Politica

IV Commissione Consiliare: entra nel vivo il dibatto sul progetto di legge a sostegno delle attività sportive

La IV Commissione Consiliare Permanente torna a riunirsi nel pomeriggio di lunedì 15 giugno 2026. 

Il dibattito sul progetto di legge dedicato agli incentivi e al sostegno dell’attività sportiva si apre con un’ampia illustrazione del Segretario di Stato Rossano Fabbri. Secondo il Segretario, dopo le norme dedicate alla sicurezza delle manifestazioni sportive, questo rappresenta un nuovo passo avanti e costituisce “un’ulteriore implementazione normativa” che precede l’ultimo grande tassello del percorso, vale a dire la riforma complessiva della legge sullo sport. Fabbri sottolinea che il testo nasce anche dal confronto con chi opera quotidianamente nel settore e parla di una norma che considera “una vera sfida per il Paese, perché apre a possibili collaborazioni con i privati per la realizzazione di eventi e impianti sportivi di natura strategica”. Entrando nel merito, ricorda che una prima parte della legge riguarda gli incentivi per gli eventi sportivi mentre una seconda sezione è dedicata allo sviluppo delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare sportivo. L’obiettivo dichiarato è costruire un modello stabile di collaborazione tra pubblico e privato. “Non è una legge che toglie qualcosa, ma una legge che aggiunge qualcosa”, afferma Fabbri, spiegando che l’intero impianto normativo esistente resta invariato ma viene introdotto uno strumento aggiuntivo che permetterà allo Stato di rispondere alle esigenze dei cittadini “in maniera più completa, più puntuale e anche più efficace dal punto di vista temporale”.

Matteo Casali (RF) chiarisce subito che Repubblica Futura non ha alcuna contrarietà verso misure che incentivano lo sport o favoriscono il coinvolgimento dei privati nelle opere pubbliche, ma esprime dubbi sull’effettiva portata innovativa del testo. Casali sostiene che il suo gruppo fatica a cogliere il carattere rivoluzionario illustrato dal Governo e richiama l’attenzione soprattutto sulla distinzione tra donazioni e sponsorizzazioni, ritenuta poco chiara. “Mi auguro che in questo caso prevalgano davvero i principi di generalità e astrattezza e che questa possa rappresentare un’opportunità per tutti”, afferma, mettendo in guardia dal rischio di costruire norme attorno a situazioni specifiche. Paolo Crescentini (PSD) definisce il provvedimento importante perché rafforza concretamente il rapporto tra pubblico e privato e permette di liberare risorse pubbliche da destinare ad altri ambiti. A suo giudizio la legge può “rivoluzionare in senso positivo la visione dei sammarinesi verso lo sport”. Guerrino Zanotti (Libera) evidenzia che non si tratta soltanto di una norma fiscale ma di uno strumento che investe sul benessere della comunità, sulla salute pubblica e sulla coesione sociale. Per Zanotti il progetto rappresenta anche un’opportunità per gli sport meno strutturati e per tutte quelle discipline che spesso faticano a reperire risorse adeguate.

Anche Andrea Ugolini (PDCS) condivide pienamente l’impostazione della legge. Secondo Ugolini il provvedimento può sostenere sia gli eventi sia le infrastrutture sportive, generando benefici che vanno oltre lo sport e coinvolgono turismo, promozione territoriale e salute pubblica. Sul tema delle donazioni osserva inoltre che la differenza rispetto alle sponsorizzazioni risiede principalmente nell’assenza di un ritorno diretto di immagine. Più prudente la posizione di Emanuele Santi (Rete), che pur dichiarandosi favorevole agli obiettivi della norma chiede maggiori garanzie sui criteri di selezione degli eventi e sull’utilizzo dei crediti d’imposta. Santi insiste sul fatto che gli incentivi debbano riguardare esclusivamente opere pubbliche e sottolinea che “nessuno regala nulla a nessuno”, ricordando che il credito d’imposta rappresenta comunque una minore entrata futura per lo Stato. Per questo ritiene necessario assicurare che le opere finanziate siano effettivamente strategiche e rispondano a un interesse pubblico chiaramente definito. Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS) pone l’accento sugli emendamenti che estendono il meccanismo anche al patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera, giudicando positiva la possibilità di sostenere non solo lo sport ma anche altre infrastrutture considerate strategiche per il Paese. La presidente della Commissione Denise Bronzetti evidenzia invece le ricadute economiche che il settore sportivo può generare e auspica che il provvedimento contribuisca a dotare San Marino di strutture capaci di ospitare eventi di rilievo anche al di fuori dell’ambito sportivo.

