Cittadinanza sammarinese: in Commissione audizione del prof. Bruno Nascimbene
La Commissione Consiliare Permanente, nella seduta di lunedì 15 giugno 2026, si apre con il comma comunicazione. Il dibattito si concentra principalmente su due temi: le dimissioni della dirigente della Funzione Pubblica Milena Gasperoni e la situazione dell’Istituto Musicale. Ad aprire il confronto è Enrico Carattoni (Repubblica Futura), che chiede chiarimenti sulle dimissioni di Gasperoni, domandando quali siano le motivazioni della scelta e come il Governo intenda gestire la fase di transizione e la futura sostituzione. Lo stesso consigliere sollecita inoltre un aggiornamento sull’Istituto Musicale dopo le recenti polemiche seguite all’approvazione del decreto di riforma, chiedendo quale sia lo stato dell’arte e quali sviluppi riguardino il personale della struttura. A rispondere è il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, che conferma la notizia delle dimissioni ma tiene a precisare che si tratta di una decisione dettata esclusivamente da ragioni personali. Belluzzi sottolinea il valore del lavoro svolto da Gasperoni in una fase particolarmente delicata per la Pubblica Amministrazione. Sul fronte dell’Istituto Musicale interviene il presidente della Commissione Oscar Mina, che conferma l’esistenza di una serie di criticità segnalate dal presidente dell’istituto, Giacomo Volpinari. Mina spiega di aver già chiesto un confronto con la Segreteria di Stato e con i vertici dell’istituto per approfondire le problematiche emerse, sia sul piano della governance sia sotto il profilo gestionale e operativo. Annuncia inoltre la disponibilità a organizzare un’audizione in Commissione e lascia intendere che il tema potrebbe essere affrontato già nella prossima seduta del 29 giugno.
In seguito prosegue il ciclo di audizioni per l’approfondimento della normativa sammarinese in materia di cittadinanza. A prendere la parola è il Prof. Bruno Nascimbene.
L’audizione si concentra sul tema della cittadinanza, affrontato dal punto di vista del diritto nazionale, internazionale ed europeo, offrendo alla Commissione una panoramica ampia sul dibattito in corso e sulle possibili implicazioni per San Marino. Il giurista sottolinea innanzitutto come la materia sia oggi al centro di un confronto particolarmente acceso in Italia, non tanto sul piano teorico quanto su quello giudiziario, con la Corte Costituzionale chiamata più volte a pronunciarsi negli ultimi anni. Nascimbene evidenzia che la cittadinanza resta una materia nella quale gli Stati conservano un’ampia discrezionalità e ricorda come non esista una convenzione internazionale generale capace di imporre regole uniformi. Proprio per questo, osserva che ogni Paese continua a disciplinare autonomamente concessione, acquisto, perdita e revoca della cittadinanza.
Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda il rapporto tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea. Nascimbene ricorda che la cittadinanza dell’Unione Europea “si aggiunge e non la sostituisce” a quella nazionale e spiega come la Corte di Giustizia abbia progressivamente chiarito che gli Stati mantengono la propria sovranità in materia, ma devono esercitarla nel rispetto dei principi fondamentali dell’Unione. Richiama in particolare la recente sentenza sul caso Malta, relativa ai cosiddetti programmi di cittadinanza legati agli investimenti economici, evidenziando che la Corte ha affermato come lo status di cittadino europeo non possa diventare oggetto di una semplice transazione commerciale.
Ampio spazio viene poi dedicato alla recente riforma italiana della cittadinanza e alle numerose controversie sorte attorno al cosiddetto “decreto Tajani”. Nascimbene ripercorre il lungo contenzioso nato dalle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli oriundi residenti soprattutto in Sud America e spiega come la Corte Costituzionale abbia riconosciuto al legislatore un ampio margine di intervento. Tra i principi richiamati emerge quello dell’effettività del legame con lo Stato, il cosiddetto “genuine link”, che la Corte considera elemento essenziale per giustificare il riconoscimento dello status civitatis. Il professore evidenzia come questa impostazione abbia generato forti polemiche, ricordando che alcuni oppositori della riforma arrivano a definire il provvedimento “il decreto della vergogna”.
Nella parte conclusiva dell’audizione il professore collega il tema della cittadinanza al percorso di associazione tra San Marino e l’Unione Europea. Pur osservando che l’Accordo di associazione non contiene disposizioni specifiche sulla cittadinanza, sottolinea che esso introdurrà un rapporto molto più stretto con l’ordinamento europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nascimbene richiama in particolare il meccanismo del rinvio pregiudiziale, che consentirà anche ai giudici sammarinesi di rivolgersi alla Corte di Lussemburgo per ottenere interpretazioni vincolanti del diritto europeo applicabile attraverso l’accordo. In quest’ottica avverte che San Marino dovrà confrontarsi con un “diritto molto vivente”, in continua evoluzione, e con un sistema giuridico che richiederà un impegno costante da parte delle istituzioni e degli operatori del diritto.
Comma 1 – Comunicazioni
Enrico Carattoni (RF): Velocemente, perché abbiamo appreso dai giornali qualche giorno fa delle dimissioni dell’avvocato Milena Gasperoni dal ruolo di dirigente della Funzione Pubblica. Volevo innanzitutto chiedere conferma della notizia, visto che abbiamo il piacere di avere qui presente il Segretario agli Interni, e se fosse possibile avere qualche informazione in merito alle motivazioni che hanno condotto la dottoressa Gasperoni a rassegnare le dimissioni, oltre a conoscere quali siano le intenzioni del Governo per gestire questa fase di transizione e la successiva sostituzione della stessa. In secondo luogo, volevo chiedere un aggiornamento riguardo all’Istituto Musicale, anche alla luce della recente approvazione del decreto che, da quanto abbiamo visto, ha lasciato qualche perplessità tra i soggetti direttamente interessati dalla norma. Ci sono stati diversi interventi e prese di posizione, quindi vorrei sapere se vi siano aggiornamenti, se sia possibile un confronto con il Segretario Lonfernini sul punto e quale sia lo stato dell’arte della riforma dell’Istituto Musicale, anche in relazione agli sviluppi che hanno riguardato il personale impiegato presso la struttura
Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Per una questione di corretto ordine istituzionale avrei dato comunicazione della vicenda mercoledì in Consiglio Grande e Generale, poiché la lettera di dimissioni dell’avvocato Gasperoni è indirizzata al Congresso di Stato per il tramite del Segretario agli Interni e del Segretario alle Finanze. Ritenevo quindi corretto riferire prima in Congresso di Stato e successivamente in Aula. Posso però anticipare che le dimissioni dell’avvocato Gasperoni sono esclusivamente di natura personale e non vi sono altri risvolti. Desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento per il lavoro svolto in quest’anno dall’avvocato Gasperoni, che ha accettato questa sfida mettendosi in gioco e rinunciando anche al proprio ruolo di consigliere per assumere un incarico particolarmente complesso come quello della direzione della Funzione Pubblica. Lo ha fatto in una fase caratterizzata dall’entrata in vigore del nuovo decreto che ha modificato profondamente gli equilibri e l’organizzazione della Funzione Pubblica, introducendo il Comitato per la Funzione Pubblica insieme alla figura del Direttore, una nuova modalità di lavoro e una diversa articolazione delle funzioni. Questo nuovo assetto produce effetti anche nelle relazioni sindacali: dove prima vi era un unico referente nel negoziato, oggi il riferimento è il Comitato nel suo complesso, coordinato dal Direttore della Funzione Pubblica. Tutte queste novità hanno reso ancora più impegnativo un ruolo già di per sé molto gravoso. Tengo quindi a sottolineare l’apprezzamento per il lavoro svolto in questo periodo. Al di là di questo, non vi sono ulteriori questioni da evidenziare. Anche la lettera di dimissioni è estremamente sintetica e richiama esclusivamente motivazioni strettamente personali. Non siamo quindi di fronte a situazioni analoghe ad altre dimissioni viste in passato, che erano arrivate persino attraverso canali informali o per vie traverse. In questo caso non vi è assolutamente nulla di tutto ciò.
Presidente della Commissione Oscar Mina: Per quanto riguarda invece la questione posta dal commissario Carattoni sull’Istituto Musicale, posso riferire che mi è pervenuta, per conoscenza, una nota indirizzata alla Segreteria di Stato per l’Istruzione dal presidente dell’Istituto Musicale, Giacomo Volpinari. Nella comunicazione venivano evidenziate una serie di problematiche e criticità relative all’istituto, sia dal punto di vista della governance sia sotto il profilo operativo e gestionale. Preso atto della situazione, ho ritenuto opportuno inviare a mia volta una nota al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini chiedendo un incontro con i vertici dell’Istituto Musicale per approfondire le criticità emerse e comprendere meglio lo stato della situazione. Nella stessa nota veniva anche avanzata la richiesta di un’audizione in Commissione. Per quanto mi riguarda, ho già manifestato piena disponibilità sia a un incontro preliminare sia a un’eventuale audizione in Commissione. Si tratta quindi di una questione tuttora in fase di valutazione. Nella prossima seduta, prevista per il 29 giugno, il Segretario Lonfernini dovrà già riferire su alcune questioni riguardanti il sistema scolastico e su un’istanza d’Arengo; in quell’occasione valuteremo anche l’opportunità di inserire all’ordine del giorno il tema dell’Istituto Musicale, così da affrontarlo direttamente in Commissione. Ribadisco quindi la mia disponibilità a promuovere sia l’incontro preliminare sia un’eventuale audizione dei vertici dell’Istituto o del presidente, affinché possano esporre ai commissari la situazione. Colgo inoltre l’occasione per anticipare che sto valutando di convocare la prossima seduta per lunedì 29 giugno, inizialmente al mattino e, se necessario, anche nel pomeriggio. Per quanto riguarda la programmazione dei lavori successivi, stavo valutando insieme al Segretario la possibilità di dedicare una seduta, orientativamente il 13 luglio, a una discussione generale conclusiva che consenta di tirare le fila di tutto il lavoro svolto, comprese le audizioni e la documentazione acquisita. Sarebbe quindi una sorta di momento conclusivo e di sintesi dell’attività svolta fino a quel punto. Se non vi sono ulteriori richieste di comunicazioni o chiarimenti, chiuderei il comma dedicato alle comunicazioni e passerei al successivo punto all’ordine del giorno.
Comma 2 – Primo ciclo di audizioni finalizzato all’approfondimento della materia e alla raccolta di elementi tecnici, statistici e applicativi utili alla riforma complessiva della normativa sammarinese in materia di cittadinanza: Audizione del Prof. Bruno Nascimbene
Prof. Bruno Nascimbene: Nella mia carriera professionale universitaria, e in parte anche in quella forense, mi sono occupato del tema della cittadinanza sia dal punto di vista del diritto interno, quindi del diritto nazionale italiano, sia soprattutto dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea. Devo anche dirvi che alla fine di questa audizione potrò far avere alcuni miei scritti abbastanza recenti su questi profili, cioè diritto internazionale, diritto europeo e diritto interno. Devo inoltre dirvi che il dibattito che si sta svolgendo in Italia sul tema della cittadinanza non è vivo, è vivissimo, assai vivace, e non tanto a livello teorico, anzi forse meno a livello teorico, quanto a livello di contenzioso. Un contenzioso che ha portato ormai la Corte Costituzionale ad affrontare questo tema ben tre volte: due volte con sentenze, una del 31 luglio dello scorso anno e una del 30 aprile di quest’anno, mentre per una terza questione non siamo ancora arrivati alla sentenza. La discussione davanti alla Corte Costituzionale si è svolta proprio pochi giorni fa, l’8 e il 9 giugno, e quindi siamo in attesa di una nuova pronuncia. È un tema molto dibattuto che ha riguardato soprattutto la definizione della cittadinanza e, direi, la definizione dei poteri che lo Stato ha, il nostro Stato italiano ma anche gli Stati in generale, nel disciplinare le norme che regolano la concessione, l’acquisto, la perdita e la revoca della cittadinanza. Devo dirvi subito, avendo avuto modo di dare un’occhiata alla vostra legislazione, che uno dei temi più difficili da affrontare, almeno nella storia del mio Paese, è stato quello della doppia nazionalità o doppia cittadinanza. Io utilizzo i termini cittadinanza e nazionalità nello stesso modo, anche se in realtà una differenza esiste e andrebbe fatta. Tuttavia, nel linguaggio giuridico, almeno come lo intendo io e non solo io, cittadinanza e nazionalità vengono spesso intese nello stesso significato quando si affronta questo tema di carattere generale. Il primo rilievo che a mio avviso va sempre fatto quando si affronta la materia della cittadinanza è quello relativo alla varietà dei profili che essa presenta. Si tratta di profili vari e variabili. Questa variabilità non riguarda soltanto il tempo, ma riguarda anche lo spazio. Una delle curiosità che difficilmente può trovare una risposta soddisfacente è chiedersi come sia regolata la cittadinanza negli altri Paesi. Ma anche qui bisogna intendersi: quali Paesi? I Paesi europei? I Paesi del mondo intero? In quale contesto vogliamo collocare questa analisi? Spesso ci si chiede di compiere un’analisi comparata tra gli ordinamenti nazionali di questo o quel Paese. Io stesso, proprio in epoca recente, in vista della mini-riforma intervenuta in Italia sul riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro che sono nati e residenti all’estero, una limitazione importante introdotta nel 2025 con decreto-legge e relativa legge di conversione, ho visto e letto numerosi tentativi di comparazione fra diversi ordinamenti. Tuttavia non ho mai tratto da questi studi suggerimenti tali da consentire di arrivare a conclusioni davvero utili per chi, come voi, si trovi a dover riformare o consolidare la propria normativa in materia di cittadinanza. Talvolta si fa riferimento a convenzioni internazionali, talvolta si fa riferimento a norme dell’Unione Europea. Chi esamina il diritto internazionale trova sempre una constatazione fondamentale: manca una convenzione internazionale generale in materia di cittadinanza. Si tentò di realizzarla nel 1930, all’epoca della Società delle Nazioni, ma ebbe uno scarso successo e oggi la si ricorda sostanzialmente per ragioni storiche. Se ci spostiamo in un contesto sempre internazionale ma più ristretto, quello del Consiglio d’Europa, di cui anche il vostro Paese fa parte, troviamo due convenzioni in materia di cittadinanza. Una risale al 1963 e una al 1997. Quella del 1963 riguardava prevalentemente la doppia cittadinanza; quella del 1997 ha invece carattere più generale. Posso dirvi che, sui quarantasei Paesi membri del Consiglio d’Europa, la prima è stata ratificata da dodici Stati, mentre la seconda da ventuno. L’Italia ha ratificato la prima ma l’ha poi denunciata nel momento in cui ha deciso di ammettere la doppia cittadinanza. Con la legge n. 91 del 1992 l’Italia introdusse infatti una riforma importante rispetto alla precedente legge del 1912 e, accettando la doppia cittadinanza, denunciò la convenzione del 1963 che risultava incompatibile con il nuovo assetto normativo. Per questo motivo quella convenzione è diventata sostanzialmente lettera morta nel nostro ordinamento. Il vostro Stato non è parte né dell’una né dell’altra convenzione e quindi il problema non si è posto. Anche la convenzione del 1997, pur essendo più moderna e più generale, non è stata firmata né ratificata da San Marino. L’Italia l’ha firmata ma non l’ha mai ratificata. Vi è oggi anche un problema ulteriore legato alla recente normativa italiana che limita il riconoscimento della cittadinanza ai nati all’estero. Se quindi devo dire che cosa emerge dal diritto internazionale e dal diritto europeo del Consiglio d’Europa, devo dire che non emerge un contributo particolarmente significativo capace di fornire indicazioni precise su come uno Stato debba regolare la cittadinanza. Mi piace ricordare, a questo proposito, quanto scriveva un importante giurista italiano, Rolando Quadri, nella voce “Cittadinanza” del Nuovissimo Digesto Italiano. Già nel 1959 osservava che l’essenza della cittadinanza è inafferrabile nei suoi caratteri fondamentali proprio perché le definizioni sono molteplici e variabili, non soltanto nel tempo ma anche nello spazio. Le definizioni, diceva Quadri, subiscono l’influenza dei più vari fattori politici e sociali e assumono gradazioni differenti in ragione della grande varietà di contenuti, portata e forme. Si potrebbe quindi concludere che sia difficile arrivare a una nozione comune e in effetti è così. Non esiste una convenzione internazionale generale sulla cittadinanza proprio perché, di fronte alle diverse discipline nazionali, ai diversi contesti culturali, politici e sociali, non si è mai ritenuto possibile o utile convenire su una disciplina uniforme raccolta in un unico strumento internazionale. Passando invece all’Unione Europea, che è certamente più vicina alla vostra realtà anche alla luce del percorso che state compiendo verso l’Accordo di associazione, posso dirvi che in quell’accordo non vi sono norme sulla cittadinanza. Ho verificato personalmente il testo proprio per avere questa certezza. Del resto è evidente che non vi siano, perché la cittadinanza nell’Unione Europea possiede una propria disciplina. Essa trova fondamento nell’articolo 9 del Trattato sull’Unione Europea, in alcuni articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Da qui occorre partire per comprendere il rapporto tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea. Quando si affronta questo tema della cittadinanza nell’Unione Europea si vuole anche fare una differenziazione tra la cittadinanza nazionale, quindi la cittadinanza di ciascuno Stato, e la cittadinanza, per così dire, a livello di Unione Europea. Anche qui la disciplina è condizionata dal fatto che questa materia viene generalmente considerata riservata alla discrezionalità degli Stati. Gli Stati sono sovrani e disciplinano la cittadinanza come una materia che appartiene alla loro giurisdizione domestica, cioè una giurisdizione riservata al governo di ciascuno Stato. Negli stessi articoli che vi ho richiamato, quelli contenuti nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, si afferma che la cittadinanza europea è una cittadinanza per estensione, vale a dire una cittadinanza che si aggiunge a quella nazionale. Attenzione, si aggiunge e non la sostituisce. Questa è un’affermazione di cui si deve tenere conto e di cui ha tenuto conto ampiamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La cittadinanza dell’Unione viene introdotta nei Trattati con la riforma del 1992. Per la prima volta, dalla nascita delle Comunità europee, vengono previste norme su questo specifico istituto, cioè sul conferimento e sui diritti che riguardano la cittadinanza. Le norme che vi ho ricordato indicano quali sono i diritti che spettano ai cittadini dell’Unione Europea e sono quelle che vengono poi frequentemente invocate nel contenzioso tra persone e Stati membri. Uno dei diritti che è stato maggiormente oggetto di contestazione