CSdL: Effetti delle deduzioni SMAC per i lavoratori frontalieri con la dichiarazione dei redditi in Italia per il 2025: le nostre simulazioni
Ci è voluto un po’ di tempo, ma siamo riusciti a ricostruire le modifiche introdotte dalle riforme fiscali italiane per il 2025 e il loro effetto sulle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori frontalieri in Italia.
Purtroppo non siamo però in grado di valutare le variabili determinate dalle addizionali regionali e comunali, che si applicano solo a condizione che l’IRPEF netta dovuta sia superiore a zero.
Le voci T.I. e S.C.N.C.A.R. evidenziate nelle tabelle allegate corrispondono a Trattamento Integrativo e Somma Che Non Concorre Al Reddito: costituiscono un rimborso che viene erogato ai contribuenti a fine anno o inizio anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. In presenza di un saldo IRPEF inferiore alla loro sommatoria, il rimborso è pari alla differenza tra T.I., S.C.N.C.A.R. ed IRPEF. In presenza di un saldo IRPEF superiore alla loro sommatoria, l’imposta effettiva da corrispondere è pari alla differenza tra IRPEF, T.I. e S.C.N.C.A.R.
Riteniamo questa elaborazione molto utile al fine di illustrare ai lavoratori frontalieri gli effetti relativi alle modifiche legislative intervenute in Italia nel 2025. Gli importi IRPEF, T.I. e S.C.N.C.A.R. sono stati arrotondati all’unità più vicina.
I redditi pari a 35.000 e 40.000 euro lordi + TFR non hanno più diritto a T.I. e S.C.N.C.A.R. ma beneficiano di una detrazione aggiuntiva pari a 1.000 euro annui. Ricordiamo che stipendi e salari lordi percepiti a San Marino, relativi alle 13 mensilità, in Italia vengono ridotti dell’importo pari alla franchigia, ovvero 10.000 euro.
Le simulazioni mettono in evidenza ancora una volta la veridicità di quanto sostenuto in occasione della vertenza relativa alla riforma IGR, quando affermavamo che, fino a quasi 35.000 euro lordi + TFR non si pagano saldi IRPEF e, quindi, ogni maggiore imposta pagata a San Marino non è recuperabile o, comunque, solo in parte.
È inoltre doveroso ricordare che, in presenza di redditi superiori a tale somma (€ 35.000), al contribuente residente in Italia spettano varie ulteriori detrazioni soggettive quali, a titolo di esempio, per affitti, interessi sul mutuo prima casa, spese sanitarie, diritto allo studio dei figli, ecc. Tali ulteriori detrazioni possono comportare la riduzione, fino all’azzeramento in taluni casi, dell’IRPEF, oppure l’aumento dei rimborsi effettivi T.I. e S.C.N.C.A.R. per gli aventi diritto.
Come si evince dalle tabelle, le minori imposte IGR dovute alle deduzioni fiscali per le spese SMAC non comportano un equivalente maggior saldo IRPEF, per effetto del fatto che il credito d’imposta che si può vantare con la dichiarazione dei redditi in Italia è parziale e variabile in base al reddito.
In proposito, ci risulta pendente un ricorso alla Corte di Cassazione che, però, non si è ancora pronunciata. In primo e secondo grado i Giudici hanno dato torto all’Agenzia delle Entrate, disponendo che il credito d’imposta vada riconosciuto in maniera integrale.
Qualora la sentenza definitiva confermasse questa impostazione, per i lavoratori frontalieri soggetti comunque a saldo IRPEF, i benefici delle deduzioni SMAC (detrazioni dal 2026) verrebbero annullati.
Ancorché obbligatorio, invitiamo nuovamente tutti a pretendere la tracciatura con la SMAC di tutti i consumi effettuati nel territorio sammarinese. Rinnoviamo altresì l’invito alle lavoratrici e ai lavoratori a recarsi presso i nostri uffici per il calcolo e la richiesta di rimborso relativo alle spese smaccate nel 2025, in caso di mancata preventiva adesione alle corrispondenti deduzioni fiscali.
CSdL