Nella replica finale il Segretario Fabbri torna sulle principali osservazioni emerse e respinge i timori relativi a possibili norme costruite su misura. “Non esiste alcun impianto o evento per il quale sia stata costruita su misura”, assicura il Segretario, spiegando che il progetto è stato elaborato come norma generale e astratta e che il ruolo del CONS non consiste nel decidere autonomamente gli eventi beneficiari. Fabbri ribadisce inoltre che il testo è stato sviluppato insieme agli uffici tributari e alla Segreteria alle Finanze proprio per evitare possibili distorsioni fiscali. Difende infine il meccanismo previsto per le infrastrutture strategiche, sostenendo che consentirà allo Stato di realizzare opere considerate prioritarie senza doverne sostenere immediatamente l’intero costo, favorendo al tempo stesso nuovi investimenti e nuove opportunità di sviluppo per il sistema sportivo e turistico sammarinese. Matteo Casali (RF), in fase di replica, torna a chiedere chiarimenti sulla distinzione tra donazione e sponsorizzazione, sostenendo che, se non vi sono differenze sostanziali, il provvedimento rischia di perdere gran parte della sua utilità. Esprime inoltre preoccupazione per l’ampliamento al patrimonio pubblico nel suo complesso, osservando che un privato potrebbe finanziare una specifica opera pubblica e creare aspettative o pressioni affinché quella venga realizzata prima di altre considerate prioritarie. Anche Emanuele Santi (Rete) manifesta perplessità dopo aver constatato che gli emendamenti eliminano il riferimento agli impianti sportivi sostituendolo con quello al patrimonio immobiliare pubblico. A suo giudizio il provvedimento mantiene una sua coerenza se resta legato allo sport, mentre l’estensione a strade, piazze e altre infrastrutture apre scenari diversi e più problematici. “Se manteniamo la legge sul binario originario, quello dello sport e degli impianti sportivi, continuiamo a considerarla uno strumento utile e potenzialmente efficace. Se invece la estendiamo indistintamente a tutto il patrimonio pubblico, allora si aprono scenari molto diversi e a mio avviso più problematici”. Le osservazioni trovano attenzione anche nella maggioranza. Guerrino Zanotti (Libera) riconosce che gli emendamenti rischiano di far perdere centralità all’obiettivo originario della legge e invita a mantenere esplicito il riferimento agli impianti e agli eventi sportivi. “Mi sembra importante mantenere esplicito il riferimento agli impianti sportivi e agli eventi sportivi, che rappresentano il cuore della proposta”. Aida Maria Adele Selva (PDCS) difende invece la scelta della maggioranza di ampliare il perimetro della legge, ricordando che il Governo ha modificato anche il titolo del provvedimento proprio per includere il sostegno al patrimonio immobiliare pubblico. A suo giudizio non vi è alcuna perdita di centralità dello sport, perché gli incentivi per eventi e attività sportive restano integralmente confermati, mentre si aggiunge la possibilità di sostenere anche altri immobili pubblici. Selva osserva che le stesse criticità evidenziate dall’opposizione potrebbero presentarsi anche limitando la norma al solo settore sportivo e invita a leggere il provvedimento come uno strumento di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio dell’intera collettività. 

Inizia quindi l’esame dell’articolato: vengono approvati gli articoli dall’1 al 5, alcuni dei quali comprensivi degli emendamenti presentati dal Governo. Alle 19.00 i lavori vengono sospesi. Riprenderanno domani alle 9.00

Comma 3 – Esame in sede referente del Progetto di legge “Disposizioni e incentivi a sostegno dell’attività sportiva” (presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria)

