Emanata una disciplina organica per l’utilizzo della denominazione “San Marino” nell’ambito delle attività sportive
Con il Decreto-Legge n. 149 del 5 ottobre 2026 la Repubblica introduce una disciplina organica per l’utilizzo della denominazione “San Marino” nell’ambito delle attività sportive, colmando un vuoto normativo e definendo per la prima volta procedure chiare, uniformi e trasparenti.
La denominazione “San Marino” costituisce un segno distintivo direttamente riconducibile alla Repubblica e il suo utilizzo in ambito sportivo è naturalmente idoneo a creare, presso il pubblico, le istituzioni, gli operatori e gli organismi sportivi, un collegamento immediato con il Paese.
Per questa ragione il decreto stabilisce che le associazioni e società sportive che utilizzano, o intendono utilizzare, nella propria denominazione la dicitura “San Marino” o espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica debbano ottenere una preventiva autorizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.
La disciplina ha carattere generale e riguarda tutte le realtà sportive interessate, indipendentemente dall’ordinamento sportivo nel quale svolgono la propria attività. L’obiettivo non è interferire con l’autonomia delle Federazioni o con l’attività delle associazioni e delle società sportive, ma assicurare che l’utilizzo del nome della Repubblica avvenga sulla base di criteri definiti e che i relativi presupposti permangano nel tempo.
Il Decreto-Legge attribuisce quindi al CONS una competenza nuova e specifica in materia di utilizzo della denominazione “San Marino”, distinta dalle funzioni già esercitate nell’ambito dell’ordinamento sportivo sammarinese.
L’autorizzazione dovrà essere richiesta mediante apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria. Il procedimento dovrà concludersi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, fatta salva la possibilità per il CONS di richiedere eventuali integrazioni documentali.
La disciplina prevede inoltre la possibilità di revocare l’autorizzazione qualora, successivamente al rilascio, l’attività o la condotta dell’associazione o della società sportiva risulti concretamente idonea ad arrecare pregiudizio al prestigio, all’onore, all’immagine o agli interessi della Repubblica di San Marino.
Il procedimento di revoca è disciplinato nel rispetto del principio del contraddittorio e garantisce all’interessato la possibilità di presentare osservazioni e deduzioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
In caso di revoca, l’associazione o la società sportiva sarà tenuta a cessare l’utilizzo della denominazione “San Marino”, o delle espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica, entro i termini previsti dal decreto.
«Lo sport rappresenta uno straordinario veicolo di promozione e di identità collettiva» sottolinea il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. «Utilizzare il nome della Repubblica significa creare un collegamento immediato con San Marino e proprio per questo riteniamo corretto che esistano regole chiare, uguali per tutti e procedure trasparenti. Con questo decreto colmiamo una lacuna dell’ordinamento e attribuiamo al CONS uno strumento specifico per tutelare nel tempo il nome, il prestigio e l’immagine della Repubblica.»
Per i soggetti che già utilizzano la denominazione “San Marino” è previsto un periodo transitorio di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, entro il quale dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal decreto, irrogate dall’UO Ufficio Attività Economiche, ferme restando le ulteriori azioni previste dall’ordinamento a tutela del nome, dell’immagine e degli interessi della Repubblica.
Con il Decreto-Legge n. 149/2026 viene quindi introdotto un sistema organico di tutela della denominazione “San Marino” in ambito sportivo, capace di coniugare la salvaguardia dell’identità e dell’immagine della Repubblica con la certezza delle regole, l’uniformità di trattamento e le garanzie previste per tutti i soggetti interessati.
Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport


