Economia e Lavoro

San Marino. CSdL su licenziamenti per inidoneità alla mansione: sono diventati un’emergenza

In occasione del dibattito del 9 luglio scorso sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la CSdL ha posto l’attenzione anche sul tema dei licenziamenti per inidoneità alla mansione. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che perdono la propria occupazione perché i Medici del lavoro, di nomina aziendale e pubblica, valutano le mutate condizioni di salute, a causa di malattie sopravvenute o postumi da incidenti, incompatibili con le mansioni svolte.

Trascorso un periodo massimo di un anno per verificare se il quadro clinico evolve positivamente, il datore di lavoro deve, in primo luogo, procedere alla ricollocazione in altre mansioni. Qualora ciò non fosse possibile, scatta il licenziamento e l’accesso agli ammortizzatori sociali. Negli ultimi 9 anni sono state licenziate ben 235 persone, come da tabella allegata, pari ad una media di 26 all’anno. In altre parole, 1,5 persone ogni mille occupati perdono il posto di lavoro per motivi di salute, anche in imprese di dimensioni medio grandi, nelle quali la ricollocazione, almeno sulla carta, dovrebbe essere più agevole.

Peraltro, è particolarmente ingiusto quando non viene destinato ad altra mansione chi ha subìto un infortunio sul lavoro. È doveroso precisare che nel settore pubblico, invece, la ricollocazione è sempre stata garantita. Quando la riconversione dei lavoratori con problemi di salute non viene attuata, le ragioni addotte attengono alla, vera o presunta, complessità del percorso necessario per rendere compatibile una nuova postazione di lavoro. Tale atteggiamento è supportato da alcune sentenze del Tribunale. Seppure queste siano datate e le evoluzioni tecnologiche potrebbero aiutare la ricollocazione in altre mansioni, sono stati comunque indicati principi molto penalizzanti per i lavoratori. Quale esempio, la CSdL ha citato una di queste sentenze, i cui stralci sono riportati alle pagine 23 e 24 dello studio pubblicato sul sito www.csdl.sm (alla voce Eventi, dibattito pubblico giovedì 9 luglio 2026). Riguardava una persona con una percentuale di invalidità tale da rientrare nel diritto al lavoro prioritario, così come previsto dalla Legge n. 71/1991. In estrema sintesi, i Giudici hanno stabilito che le imprese sono tenute a ricollocare i propri dipendenti solo se ciò non comporta costi aggiuntivi e non richiede cambiamenti all’organizzazione del lavoro. Tali sentenze hanno di fatto reso inattuabili le finalità della norma, perlomeno nel settore privato, in quanto anche l’obbligo di assunzione di disoccupati invalidi è diventato aleatorio, ovvero applicabile solo se essi possono essere integrati sul luogo di lavoro al pari di coloro che non hanno problemi di salute. In occasione degli incontri con la Segreteria di Stato competente, le tre sigle sindacali hanno sostenuto che la riforma sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità deve comprendere anche adeguate tutele per i lavoratori che vengono licenziati per inidoneità alla mansione specifica, ricomprendendo tali fattispecie nell’obbligo di assunzione da parte delle imprese. In proposito, il Segretario Generale di ANIS si è dichiarato disponibile, a condizione che nel numero dei posti in obbligo vengano ricomprese le riconversioni di tali lavoratori. Peraltro, ha tenuto a precisare che i licenziamenti costituiscono casi sporadici e che la gran parte dei lavoratori dichiarati non più idonei alla mansione specifica, normalmente, vengono ricollocati senza che venga avviato l’iter previsto dalla legge. In tali circostanze, il sindacato non viene coinvolto, per cui non abbiamo alcuna evidenza dell’entità del fenomeno. Per quanto ci riguarda, sarebbe ragionevole considerare all’interno dei posti in obbligo le sole ricollocazioni per le quali siano necessari investimenti significativi. In caso contrario, si rischierebbe di non dare risposte alle persone con disabilità iscritte alle liste per il collocamento mirato. Peraltro, è opportuno ricordare che già oggi la legge prevede incentivi all’azienda per le spese sostenute per la riqualificazione di persone con problemi di salute.