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Ci troviamo di fronte a un ulteriore provvedimento legislativo che implementa la normativa riguardante il mondo dello sport. Si inserisce in una serie di iniziative che abbiamo visto già nella prima parte di questa legislatura, tutte orientate al rafforzamento dei valori dello sport sotto il profilo morale ed etico. Abbiamo assistito all’introduzione di normative finalizzate ad aumentare la sicurezza degli eventi e oggi siamo di fronte, a mio giudizio, a un’ulteriore implementazione normativa molto importante che rappresenterà, nelle intenzioni della Segreteria, la penultima tappa di questo percorso. A questa seguirà infatti l’ultimo intervento, rappresentato dalla riforma della legge sullo sport, sulla quale stiamo concludendo in questi giorni numerosi incontri che ci hanno consentito un confronto vivace e sicuramente costruttivo con coloro che le norme, prima ancora di misurarsi con il paradigma generale e astratto, le applicano concretamente nella realtà quotidiana. Questa è una norma importante, una vera sfida per il Paese, perché apre a possibili collaborazioni con i privati per la realizzazione di eventi e impianti sportivi di natura strategica. Vedremo poi, nel corso dell’esame e soprattutto degli emendamenti, che non si limita soltanto all’ambito sportivo. A nostro giudizio, infatti, questa normativa consentirà di sviluppare un’effettiva attrattività nei confronti dei privati e delle imprese rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire. Lo dico perché l’ordinamento sammarinese non è completamente estraneo a tentativi precedenti che avevano già cercato di raggiungere finalità analoghe. Tuttavia riteniamo che questa normativa sia particolarmente attrattiva e incentivante per gli imprenditori e presenti davvero buone prospettive per raggiungere i risultati prefissati. La norma è suddivisa in due sezioni principali. La prima riguarda il finanziamento degli eventi sportivi, al netto naturalmente degli articoli di carattere generale e delle definizioni. In particolare disciplina gli incentivi per la realizzazione di eventi sportivi sul territorio sammarinese. La seconda parte è invece dedicata allo sviluppo del patrimonio immobiliare e delle strutture sportive e, come vedremo negli emendamenti, anche ad altre finalità di interesse per la Repubblica di San Marino. Ribadisco che riteniamo questo intervento particolarmente importante perché, insieme alla futura legge sullo sport, contribuirà a definire un quadro più omogeneo in materia di manutenzione e gestione degli impianti sportivi, sia quelli rimasti in capo al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sia quelli affidati alle singole federazioni. Con questa normativa, invece, andiamo a creare uno strumento che permetta una sinergia significativa tra pubblico e privato. Non è una legge che toglie qualcosa, ma una legge che aggiunge qualcosa, perché tutto il restante impianto normativo dell’ordinamento rimane invariato, con tutte le prerogative già riconosciute in materia di interventi pubblici e privati. Diventerà però uno strumento importante perché ci consentirà di misurarci con una collaborazione pubblico-privato che, dal nostro punto di vista, deve essere considerata con grande attenzione dallo Stato, così da soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini in maniera più completa, più puntuale e anche più efficace dal punto di vista temporale. Per questa introduzione generale ritengo di poter concludere qui, riservandomi di ascoltare attentamente tutte le osservazioni e i suggerimenti che arriveranno dai commissari e di approfondire poi, in sede di esame dell’articolato, ogni singolo articolo di una normativa che è prevalentemente tecnica. I tecnici della Segreteria che hanno collaborato alla sua stesura, e che ringrazio insieme ai consulenti esterni, mi supporteranno laddove le mie competenze di natura economico-contabile dovessero risultare insufficienti. 