davanti ai giudici nazionali e poi davanti alla Corte di Giustizia ha riguardato la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi. Nell’ultima e più recente sentenza che riguarda la materia della cittadinanza, e che ha creato qualche problema anche alla nostra Corte Costituzionale quando ha affrontato il tema della legittimità delle norme italiane in materia di cittadinanza con riferimento alle norme internazionali ed europee, la Corte di Giustizia si è pronunciata il 29 maggio 2025 in un procedimento instaurato dalla Commissione Europea contro Malta. Si trattava di una procedura di infrazione. Attenzione, era una procedura tra la Commissione e uno Stato, diversa dai casi affrontati in precedenza dalla Corte attraverso il rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali. Che cosa si contestava a Malta? Si contestava quella che è stata definita la commercializzazione della cittadinanza, perché la cittadinanza veniva riconosciuta sulla base delle norme di quel Paese a seguito di determinati investimenti di una certa consistenza. Quello che veniva contestato dalla Commissione, e che Malta invece difendeva, era la presunta violazione del Trattato dell’Unione Europea e di alcuni obblighi che poi la Corte individuerà nei principi di solidarietà, leale cooperazione, lealtà e reciprocità nei rapporti tra lo Stato e i propri cittadini. E quando dico i propri cittadini, parlo di cittadini maltesi che sono anche cittadini dell’Unione Europea. Quindi l’interrogativo che veniva posto, ridotto ai minimi termini, era questo: uno Stato come Malta, che non era neppure l’unico ad avere programmi di naturalizzazione di questo tipo, può concedere la cittadinanza secondo criteri propri e quindi disciplinare questa materia come ritiene opportuno oppure deve attenersi a determinati obblighi? Quali sono questi obblighi? La causa è interessante anche perché l’Avvocato Generale aveva espresso un’opinione favorevole a Malta. Si trattava, se volete, di una posizione più tradizionale: Malta ha un programma di naturalizzazione fondato sugli investimenti e non esiste alcuna norma internazionale che obblighi quello Stato a non prevedere questo tipo di riconoscimento della cittadinanza. L’Avvocato Generale compie una rassegna delle norme internazionali e conclude affermando che non esistono obblighi tali da impedire a Malta di mantenere quella disciplina. La Corte di Giustizia, però, arriva a una conclusione diversa. Non mette in dubbio che lo Stato abbia questo potere sovrano o discrezionale di disciplinare la cittadinanza, però aggiunge una precisazione che ha suscitato e continua a suscitare ampie discussioni: riconosco questa discrezionalità, ma essa deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. Puoi disciplinare la cittadinanza, ma non puoi farlo in modo da travolgere gli obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione Europea. L’Avvocato Generale aveva concluso per l’inesistenza di questi limiti; la Corte invece attribuisce il massimo rilievo a principi di carattere generale, come la solidarietà, la lealtà, la reciprocità tra diritti e doveri e il rispetto dei valori comuni contenuti nei principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea. Secondo la Corte esistono valori comuni che, pur nel riconoscimento della discrezionalità degli Stati, devono comunque essere rispettati. Gli Stati membri devono comprendere che lo status di cittadino dell’Unione è uno status fondamentale. La Corte afferma addirittura che rappresenta una delle principali concretizzazioni della solidarietà che sta alla base del processo di integrazione europea. Ed è proprio per questa ragione che non può essere oggetto di una transazione commerciale. Naturalmente Malta sosteneva che non vi fosse alcuna compravendita della cittadinanza, ma semplicemente un sistema fondato su investimenti di una certa entità. La Corte, però, non ha accolto questa impostazione. Tengo a sottolineare questo riferimento ai principi fondamentali e ai valori comuni perché, leggendo il vostro Accordo di associazione, ho ritrovato questi stessi richiami. Nell’Accordo vi sono riferimenti ai valori comuni, all’autonomia decisionale degli Stati e all’indipendenza delle istituzioni. Posso dirvi che, a mio avviso personale, una delle parti più interessanti dell’Accordo è proprio il preambolo, che è molto articolato e che consente di comprendere quale sia la base culturale e politica su cui si fonda un accordo di associazione di questa importanza, un accordo che, come sapete, richiede l’unanimità degli Stati membri dell’Unione Europea. Questi principi affermati dalla Corte di Giustizia sono poi entrati nelle valutazioni della Corte Costituzionale italiana, sia nella sentenza del 31 luglio dello scorso anno sia in quella del 30 aprile di quest’anno, ma anche nella discussione che si è svolta pochi giorni fa davanti alla Corte. Nella discussione che si è svolta davanti alla Corte Costituzionale pochi giorni fa si è posto sostanzialmente questo problema: che cosa chiedevano questi giudici nazionali alla Corte Costituzionale? La prima domanda, e tengo a precisarlo, non è una domanda soltanto italiana, ma è una domanda che ha un fondamento di carattere generale. Lo Stato incontra un limite, per così dire, generazionale nel riconoscere la cittadinanza? La questione nasceva con riferimento a un processo storico che è stato ampiamente esaminato sia nelle sentenze sia nella relazione al disegno di legge che ha poi portato alla modifica delle nostre norme sul riconoscimento della cittadinanza agli italiani nati all’estero. Io ho detto italiani nati all’estero, ma qualcuno mi correggerebbe dicendo che si tratta di presuntivamente italiani nati all’estero, perché qui dobbiamo parlare da giuristi e quindi forse è più corretto utilizzare questa espressione. Il Tribunale di Bologna è stato l’alfiere della prima questione poi risolta dalla Corte Costituzionale. Riteneva il Tribunale di Bologna, e successivamente anche altri tribunali come Milano, Firenze e Roma, che non fosse possibile, in un Paese come il nostro, avere addirittura tra i cinquanta e i sessanta milioni di pretendenti al riconoscimento dello status civitatis italiano. Si parlava di oriundi, di persone che, secondo le critiche che sono state ampiamente formulate, non avevano praticamente alcuna conoscenza della realtà, della storia e della cultura italiana. Queste ragioni venivano esposte nelle ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale e tenevano conto anche del clima che si era creato nel dibattito pubblico. Le campagne svolte dai media, trasmissioni come Report e altre, avevano contribuito a introdurre dubbi che prendevano spunto anche da un vero e proprio business della cittadinanza, da problemi burocratici e da una serie di difficoltà che erano emerse nella gestione delle pratiche. Il presidente del Tribunale di Bologna, il dottor Gattuso, che è stato anche protagonista delle cronache per altre vicende, è stato il principale sostenitore di questa impostazione relativa ai possibili limiti che lo Stato dovrebbe incontrare nel riconoscimento della cittadinanza. La Corte Costituzionale, però, ha risolto la questione affermando che, a parte l’assenza di obblighi internazionali che impongano dei limiti, e quindi dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto europeo non esistono vincoli di questo genere, lo Stato dispone di un’ampia discrezionalità. Di conseguenza la legislazione italiana dell’epoca, cioè la legge n. 91 del 1992, è stata ritenuta conforme alla Costituzione e conforme anche al diritto internazionale. Nel frattempo, però, mentre questa questione veniva discussa, era stato approvato il decreto-legge poi convertito in legge di cui vi parlavo prima. Questo nuovo intervento normativo entrò inevitabilmente anche nel dibattito costituzionale. Tuttavia la Corte Costituzionale evitò di affrontare il tema della nuova legge, perché le questioni sollevate dai giudici riguardavano la normativa vigente al momento in cui erano stati presentati i ricorsi. Successivamente alla Corte veniva chiesto anche un intervento che viene definito manipolativo. Come sapete, la Corte Costituzionale non è un legislatore. Può dare indicazioni al legislatore, ma non può sostituirsi ad esso introducendo norme nuove o modificando liberamente quelle esistenti. Può intervenire soltanto entro limiti molto ristretti e certamente non nel modo richiesto dai giudici remittenti. Con quella decisione si chiudeva, per così dire, un primo tempo della discussione. Ma il secondo tempo era inevitabile, perché nel frattempo era entrata in vigore una nuova normativa che limitava in modo molto significativo il riconoscimento dello status di cittadinanza agli oriundi. L’articolo oggetto delle contestazioni è il cosiddetto articolo 3-bis. La domanda diventava allora un’altra: questa nuova normativa è legittima oppure no? In tutti i procedimenti pendenti in Italia per il riconoscimento della cittadinanza, numerosi avvocati, spesso riuniti in associazioni create appositamente per la tutela di brasiliani, venezuelani, argentini e altri oriundi italiani, hanno sollevato questioni di costituzionalità. Si è così aperto quello che definivo il secondo tempo del confronto: verificare se questa nuova disciplina fosse conforme alla Costituzione italiana, al diritto dell’Unione Europea e al diritto internazionale. La sentenza del 30 aprile e le successive ordinanze esaminate nell’udienza del 9 giugno rappresentano proprio questa seconda fase. La sentenza del 30 aprile è una decisione che, tengo a sottolinearlo, finisce sostanzialmente per confermare l’intervento del legislatore. La Corte ricostruisce anche in maniera interessante la storia della legislazione italiana in materia di cittadinanza, con alcuni riferimenti comparativi. Ripercorre il fenomeno dell’emigrazione italiana, che anche voi sammarinesi avete conosciuto, pur in termini molto più limitati. L’emigrazione italiana verso il Sud America si sviluppa soprattutto a partire dalla fine dell’Ottocento, in particolare dagli anni Settanta dell’Ottocento in poi. Gli avi ai quali facevano riferimento le persone che avevano promosso le cause davanti ai giudici italiani appartenevano proprio a quel periodo storico. E qui devo aggiungere una precisazione che prima ho omesso: perché tutte queste cause in Italia? Perché queste persone non riuscivano ad ottenere una risposta in sede amministrativa attraverso i consolati e quindi erano costrette a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento dello status civitatis. In molti casi era addirittura impossibile ottenere un appuntamento presso il consolato per avviare la pratica. Al di là di questa ricostruzione storica, molto interessante, ciò che è emerso nella discussione è stata soprattutto la rivendicazione, da parte degli oriundi italiani, del proprio status, della propria discendenza e dei diritti che ritenevano di possedere. Tuttavia la Corte Costituzionale ha rigettato le argomentazioni fondate sul diritto internazionale e sul diritto dell’Unione Europea, ribadendo che il semplice richiamo a principi generali o a convenzioni internazionali non è sufficiente se non viene accompagnato da elementi concreti e specifici. Il giudizio della Corte conclude per la proporzionalità e la ragionevolezza dell’intervento legislativo. Soprattutto afferma l’esistenza di un principio che nel nostro ordinamento non era mai stato esplicitamente riconosciuto, cioè il principio dell’effettività. Utilizzando una terminologia molto diffusa a livello internazionale, si parla di genuine link, cioè di un legame effettivo tra la persona e il Paese di cui rivendica l’appartenenza. La Corte ritiene che questo legame effettivo non fosse stato dimostrato e che quindi il requisito non fosse soddisfatto. Di conseguenza ha riconosciuto la legittimità dello Stato nel verificare l’effettività del rapporto giuridico e sostanziale tra la persona e lo Stato. Questa posizione ha suscitato critiche molto forti e infatti siamo oggi in quella che definisco la terza fase della vicenda, rappresentata dall’udienza del 9 giugno. Vi posso riferire che una parte dell’opinione pubblica italiana e anche straniera ha definito la norma oggetto di contestazione, il cosiddetto decreto Tajani, come il decreto della vergogna. Mi ha colpito il fatto che, durante la discussione davanti alla Corte Costituzionale, un avvocato che rappresentava gli interessi degli oriundi e di alcune associazioni abbia definito quella legge una legge marcia. È stata un’espressione molto forte, soprattutto perché pronunciata davanti alla Corte Costituzionale che ne aveva confermato la legittimità. In altri ordinamenti una simile espressione sarebbe stata considerata quasi un oltraggio alla Corte stessa. Secondo questa impostazione, la riforma non avrebbe dovuto essere fatta oppure non avrebbe dovuto essere fatta nei termini in cui è stata realizzata, cioè senza un periodo transitorio che consentisse agli interessati di rivendicare il proprio status civitatis italiano. Si sosteneva che la norma producesse di fatto una revoca retroattiva di una cittadinanza che questi soggetti ritenevano già di possedere. Da qui nasceva anche il richiamo al principio del legittimo affidamento. Molti sostenevano di avere sempre creduto, nella tradizione familiare italiana, di essere cittadini italiani e che improvvisamente, attraverso un decreto-legge, questa convinzione fosse stata negata. Una delle motivazioni utilizzate per giustificare l’urgenza del provvedimento riguardava il rischio di un’eccessiva espansione del riconoscimento della cittadinanza a soggetti che cittadini italiani non erano, almeno non nel senso tradizionale del termine, cioè per cultura, storia, tradizione o appartenenza politica e sociale. Si temeva una sorta di diluizione dello status civitatis, quasi una distinzione tra cittadini effettivi e cittadini soltanto virtuali. Uso quest’ultimo termine non perché sia mio, ma perché è il termine che compare nella motivazione della Corte. È legittima o no questa distinzione fra chi è nato qui e chi è nato là? Una delle ragioni fatte valere in questi ricorsi è che il luogo di nascita non si sceglie. Beh, questo non è vero, insomma, si può anche scegliere, però questo era per dirvi che su questo tema che voi state affrontando, che volete conoscere e approfondire, c’è un forte dibattito, devo dire anche inaspettato. Finché si discute di diritto