non si estinguono, fatto salvo il caso in cui si verifica l’estinzione del rapporto principale garantito.
L’articolo 15 riguarda quanto disposto al comma 2 che consente al creditore di chiedere, nelle procedure esecutive e nelle procedure di distractio pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge, l’assegnazione in via diretta del bene al valore di stima. Comunque si vuole consentire l’assegnazione libera da vincoli con la tutela al contempo dei diritti dei terzi privilegiati o ipotecari i cui crediti siano in bonis. Nell’ambito della procedura, dunque, dovranno essere congelate le somme a tutela dei privilegi e dei vincoli ipotecari in bonis per la durata degli stessi nel rispetto el grado dei privilegi presenti e del valore di stima del bene.
Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini: il progetto di legge è già stato in prima lettura in Consiglio grande e generale e, come richiesto dall’Aula, si è deciso di spacchettato da quello sulle cartolarizzazioni.
Il progetto di legge riguarda una problematica che da tempo ci trasciniamo e che è stata sollevata più volte anche dal Fmi, per operazioni di recupero credito che risultano lente e complicate. E anche le banche hanno difficoltà. Ecco dunque procedure che possono aiutare chi di competenza ad avere maggior efficienza nel recupero crediti elargiti e fare in modo che quando il bene torna in possesso possa essere ancora spendibile. É stato introdotto il patto marciano, istituto giuridico conosciuto anche fuori confine. E sono stati presentati degli emendamenti per rendere più leggibile il testo, dopo il confronto con ordini professionali e sindacati. Si è cercato di adattare l’impianto normativo iniziale a una realtà come la nostra. Il progetto di legge può migliorare la riscossione, la solvenza e il recupero dei crediti.
Mirko Dolcini (Domani-Motus liberi): è un progetto di legge molto importante per la soluzione alle difficoltà delle banche sul recupero finanziamenti. Sono stati presentati emendamenti e cerchiamo di trovare soluzioni condivise. È un progetto di legge anche delicato, che deve contemperare l’interesse delle banche a riscuotere ciò che hanno finanziato e l’attenzione al rispetto della socialità e a non essere violenti nella riscossione. Dietro ogni finanziamento ci sono storie e famiglie. Spesso i cattivi pagatori non sono in mala fede. Si tratta di un passo importante per salvaguardare il sistema San marino, anche nell’interesse di privati e imprese.
Guerrino Zanotti (Libera): c’è la necessità di fornire strumenti utili ed efficaci agli istituti di credito, per rientrare dei finanziamenti concessi che rischiano di diventare Npl. Ma prima di tutto le banche devono agire nel rispetto delle buone pratiche. È un progetto di legge molto tecnico, ma con risvolti sociali. Per cui è necessario non dare una spallata definitiva alle famiglie in difficoltà. Occorre contemperare le due esigenze. Rispetto alla prima lettura, con gli emendamenti dell’ultimo momento ci sono interventi incisivi, servirebbe tempo in più per la discussione. Anche noi presentiamo alcuni emendamenti che non stravolgono testo, ma mettono in evidenza l’aspetto sociale.
Maria Katia Savoretti (Repubblica Futura): il progetto di legge è sicuramente utile, diamo una mano agli istituti di credito. Certo è che se da una parte ci sono le banche in difficoltà, dall’altra dietro le aziende che chiedono prestiti ci sono famiglie. È molto tecnico ed è stato depositato molti mesi fa. Dopo la prima lettura era stata garantita condivisione, ma oggi arrivano degli emendamenti molto importanti e serviva maggiore attenzione da parte della maggioranza. Ben venga il confronto con sindacati e ordini professionali, ma c’è stato qualche giorno fa.
Pasquale Valentini (Pdcs, presidente): capisco le istanze dei commissari e ne parlerò con l’Eccellentissima Reggenza, i consiglieri vanno messi nelle condizioni di svolgere il loro ruolo alla stessa maniera. Dobbiamo trovare modalità per cui livello di preparazione sia uguale per tutti.
Alessandro Cardelli (Pdcs): la richiesta dell’opposizione è più che legittima, purtroppo è una prassi che c’è da anni. Gli emendamenti non modificano strutturalmente il progetto, vengono aggiunti due articoli su beni da pignorare e assegnazioni. Dunque modifiche tecniche. Il progetto di legge rende più veloce ed efficace il recupero dei crediti non perfomanti, senza creare problemi sociali. C’è giusto equilibrio tra le due esigenze. Ci sono diversi aspetti che vanno nell’interesse del soggetto in difficoltà con il finanziamento.
Giuseppe Maria Morganti (Libera): il provvedimento è equilibrato, forse dobbiamo equilibrarlo ancora di più. Alcuni emendamenti intervengono sulla prima casa, problematica fondamentale. Su restituzione e locazioni è importante che non si modifichi il meccanismo esistente. L’articolo 14 potrebbe essere abrogato,. Per chi occupa l’immobile soggetto a inadempienza lo sfratto è un problema serio. Serve buon senso. Noi proponiamo un emendamento specifico, con la possibilità per lo Stato di intervenire.
Alberto Giordano Spagni Reffi (Rete): è un progetto di legge molto tecnico. Modificando le procedure di recupero creditizio rende più agevole, soprattutto per le banche, rientrare dei vari Npl che si sono prodotti. Il patto marciano è più aggressivo dell’ipoteca ma ci sono dei termini di tutela, anche sulla prima casa. Si tratta di beni messi a garanzia di un debito, un atto volontario.
Marica Montemaggi (Libera): spesso viene meno la conoscenza di quanto succede. È sempre alla disponibilità del segretario di Stato di turno o delle tempistiche che si vengono a creare. Il progetto di legge è stato presentato a febbraio e non c’è stato nessun incontro preliminare. La prima casa è un tema e vanno tutelate le famiglie che la mettono come garanzia o che sono in affitto.
Gian Nicola Berti (Noi per la Repubblica): il progetto di legge non va tanto a tutela dei creditori quanto di tutta l’economia di sistema. Un modo per liberarsi da una situazione di difficoltà e rimettere in circolazione un bene per fare ripartire l’economia. Il nostro sistema è in difficoltà perché la crisi di liquidità si ripercuote sulle banche. c’è poca domanda di acquisto perché non supportata dal sistema bancario. Due i volani: semplificazione della procedura esecutiva di riscossione e la possibilità di sostituire nel possesso del bene di garanzia rispetto al debitore insolvente, un soggetto terzo capace di stare sul mercato. Da Motus alcuni emendamenti e li prenderemo in considerazione, quello di Libera sulla prima casa potrebbe invece creare problemi. L’obiettivo è rendere efficiente e competitivo il sistema.
Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini (replica): mi fa piacere che sulla ratio della legge siamo tutti consapevoli del problema. E che occorre intervenire con il giusto contemperamento delle diverse esigenze. C’è un problema se portiamo via la prima casa alle persone, occorre fare un ragionamento. Molto spesso gli istituti bancari vanno responsabilizzati se non ci sono le condizioni per concedere un mutuo. Ogni parola del testo pesa come un macigno: se da un punto di vista politico tutti abbiamo in mente l’obiettivo, poi è tutto molto complicato. Un Ufficio studi legislativi al servizio del Consiglio grande e generale potrebbe essere utile, ma non sì è stravolto l’impianto rispetto alla prima lettura.