Matteo Casali (RF): Allora, sulla legge, in linea di principio è piuttosto evidente che noi non abbiamo alcun elemento ostativo rispetto a norme che incentivino e sostengano l’attività sportiva. Anche se, a mio parere, il titolo, in relazione al contenuto, appare forse un po’ generico. A questo però ci siamo già abituati. Penso, ad esempio, alla legge sul Daspo, che parlava genericamente di sicurezza delle manifestazioni sportive, mentre il nostro principale rilievo era che si basava sostanzialmente solo sul Daspo. Anche in questo caso si parla in termini generali di attività sportiva. Nella sostanza abbiamo due interventi principali, quelli richiamati dal Segretario: da una parte le agevolazioni di natura fiscale per chi effettua donazioni a favore di manifestazioni giudicate di particolare interesse e dall’altra agevolazioni analoghe per chi realizza opere. Anche in questo secondo caso, l’introduzione di una partecipazione privata nella realizzazione di opere pubbliche non ci vede contrari in linea di principio, anzi, addirittura favorevoli. Tuttavia ritengo che la questione dovrebbe essere affrontata con considerazioni più ampie e di carattere generale. Mi viene in mente, ad esempio, la necessità di mettere mano al Decreto n. 97 del 2011 sulla finanza di progetto, che rappresenta uno degli strumenti cardine attraverso cui coinvolgere il privato nella realizzazione delle opere pubbliche. Al netto di queste considerazioni generali, non abbiamo particolari preclusioni. Resta però il fatto che, come spesso accade, arriviamo in Commissione un po’ alla finestra, in attesa di vedere cosa succede, perché non abbiamo avuto occasione, se non in prima lettura, di incontrarci e confrontarci sulla norma. Mi risulta inoltre, e lo vedo anche adesso, che siano stati presentati degli emendamenti. Ormai questa è una consuetudine: arriviamo in Commissione e ci troviamo a dover valutare all’ultimo momento quali siano le modifiche e gli interventi proposti. È una questione che continuiamo a segnalare senza particolare successo e che non si verifica nemmeno su temi trasversali, figuriamoci su temi strettamente politici o attuativi. Per quanto riguarda la legge, facendo riferimento al testo della prima lettura, devo dire che potremmo sbagliarci e ci auguriamo sinceramente di sbagliarci, ma non vediamo in questa norma la portata che il Segretario ci ha illustrato sia in prima lettura sia nell’introduzione odierna. Non ce ne voglia, Segretario, ma noi non riusciamo a cogliere questa dimensione. O si tratta di una norma accessoria rispetto a un’impostazione già esistente oppure potrebbe addirittura generare qualche elemento distorsivo. Abbiamo presentato un unico emendamento abrogativo che illustreremo meglio successivamente, lasciando naturalmente alla responsabilità dell’Esecutivo la scelta di presentare questa normativa, anche perché non l’abbiamo ritenuta così rivoluzionaria. L’emendamento riguarda l’ultimo articolo, quello che consente di riconoscere ai soggetti che effettuano donazioni una forma di riconoscimento non economico da parte delle Segreterie di Stato. A nostro avviso la donazione, in quanto tale, non dovrebbe avere alcun secondo fine e questa prerogativa attribuita al Governo appare una delega forse troppo ampia all’interno della legge. La principale criticità che continuiamo a rilevare riguarda però la possibile sovrapposizione tra l’istituto della donazione e quello della sponsorizzazione. È un aspetto che non ci sembra chiaro. Se la sponsorizzazione produce già oggi gli stessi effetti fiscali della donazione, o effetti sostanzialmente sovrapponibili, allora ci si deve interrogare sull’utilità stessa della legge, perché qui si parla di donazioni e non di sponsorizzazioni. Se gli effetti fiscali sono gli stessi, la norma rischia di essere ridondante. Se invece la sovrapposizione non esiste, allora sarebbe necessario distinguere chiaramente all’interno della legge cosa sia una donazione e cosa sia una sponsorizzazione. Alla sponsorizzazione corrisponde infatti una prestazione, generalmente di natura pubblicitaria. Se questa distinzione permane, la legge deve esplicitarla e prevedere adeguati controlli, altrimenti si rischia di concedere benefici fiscali non alle donazioni ma alle sponsorizzazioni. Ci sono poi altre osservazioni. Il CONS viene investito di nuove funzioni e credo sia lecito chiedersi se queste competenze gli siano proprie e soprattutto se sia già pronto ad esercitarle. I meccanismi per individuare le manifestazioni di interesse e le opere da realizzare, così come le modalità di presentazione dei progetti, appaiono poco sviluppati nel testo. Inoltre stiamo procedendo parallelamente con una legge sulla pianificazione territoriale che, a nostro avviso, confonde strumenti di programmazione e strumenti di pianificazione e parla di piani pluriennali di attuazione. Qui invece si parla semplicemente di elenchi di opere. Sarebbe opportuno che il Governo procedesse in maniera più coordinata, perché da un lato si parla di strumenti programmatori e dall’altro di semplici elenchi pubblicati genericamente. È evidente quindi la necessità di un maggiore coordinamento tra gli strumenti normativi. Segnalo anche il tema delle manifestazioni individuate in numero massimo di cinque all’anno. Personalmente avrei scritto “fino a cinque” e non semplicemente “cinque”, perché potrebbe anche verificarsi che non ce ne siano cinque idonee. Non abbiamo però ritenuto opportuno presentare una quantità di emendamenti, anche perché le esperienze recenti in Commissione ci hanno mostrato come le nostre osservazioni siano spesso poco considerate. Ad esempio suggerirei di pubblicare non solo le manifestazioni che ottengono il riconoscimento previsto dalla legge, ma anche quelle presentate e successivamente escluse, per garantire maggiore trasparenza. Al netto di queste osservazioni e della criticità principale che continuo a individuare nella distinzione tra sponsorizzazione e donazione, riteniamo che alcuni aspetti avrebbero potuto essere meglio sistemati. Ci auguriamo di sbagliarci e che questa sia davvero una legge importante come ci è stata descritta. Spero soprattutto che non ci si trovi di fronte all’ennesima norma costruita attorno a una situazione già esistente, ma che si tratti davvero di una disciplina generale e astratta, pensata per tutti. Ci auguriamo che non ci sia già qualcuno che abbia immaginato come utilizzare questa normativa prima ancora della sua approvazione, perché a San Marino troppo spesso abbiamo assistito a situazioni in cui la norma veniva costruita attorno alla persona o alla circostanza specifica. Mi auguro che in questo caso prevalgano davvero i principi di generalità e astrattezza e che questa possa rappresentare un’opportunità per tutti. 

Paolo Crescentini (PSD): Molto velocemente per esprimere la nostra soddisfazione per questo provvedimento di legge. Lo avevamo già fatto in prima lettura e riteniamo che si tratti di un provvedimento importante. Tra l’altro, con gli emendamenti che ci sono stati presentati, dal nostro punto di vista il testo viene ulteriormente potenziato e questo va a vantaggio non soltanto dello sport ma, più in generale, del tessuto della Repubblica di San Marino, in modo particolare per quanto riguarda gli impianti. Perché è importante? Perché un provvedimento del genere permette di rafforzare il legame tra pubblico e privato, un tema di cui si è spesso parlato anche in passato e che oggi trova una concreta applicazione. Per questo rivolgo un plauso al Segretario Fabbri per aver presentato questa legge, perché magari qualcuno ci aveva già pensato, ma nessuno l’aveva mai realizzata. Nello stesso tempo il provvedimento consente, passatemi il termine, di liberare delle risorse che potranno essere destinate ad altri ambiti, dal momento che, se vi sarà l’intervento del privato nel finanziare non soltanto gli eventi ma anche le strutture sportive, si potranno liberare risorse pubbliche e, contemporaneamente, creare quella sinergia importante che serve a promuovere e valorizzare ulteriormente lo sport. Non vorrei aggiungere altro, anche perché gli emendamenti sono numerosi e preferisco eventualmente soffermarmi su quelli nel corso della discussione. Rinnovo però il plauso al Segretario di Stato perché questa è una legge alla quale forse altri avevano pensato negli anni ma che nessuno aveva mai portato avanti. Bene quindi che qualcuno l’abbia pensata e messa nero su bianco, perché ritengo sia un intervento molto importante che può contribuire a rivoluzionare in senso positivo la visione dei sammarinesi verso lo sport, verso le strutture sportive e verso un patrimonio che tutti diciamo debba essere potenziato e migliorato. Per farlo servono però anche le risorse economiche e, se questa sinergia tra pubblico e privato riuscirà a concretizzarsi, non potrà che portare benefici allo sport e alle strutture sportive stesse. 