internazionale o di diritto dell’Unione Europea, si può dire che l’Unione Europea impone delle regole sulla libertà di circolazione delle persone, quella che poi ritroverete anche nel vostro futuro accordo, e che gli Stati non possono prevedere ostacoli a questa libertà fondandosi su una regolamentazione nazionale eccessiva, che crea ostacoli non giustificati rispetto a una libertà fondamentale. Possiamo discutere della legittimità o meno della commercializzazione della cittadinanza, ma sono tutti profili ormai ben inquadrati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Credo che vi siano una decina di sentenze che ci danno indicazioni importanti. Quello che invece appartiene alla realtà italiana è una novità, perché nella nostra tradizione i limiti generazionali non sono mai stati posti. Il limite generazionale previsto da questa riforma è quello dell’avo di secondo grado, quindi si riconosce la discendenza fino al nonno. Nel nostro ordinamento non c’era una distinzione di questo genere. È una distinzione che esiste anche in altri ordinamenti, ma non si può dire che sia contraria al diritto internazionale o al diritto dell’Unione Europea, purché sia giustificata, cioè purché vi siano ragioni di carattere interno che giustifichino l’adozione di determinati limiti e di determinate previsioni. Quello che è emerso nelle discussioni davanti alla Corte Costituzionale, e qui mi collego anche all’accordo di associazione, è stata la richiesta che il giudice italiano, quindi la Corte Costituzionale, potesse porre quelli che si chiamano quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia, cioè effettuare un rinvio per chiedere se le norme italiane fossero in contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Si trattava di questioni interpretative che però la Corte Costituzionale ha ritenuto non sussistessero e quindi ha negato all’origine la presenza dei requisiti necessari affinché essa stessa ponesse una questione interpretativa alla Corte di Giustizia. In termini molto semplici, la domanda sarebbe stata questa: le nuove norme del diritto italiano, o anche le vecchie norme in materia di cittadinanza, contrastano con i principi generali del diritto dell’Unione Europea, con le norme sulla libera circolazione, sul divieto di discriminazione, sul diritto alla vita familiare e sul rispetto della dignità della persona? Questi quesiti non sono mai stati accolti perché la Corte non ha ritenuto esistenti i presupposti necessari. Lo dico perché questo istituto del rinvio pregiudiziale è uno strumento di estrema importanza nella formazione della giurisprudenza della Corte. Chi studia cittadinanza e diritto dell’Unione Europea non può fare a meno di considerare quella decina di sentenze della Corte di Giustizia. A parte la causa Commissione contro Malta, le altre derivano tutte da rinvii pregiudiziali di giudici nazionali. Nel vostro accordo di associazione, e anche questo mi ha colpito, mi pare all’articolo 94, è prevista la possibilità per il giudice nazionale, quindi per la vostra giurisdizione di primo, secondo e terzo grado e anche per la vostra Corte Costituzionale, di porre quesiti pregiudiziali sull’interpretazione delle norme di diritto dell’Unione e quindi anche delle norme relative all’accordo. È un istituto che ha una grandissima importanza perché le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, sono obbligatorie e rappresentano diritto a tutti gli effetti, con la stessa dignità formale di una norma giuridica. Allora mi permetto di buttare lì una riflessione. Un giudice di San Marino potrebbe trovarsi, in una causa che riguardi l’applicazione dell’accordo, a dover affrontare un problema interpretativo. Se è un giudice di primo o secondo grado può rivolgersi alla Corte di Giustizia; se è un giudice di ultima istanza deve farlo, perché il sistema è sostanzialmente quello previsto dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Quando questo accordo entrerà in vigore, il vostro sistema giudiziario potrebbe quindi trovarsi ad affrontare gli stessi problemi che hanno affrontato i giudici nazionali dei Paesi membri. Attenzione, naturalmente va fatta la distinzione tra adesione e associazione, però ciò che mi ha colpito è che, pur trattandosi di uno status di associato e non di membro, un problema interpretativo di carattere giuridico potrebbe comunque porsi. Il giudice può rilevarlo d’ufficio perché ritiene la questione rilevante oppure, come avviene nella maggior parte dei casi, sono gli avvocati a individuare una possibile situazione di contrasto tra una norma nazionale e una norma del diritto dell’Unione. Vi è poi una fase di salita verso la Corte di Giustizia del Lussemburgo e una successiva fase di discesa, cioè di recepimento della sentenza da parte del giudice nazionale, che è obbligato ad applicarla. Ho letto con molto interesse la vostra Costituzione del 1974 e anche il decreto ricognitivo più recente che mi è stato fatto avere. Ho visto alcune modifiche e ho rilevato una piena apertura della vostra Dichiarazione dei diritti al diritto internazionale, ai trattati internazionali, al diritto consuetudinario, alla tutela dei diritti della persona e alle garanzie giurisdizionali. Sono affermazioni che vi hanno consentito di essere parte della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e che fanno sì che anche voi possiate essere convenuti in giudizio da persone che ritengono lesi i propri diritti fondamentali. Quindi, anche se non mi avete posto la domanda, sono io a porre il problema: questo futuro accordo, non nella materia specifica della cittadinanza ma nei diversi modi in cui lo status di cittadino si manifesta, penso alla libera circolazione dei lavoratori, alla prestazione dei servizi, ai diritti dei lavoratori subordinati, al movimento delle persone e all’accoglienza di persone provenienti dall’esterno, presenta una coerenza con il vostro sistema. Non vedo un possibile contrasto tra le vostre norme fondamentali e gli impegni internazionali che avete assunto finora e che tra poco assumerete formalmente. Quello che mi permetto di dire è che sarete costretti, nel senso positivo del termine, a confrontarvi con un diritto molto vivente, un diritto che va seguito praticamente giorno per giorno. Questo richiede una grande attenzione e un grande impegno, anche dal punto di vista funzionale e burocratico. Non è una passeggiata, perché le istituzioni dell’Unione Europea, che funzionino bene o male secondo le opinioni di ciascuno, e anche la struttura che viene messa in piedi da questo accordo, comportano un impegno molto diverso da quello che avete avuto finora con il Consiglio d’Europa. È qualcosa di molto più preciso. Avete, mi pare, venticinque settori di intervento sui trentacinque dell’acquis comunitario e soprattutto avete il problema dell’intreccio tra queste norme e quelle dei singoli settori oggetto di disciplina. Potreste pensare che questo non c’entri con la cittadinanza. In realtà c’entra, perché essere cittadini significa partecipare a una vita che a questo punto non è più soltanto quella dello Stato di appartenenza ma, almeno in parte, è anche una vita da cittadino europeo. Cittadino europeo nel senso di cittadino dell’Unione Europea.
