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San Marino. Arrivano in prima lettura consiliare due PDL sul fine vita. Obiettivo: l’autodeterminazione del paziente terminale e il diritto di rifiutare trattamenti “accanitori”

di Angela Venturini.

Due progetti di legge sul fine vita arrivano in prima lettura consiliare nella sessione di marzo: uno presentato da Rete, l’altro di iniziativa legislativa popolare su proposta dell’Associazione Emma Rossi. Due PDL con tratti diversi, ma con un obiettivo unico: affermare la libertà di scelta della persona umana nel momento in cui sa che la malattia non lascia più speranza. Si tratta di una proposta di legge che, in un quadro di diritti e doveri, non è altro che la massima affermazione della democrazia perché non vincola nessuno, perché non è obbligatoria per nessuno, perché riafferma il principio dell’inviolabilità e dell’indisponibilità del diritto alla vita, che appartiene a ciascun individuo, non ad altri. Principio che invece non viene riconosciuto da ideologie il cui presupposto fondamentale è decidere a priori per tutti quanti. Questo, a bene vedere è il nodo principale che abbiamo visto trattare durante i confronti preliminari ai due PDL.

Proviamo a spiegare, in maniera molto semplice alcuni concetti fondamentali, che segnano la differenza con quanto accade ora. Cominciamo dai cosiddetti biodiritti, che si basano su tre punti cardine: consenso informato delle cure, trattamento informato delle cure, rifiuto delle cure. Il rifiuto è un diritto legittimo e non contendibile anche a fronte di trattamenti medici necessari. In questi casi, la cosa ottimale sarebbe arrivare ad un rapporto empatico tra il medico e il paziente terminale, promuovendo azioni di sostegno senza alcuna volontà paternalistica ma di semplice solidarietà, comunque capace di alleviare la situazione della persona con trattamenti non terapeutici.

Ovviamente è molto difficile elencare i trattamenti, perché le acquisizioni scientifiche, mediche e farmacologiche cambiano velocemente nel tempo. Ma un concetto base che si può fissare con certezza è che l’alimentazione e l’idratazione artificiale sono trattamenti sanitari, quindi possono essere rifiutati. Altro esempio: una persona in stato vegetativo non è morta e lo Stato deve considerare la sua libertà di scelta; pertanto, se questa persona ha indicato di non volere essere nutrita in un’eventuale fase terminale, questa volontà deve essere rispettata.

Le cure palliative: sono un diritto umano fondamentale, ma non sono un obbligo. Nel caso di un paziente con diagnosi infausta, il medico deve astenersi da ogni ostinazione nella somministrazione di cure o trattamenti inutili o sproporzionati. Morire senza dolore, questo dovrebbe essere un diritto contemplato nella legge; pertanto, si dovrebbe prevedere la possibilità della sedazione palliativa profonda di fronte a malattie inguaribili e in stato avanzato, di fronte a sintomi refrattari a trattamenti sanitari salvavita, quando la morte è attesa entro breve tempo. Anche questo concetto non va confuso con l’eutanasia o il suicidio assistito, bensì va inteso come il diritto, sancito dalla nuova impostazione giuridica, della persona umana di morire senza soffrire.

Un altro concetto molto chiaro, già riconosciuto nelle normative di altri Paesi è che il paziente ha diritto di essere intubato, di non essere intubato e di essere estubato. Nelle proposte di legge non viene affermato il diritto di morire, né viene introdotta l’eutanasia; ma il diritto a non volere macchine o altre mani sul proprio corpo. Questo significa: integrità, inviolabilità, intangibilità della propria sfera corporea, in termini giuridici: l’habeas corpus. Ovvero, il rispetto della persona umana è un limite oltre il quale nessun trattamento sanitario può spingersi. Un paradosso? No, perché se il paziente è dentro una macchina salvavita non perde il diritto di volerne uscire.

Tutte le leggi vigenti altrove prevedono anche l’obiezione di coscienza del medico e degli operatori sanitari, un aspetto che apparentemente potrebbe andare in conflitto con il diritto di scelta del paziente terminale di rifiutare la cura. Quindi, per rispetto di entrambe le posizioni, la struttura sanitaria ha l’obbligo di garantire con i propri mezzi il rispetto della volontà del paziente. Vediamo quali disposizioni adotterà San Marino su questo aspetto.

Queste due proposte di legge affrontano un tema delicatissimo e complesso per le sue tante implicazioni, difficile da trattare soprattutto in un testo giornalistico. Probabilmente anche in Consiglio non sarà facile ascoltare un approfondimento scientifico capace di chiarire tutte le idee, sia per l’emotività che riveste un argomento che parla di morte, sia perché le ideologie comunque presenti in Aula andranno a rivestire il dibattito di sovrastrutture concettuali che non aiutano la chiarezza. L’unica chiarezza che dovrebbe venire dal legislatore è il riconoscimento dell’autodeterminazione del paziente nel fine vita e il diritto di rifiutare ogni tipo di accanimento terapeutico. Una volta sancita questa libertà fondamentale, sarebbe un passo in avanti di grandissima importanza.