Guerrino Zanotti (Libera): Un ringraziamento alla Segreteria che ci presenta questo progetto di legge, al Segretario e allo staff tecnico, perché è giusto ricordare che dietro questi provvedimenti c’è sempre un lavoro di squadra. Quello che emerge dalla lettura della legge è che non si tratta semplicemente di una norma fiscale. In realtà è un intervento che, nell’impianto originario e ancora di più dopo gli emendamenti che vedremo, si estende anche al patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera. Nella sua formulazione iniziale è soprattutto una norma di promozione dell’attività sportiva e credo che, al di là del rapporto che crea tra pubblico e privato, rappresenti anche una scelta di civiltà. La promozione dell’attività sportiva è infatti fondamentale per il benessere fisico, psicologico e sociale di una comunità. Oltre a favorire la collaborazione tra pubblico e privato, questo progetto costituisce quindi anche un investimento in salute pubblica e coesione sociale. Riteniamo che questo sia uno degli aspetti qualificanti della legge e della filosofia che ne sta alla base. Entrando più nel dettaglio, il tema delle cinque manifestazioni o del limite “fino a cinque” non mi sembra determinante. Quello che conta è che si tratti di una scelta equilibrata. Non si è scelto di sostenere venti eventi, perché disperdere le energie su un numero troppo elevato di iniziative rischierebbe di togliere concretezza all’intervento. Ribadisco inoltre un auspicio che avevo già espresso durante il dibattito in prima lettura: quello che gli sport cosiddetti minori possano trovare in questa legge uno strumento di sostegno. Continuo a non amare questa definizione, perché non esistono sport minori, ma sappiamo che alcune discipline soffrono maggiormente la scarsità di risorse economiche e di praticanti. Confidiamo quindi che questa normativa possa rappresentare un’opportunità importante proprio per questi settori. Il limite di deducibilità fissato a 5.000 euro per le persone fisiche e a 50.000 euro per le persone giuridiche rappresenta una soglia significativa che dà peso alle finalità della legge e la rende anche appetibile. Per quanto riguarda poi l’articolo 7, che forse ha suscitato qualche perplessità sul tema dei riconoscimenti, credo che esistano già molti esempi analoghi anche fuori dai nostri confini. Il fatto che un donatore possa associare il proprio nome a un evento sportivo o alla riqualificazione di una struttura rappresenta un incentivo reputazionale importante. Così come vengono valorizzate tante altre buone pratiche, anche questa potrà avere un riscontro concreto e tangibile. Per chi vive, opera e fa impresa all’interno della nostra comunità, questo tipo di riconoscimento ha sicuramente un valore. Il fatto che la legge non comporti nuove spese dirette per lo Stato, pur determinando potenzialmente minori entrate attraverso le deduzioni fiscali, rappresenta comunque un elemento qualificante, perché le risorse investite dai privati non gravano sul bilancio pubblico e producono benefici concreti per la collettività. Per questi motivi riteniamo che il progetto di legge rappresenti uno strumento utile per la comunità e auspichiamo che possa portare i risultati attesi. 