Giuseppe Maria Morganti (Libera): Intanto, professore, la ringrazio veramente perché questo excursus, soprattutto pratico, sulle applicazioni della normativa sulla cittadinanza nei diversi modelli ci è molto utile, anche perché ci consentirà, speriamo, di non commettere errori. Sono rimasto molto colpito, anche se conoscevo la questione solo marginalmente, dal caso maltese, dove sostanzialmente si arrivava all’acquisto della cittadinanza in cambio di investimenti o, per quanto ne sapevamo, anche attraverso corrispettivi economici. Ecco, questo è un aspetto che sicuramente ci fa riflettere. Come Stato sammarinese non vogliamo certamente metterci con la testa sotto la tagliola né con il cappio al collo, né approfittare di una situazione che potrebbe in qualche modo favorire l’ingresso improprio di soggetti terzi all’interno del grande mercato europeo. Ci stiamo avvicinando al percorso di associazione in maniera molto trasparente e non vogliamo approfittarne sotto il profilo dell’illegalità; vorremmo invece coglierne le grandi opportunità restando pienamente all’interno delle regole. Questa specificazione che lei ha fatto riguardo all’accesso alla Corte di Giustizia, previsto nell’accordo di associazione che speriamo venga firmato al più presto, è veramente uno degli elementi centrali dell’accordo stesso, perché di fatto comporta anche da parte nostra l’ingresso in un sistema di norme che fino a ieri ci erano rimaste estranee, almeno in parte. Estranee relativamente, perché anche noi ci siamo adeguati moltissimo alle normative europee, in particolare per quanto riguarda il mondo industriale, delle merci e del commercio, ma non solo. Volevo chiederle esplicitamente quali siano gli ambiti di operatività che la Repubblica di San Marino dovrebbe darsi. Noi abbiamo uno ius sanguinis che funziona anche nei tempi più remoti possibili, nel senso che è sufficiente avere avuto parenti, anche molto lontani, di quarta, quinta o sesta generazione della Repubblica di San Marino per poter ricostruire un percorso che porta al diritto di ottenere la cittadinanza sammarinese. Ecco, questo rapporto tra ius sanguinis e ius soli, che invece è un tema molto interessante e sul quale si sta discutendo con grande attenzione, potrebbe darci qualche consiglio su come gestire questi rapporti e su come dare un senso e un significato ancora più profondo al nostro essere cittadini? Questa è la domanda. Non so se sono stato chiaro e mi scuso se ho fatto un excursus un po’ troppo articolato.
Prof. Bruno Nascimbene: Devo anche dirle che, quando ogni tanto si fa un esame comparato delle varie legislazioni in materia di cittadinanza, ci si chiede quale sia il criterio prevalente. Posso dire che oggi il criterio prevalente è quello dello ius sanguinis, mentre lo ius soli opera in via subordinata. Quanto subordinata? Ecco, qui dipende da Paese a Paese. Esiste uno ius soli temperato, che riconosce la cittadinanza a chi è nato sul territorio anche se i genitori provengono da un altro Paese, purché vi risiedano. Poi esiste un doppio ius soli, più esigente, nel senso che non solo il soggetto deve essere nato sul territorio, ma almeno uno dei genitori deve essere nato anch’esso in quel Paese. Per fare qualche esempio, il doppio ius soli è previsto in Francia e in Lussemburgo, mentre in Germania è presente lo ius soli temperato. Tuttavia posso dire che la prevalenza, come accade anche da voi, resta quella della discendenza familiare. È un criterio che corrisponde a un valore cui voi tenete molto e che emerge chiaramente anche nelle vostre discussioni sulla legge 27 del 2026 e sul tema dell’identità nazionale. Queste due parole, identità nazionale, ritornano continuamente e non sono un’esclusiva di San Marino, ma un tema presente un po’ ovunque. Sono emerse persino nella recente polemica sugli oriundi. Io ho una certa età e ricordo il termine oriundo quando ero bambino, riferito soprattutto al calcio e ai famosi calciatori oriundi che giocavano in Italia. Oggi il termine è tornato di attualità in un contesto completamente diverso. Quello che posso dire, senza certo voler dare consigli a voi che siete i legislatori, è che se intendete mettere mano alla legge sulla cittadinanza sarebbe utile, prima di tutto, predisporre un testo coordinato con la legge del 2026. Io non ho ancora visto un coordinamento completo con la vostra legge fondamentale n. 114 del 2000. Un testo coordinato, o unico come lo chiameremmo in Italia, consentirebbe di individuare possibili contrasti, incoerenze o anomalie presenti nella normativa stessa. Questo è tanto più importante perché si tratta di norme che spesso sono il frutto di compromessi politici e che si sono stratificate nel tempo. Dal 2000 a oggi sono passati ventisei anni e molte cose sono cambiate, sia sul piano della cittadinanza sia sul piano dell’immigrazione e dello status degli stranieri. Io non so se qui abbiate particolari problemi di immigrazione, probabilmente no, ma sono temi che andrebbero considerati congiuntamente. In Italia questo non è avvenuto quando si intervenne sulla legislazione in materia di immigrazione, la cosiddetta Turco-Napolitano e le successive modifiche. Anche in Svizzera, proprio di recente, si è discusso di porre un limite alla popolazione, che in realtà era un limite rivolto all’immigrazione e quindi una sorta di difesa della cittadinanza nazionale. È una situazione diversa dalla vostra, ma non così lontana geograficamente e culturalmente. Un’altra osservazione riguarda le vostre norme sulla naturalizzazione, cioè sull’acquisto della cittadinanza da parte di chi non la possiede per origine. Voi avete una cittadinanza originaria e una cittadinanza acquisita per naturalizzazione. I criteri richiesti nei vari ordinamenti sono molto diversi: si guarda alla residenza, alla durata della residenza, ai legami familiari, alla cultura, alla scuola e a molti altri elementi. Da voi il termine generale per la naturalizzazione è