Andrea Ugolini (PDCS): Come avevamo già detto in fase di prima lettura, ringraziamo per aver portato alla nostra attenzione questo progetto di legge che oggi vediamo nella sua estensione. Mi ha colpito in particolare una frase che forse ne sintetizza bene lo spirito: non toglie nulla a quello che c’è ma aggiunge qualcosa. È un concetto che ci trova particolarmente d’accordo e mi collego a quanto già detto dai colleghi intervenuti prima di me e a quanto avevamo già evidenziato nella prima lettura. Gli sport che erroneamente definiamo minori, ma che continuano a crescere e che ci regalano grandi soddisfazioni a livello nazionale e internazionale, possono trarre un importante beneficio da questo intervento. Al di là degli aiuti destinati alle strutture, anche il sostegno agli eventi può rappresentare un valore aggiunto importante accanto al lavoro delle grandi federazioni. Cercare di sostenere più di un evento all’anno o più di una struttura strategica all’anno può essere una chiave di volta per far crescere il nostro movimento sportivo che, come abbiamo già detto, rappresenta un veicolo di indotto trasversale a molti settori, dalla valorizzazione del territorio alla promozione della salute, fino all’aspetto turistico. Investire e portare avanti progetti di legge che aiutino questo sistema e che lo valorizzino attraverso strumenti come le donazioni e il sostegno alle strutture strategiche dell’Eccellentissima Camera rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Sul tema sponsorizzazione e donazione credo che una differenza ci sia. Lo sponsor cerca normalmente un ritorno e una visibilità collegati all’investimento effettuato. Qui invece si parla di donazioni che consentono vantaggi in termini di deducibilità e che incentivano la partecipazione alla costruzione di infrastrutture o all’organizzazione di eventi sportivi. Probabilmente la differenza principale sta proprio nella ricerca di quel ritorno diretto di immagine che caratterizza la sponsorizzazione. Sarà comunque un tema che potremo approfondire meglio durante l’esame dell’articolato. La sinergia tra pubblico e privato esiste già in ambito sportivo e in altri settori e credo che questo progetto di legge rappresenti un ulteriore passo positivo in questa direzione. Come già evidenziato dai colleghi sia in prima lettura sia oggi, ritengo che si tratti di un intervento molto positivo. Estendo infine i ringraziamenti al Segretario di Stato Rossano Fabbri e a tutto il suo staff che ha lavorato alla stesura del progetto di legge. Avremo modo di approfondire ogni singolo aspetto durante l’esame dell’articolato. 

Emanuele Santi (Rete): Veniamo da una seduta di Commissione particolarmente impegnativa sulla legge sul fine vita e credo che questo progetto di legge avrebbe meritato un approfondimento preventivo maggiore. Le incombenze degli ultimi giorni non ci hanno consentito di svolgere tutti gli approfondimenti necessari. Quando si parla di incentivi a sostegno dell’attività sportiva, che è poi il titolo stesso della legge, non possiamo che essere favorevoli in linea di principio. Sappiamo quanto sia importante lo sport e quanto abbia bisogno di essere sostenuto. Uno strumento di questo tipo può rappresentare un’opportunità e merita attenzione. Naturalmente bisogna verificare che trovi una corretta applicazione e che non si presti a distorsioni. Questo è il quadro generale. Entrando nel merito del testo depositato in prima lettura, ci troviamo davanti a una legge che introduce agevolazioni fiscali e deduzioni per chi effettua donazioni finalizzate alla realizzazione di eventi. Su questo punto concordo con molte delle osservazioni fatte dal collega Casali. Di fatto viene attribuito al CONS il compito di individuare le cinque manifestazioni di interesse. Questo significa che lo Stato riconosce agevolazioni fiscali, quindi rinuncia a una parte delle proprie entrate, ma la scelta degli eventi viene effettuata dal CONS. Probabilmente sarebbe stato opportuno prevedere qualche elemento in più per definire meglio chi e secondo quali criteri opera queste scelte. Diversamente da quanto avviene per le strutture strategiche, che vengono individuate dal Congresso di Stato, sulle manifestazioni questo passaggio non è previsto con la stessa chiarezza. Mi riservo quindi di approfondire il tema durante l’esame dell’articolato. Per quanto riguarda invece le agevolazioni collegate alle donazioni per la realizzazione di opere, devo dire che una delle osservazioni che avrei formulato è già stata recepita dagli emendamenti governativi. Mi riferisco alla specificazione che le infrastrutture interessate debbano essere di proprietà dell’Eccellentissima Camera. Non è un dettaglio secondario. È vero che le strutture sportive private a San Marino sono poche, ma era importante chiarire che il beneficio riguarda infrastrutture pubbliche e non private. Lo stesso vale per l’articolo 6, dove si parla correttamente di nuove strutture pubbliche e non semplicemente di nuove strutture. Sul finanziamento degli eventi si può dire che si tratta sostanzialmente di una partita neutra. Diverso è il discorso per il finanziamento delle opere. Da una parte il Governo individua una serie di interventi infrastrutturali, dall’altra evita di incrementare il debito pubblico consentendo ai privati di finanziare tali opere attraverso donazioni che poi vengono compensate mediante crediti d’imposta distribuiti nel tempo. Questo meccanismo può funzionare, ma deve riguardare esclusivamente opere pubbliche. Se si applicasse a strutture private si arriverebbe a finanziare investimenti privati con risorse pubbliche sotto forma di crediti d’imposta. Bene quindi gli emendamenti che chiariscono questo aspetto. Non siamo contrari al provvedimento. Vogliamo però verificare che non si presti a distorsioni. Se il sistema consiste nel fatto che lo Stato evita di fare debito pubblico e il privato finanzia le opere ottenendo in cambio un credito d’imposta, bisogna essere certi che le opere da finanziare siano realmente individuate dallo Stato e rispondano a un interesse pubblico. Non può essere il privato a decidere autonomamente cosa finanziare per poi ottenere il beneficio fiscale. Bisogna inoltre ricordare che il credito d’imposta rappresenta comunque una minore entrata futura per lo Stato. Nessuno regala nulla a nessuno. Se però questo strumento consentirà di migliorare le strutture pubbliche e sostenere eventi senza generare distorsioni, allora potrà essere utile. Rimane il tema dei criteri per individuare le manifestazioni. Le cinque manifestazioni individuate dovrebbero rispondere a parametri precisi. Penso ad esempio alla sostenibilità sul territorio, all’impatto sull’ordine pubblico e ad altri aspetti che meriterebbero una definizione più puntuale. Occorre inoltre prestare attenzione alla distribuzione delle risorse. Mi auguro che non vi siano favoritismi e che si tenga conto delle esigenze delle federazioni che oggi dispongono di meno mezzi. Esistono strutture ormai fatiscenti e federazioni che non hanno impianti adeguati. Penso, ad esempio, all’impianto della MESA Serravalle, dove operano diverse federazioni che oggi si trovano in difficoltà. Bisognerebbe dare priorità a queste realtà per garantire dignità e possibilità di crescita anche alle discipline meno strutturate. Quando il Segretario venne in Commissione un anno fa parlò di un piano delle opere e credo che questo progetto di legge possa incidere positivamente proprio su quel fronte, sia sul piano dell’impiantistica sia su quello degli eventi che possono dare visibilità e opportunità anche alle federazioni più piccole. Mi riservo quindi di approfondire ulteriormente questi aspetti durante la discussione dell’articolato. A livello di principio non siamo contrari al provvedimento. Come già detto dal collega Casali, vogliamo discutere il testo e, se sarà possibile migliorarlo, siamo disponibili a farlo anche nel corso del dibattito.

Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Per quanto riguarda il progetto di legge così come è stato depositato, e dando anche un rapido sguardo agli emendamenti che ci sono stati consegnati poco fa, ritengo particolarmente positivo il passaggio da una norma che parlava quasi esclusivamente di attività sportiva a un ampliamento che riguarda anche gli incentivi e il riconoscimento per chi intende effettuare donazioni o interventi a favore del patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera. Negli emendamenti viene richiamato il Decreto n. 23 del 31 gennaio 2019, che individua una serie di infrastrutture strategiche pubbliche e private. Come è già stato evidenziato da chi è intervenuto prima di me, bisogna sempre prestare molta attenzione a quelle che possono essere le donazioni nel settore privato. Il Congresso di Stato ha comunque previsto un monitoraggio annuale e predisporrà un elenco delle infrastrutture strategiche. Se guardiamo alla normativa del 2019 troviamo, ad esempio, edifici destinati all’edilizia sociale, strutture legate all’offerta turistica e siti archeologici. Questo significa che, oltre allo sport, vengono considerati altri obiettivi strategici per il Paese e che, attraverso questa norma, chi è realmente interessato a sostenere lo Stato e il patrimonio pubblico potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Mi faceva piacere sottolineare questo aspetto e apprezzo particolarmente anche il fatto che il Congresso di Stato delibererà ogni anno un elenco di priorità, consentendo così di sostenere diversi settori considerati strategici per il Paese. Oltre all’aspetto sportivo, considero molto positiva questa integrazione emersa attraverso gli emendamenti discussi all’interno della maggioranza. 