di vent’anni, mentre in Italia è di dieci. I dieci anni previsti da voi per il matrimonio corrispondono invece ai due anni previsti in Italia per chi risiede nel Paese e ai tre anni per chi risiede all’estero, con la possibilità di ridurre ulteriormente i termini in presenza di figli. Devo dire che il vostro termine di vent’anni è molto lungo. La Convenzione del Consiglio d’Europa del 1997 prevede un termine massimo di dieci anni e questo probabilmente spiega anche perché non l’abbiate sottoscritta. Se si vuole individuare un termine che possa essere considerato ragionevole a livello europeo, questo è dieci anni e non venti. Venti anni sono davvero tanti. Naturalmente ciò non significa mettere in discussione la discrezionalità dello Stato nel disciplinare le proprie norme interne. Lo stesso vale per la doppia cittadinanza e per la rinuncia alla cittadinanza d’origine. Anche la Germania, per esempio, prevedeva in passato limiti molto rigidi al mantenimento della cittadinanza originaria, ma alcuni anni fa li ha eliminati. In Italia il cambiamento è arrivato con la legge del 1992. Pensate che nel Codice civile del 1865 chi acquisiva una cittadinanza straniera perdeva quella italiana. Oggi una simile impostazione verrebbe considerata antiquata, ma all’epoca era perfettamente coerente con la concezione dello Stato nazionale. Successivamente la legislazione è cambiata, anche perché si voleva favorire gli emigrati italiani all’estero. Qualcuno sosteneva che ciò avvenisse anche per ragioni elettorali, perché riconoscere e mantenere la cittadinanza significava poter contare sul voto di quelle comunità. Ricordo che tra i sostenitori di questa impostazione vi era certamente Giulio Andreotti. Mi scuso se sono entrato anche in qualche considerazione di carattere politico.
Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Prima di tutto la ringrazio perché ci ha fornito un dato che, di fatto, vale quasi come un intervento. Ci ha parlato di 60 milioni di potenziali oriundi in Italia e questo è un dato che ci serve, perché ci offre un elemento di valutazione importante, addirittura superiore alla popolazione italiana residente. Ci conferma inoltre un altro principio molto rilevante, sul quale credo dovremo misurarci, cioè quello della giurisprudenza vivente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. È un aspetto estremamente importante e sul quale dovremo certamente focalizzarci. Mi conferma inoltre, e la domanda è quasi pleonastica, che uno dei valori sui quali l’acquis comunitario pone particolare attenzione in materia di cittadinanza è il divieto di discriminazione. Credo che questo sia un elemento sul quale dovremo riflettere molto attentamente, cercando di contemperarlo con una realtà che ci vede molto vicini all’Italia e che riguarda il tema degli oriundi, che potenzialmente potrebbero superare il 100% della popolazione residente sul territorio. È un altro passaggio sul quale, all’interno delle forze politiche, vi sono sensibilità e attenzioni differenti.
Prof. Bruno Nascimbene: Si parlava di circa 19.000 persone che avrebbero la doppia cittadinanza, sammarinese e italiana. Forse il dato è approssimativo, ma proprio a questo proposito sono rimasto un po’ sorpreso, e non vuole essere una critica, dal fatto che non mi sembra esista un quadro preciso. Non so quanto le amministrazioni italiane e sammarinesi si parlino su questo aspetto, cioè sul confronto relativo a chi possiede o potrebbe possedere la doppia cittadinanza, ma mi è parso di capire che dati precisi non ne abbiate. Se davvero fossero 19.000 persone, considerando che la popolazione di San Marino è di circa 33.000 abitanti, sarebbe un numero molto significativo di doppi cittadini. Lei richiama il tema della discriminazione. Ecco, la distinzione è possibile, mentre la discriminazione no. La discriminazione nasce quando un diverso trattamento non è giustificato e non è proporzionato. La domanda che ci si può porre è questa: ritenete che un numero così elevato di soggetti che potrebbero acquisire la cittadinanza possa creare un problema, per esempio sotto il profilo della sicurezza? Oppure possa alterare la nozione stessa di popolo o addirittura la composizione del corpo elettorale del Paese? Attenzione, perché questi sono argomenti che sono stati discussi anche a livello di Corte Costituzionale. Questo rischio è stato evocato anche nelle discussioni che hanno portato all’approvazione di norme poi contestate. Esiste oppure no? Naturalmente posso portarvi dieci opinioni contrarie, ma posso anche portarvi opinioni che giustificano determinati limiti sulla base di dati numerici e statistici. Che poi le statistiche siano buone o cattive è un altro discorso, perché spesso dipende da chi le produce. Tuttavia una giustificazione potrebbe esserci. In questi casi le ragioni giuridiche sono poche e quelle politiche diventano prevalenti. Difficilmente uno Stato estero potrebbe dire a San Marino quale legislazione adottare. Forse l’Italia, per il particolare rapporto che avete, potrebbe esprimere qualche considerazione, anche se a mio avviso questo non riguarda direttamente i rapporti bilaterali. Tuttavia qualche perplessità, tenendo conto della vostra struttura di microstato e della vostra collocazione all’interno del territorio italiano, potrebbe anche emergere. Con questo forse non le ho dato una risposta definitiva, ma sicuramente le ho indicato un problema che potete porvi. Del resto mi pare che già nel dibattito sulla doppia cittadinanza ve lo siate posto. Le opinioni erano diverse, soprattutto sul piano politico, e lasciando da parte il profilo giuridico era evidente che esistessero sensibilità differenti. Una norma che mi è rimasta impressa della vostra legislazione è quella che prevede la conferma della cittadinanza entro sette anni dal raggiungimento della maggiore età. Posso dirlo? Mi sembra una norma piuttosto pesante. Questa però è una valutazione del tutto personale.