Presidente della Commissione Denise Bronzetti: Vorrei fare anch’io alcune brevi considerazioni. Del valore aggiunto di questo provvedimento rispetto alla normativa esistente si è già detto, così come del valore aggiunto che la sinergia tra pubblico e privato dovrebbe garantire attraverso gli interventi previsti dalla legge, soprattutto in un settore le cui ricadute economiche forse per troppo tempo sono state sottovalutate. Sappiamo quanto possa muovere lo sport, non soltanto sotto il profilo dell’inclusione e della salute delle persone, aspetti già ricordati dal commissario Zanotti, ma anche in termini di presenze, movimento economico e risultati per il territorio. Guardando oltre, auspico che questo provvedimento possa garantire il necessario sostegno alle federazioni cosiddette minori, definizione che personalmente non amo utilizzare, e mi auguro che questi interventi possano consentire di portare finalmente nella Repubblica eventi anche non sportivi, ma realizzati in strutture sportive adeguate. Penso, ad esempio, ai grandi eventi musicali e ad altre manifestazioni che oggi il nostro territorio non è ancora in grado di ospitare. Mi auguro davvero che questa legge possa rappresentare una svolta anche in questa direzione. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Parto proprio dalle considerazioni appena espresse sul valore dello sport, che rappresenta un importante volano per l’intera economia sammarinese. Lo sottolineo anche per controbilanciare alcune osservazioni emerse nel dibattito secondo cui questa sarebbe un’operazione sostanzialmente neutra. Torneremo naturalmente su questi aspetti durante l’esame dell’articolato, soprattutto per quanto riguarda le questioni fiscali e tributarie. È evidente che la norma produce effetti fiscali e tributari e proprio per questo è stata elaborata in stretta collaborazione con gli uffici competenti, in particolare con l’Ufficio Tributario e con la Segreteria di Stato per le Finanze, per evitare possibili distorsioni o disallineamenti rispetto al sistema fiscale sammarinese. Anche la scelta di utilizzare il termine “donazione” anziché “sponsorizzazione” nasce da questo confronto. La sponsorizzazione, infatti, non è una figura riconosciuta dal nostro diritto tributario nello stesso modo in cui lo è la donazione e per questo si è preferito utilizzare una terminologia coerente con il quadro normativo esistente. Ho accolto anche il suggerimento del consigliere Casali relativo al titolo della legge e vedrete un apposito emendamento in tal senso. Mi rammarico per non essere riusciti a condividere prima gli emendamenti, ma il lavoro di confronto e approfondimento è proseguito fino a queste ore. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto del fatto che una norma nata nell’ambito della mia delega sia stata ritenuta applicabile anche ad altri settori della vita pubblica sammarinese. Credo che chi aveva immaginato questo strumento per il solo ambito sportivo non possa che essere orgoglioso nel vedere che oggi suscita interesse anche in altri ambiti strategici. Per quanto riguarda le possibili distorsioni, non riteniamo che vi siano situazioni che possano generarle, ma naturalmente siamo disponibili ad affrontare ogni osservazione nel corso dell’esame degli articoli. Sul ruolo del Comitato Olimpico tengo a precisare che svolge una funzione importante di raccordo e coordinamento, utile ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Tuttavia non è il CONS a decidere gli eventi da sostenere. Le federazioni presentano le proprie proposte al CONS, ma è la Segreteria di Stato per lo Sport, sentita la Segreteria di Stato per il Turismo e il Comitato Olimpico, ad autorizzare gli eventi. Inoltre è sempre il Congresso di Stato che, attraverso il regolamento, definisce eventuali requisiti aggiuntivi per l’accesso agli incentivi. Sul piano fiscale va fatta una distinzione netta. Per gli eventi sportivi si parla di deducibilità e non di detrazione, quindi il beneficio non corrisponde all’intero importo donato ma produce un vantaggio proporzionato alla capacità contributiva del soggetto interessato. Non ci aspettiamo donazioni milionarie, ma piuttosto contributi provenienti da famiglie, imprese e soggetti che intendono sostenere eventi specifici. Diverso è il discorso relativo alle infrastrutture, dove è previsto il recupero integrale della somma attraverso il credito d’imposta nell’arco temporale stabilito dalla legge. Ringrazio anche chi ha richiamato la normativa sulle infrastrutture strategiche, perché è proprio da quel concetto che parte il ragionamento. Se un’infrastruttura viene qualificata come strategica significa che lo Stato ha interesse a realizzarla. In assenza di questo strumento dovrebbe finanziarla immediatamente con risorse proprie, mentre attraverso il meccanismo previsto dalla legge potrà ripagare l’investimento nell’arco di undici anni. È anche per questo che consideriamo la norma un aiuto concreto al mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Credo di aver risposto alle principali osservazioni emerse. Ringrazio sinceramente tutti i commissari perché ogni intervento è stato utile e ha contribuito a evidenziare aspetti che meritano ulteriori approfondimenti. Voglio infine rassicurare tutti sul fatto che questa normativa nasce come norma generale e astratta. Non esiste alcun impianto o evento per il quale sia stata costruita su misura. L’unica eccezione che possiamo richiamare è quella relativa alla vasca di ampliamento della piscina Multieventi, già individuata come infrastruttura strategica nell’ultima legge finanziaria, per la quale sono già stati stanziati i primi 400 mila euro destinati alla progettazione. Se questa normativa potrà contribuire a finanziare anche un’opera di questo tipo, ben venga. Rendere la struttura natatoria del Multieventi idonea ad ospitare competizioni internazionali rappresenta infatti un obiettivo importante, perché consentirebbe di attrarre eventi durante i periodi dell’anno meno favorevoli dal punto di vista turistico, generando benefici diffusi per l’intero sistema economico sammarinese. 

Matteo Casali (RF): Per quanto mi riguarda, se ci sono osservazioni che possono essere utili, credo sia meglio affrontarle adesso piuttosto che arrivare all’articolato e renderci conto successivamente che si sarebbe potuto fare meglio su aspetti già approvati. In premessa torno a chiedere che, quando arriveremo agli articoli che riguardano questo tema, venga fatta una comparazione chiara tra donazione e sponsorizzazione, come avevo già richiesto nel mio intervento generale. Se infatti non esistono differenze sostanziali tra i due istituti, la legge perde buona parte della sua utilità. Se invece le differenze esistono, è bene che vengano chiarite e che siano introdotti anche adeguati strumenti di controllo per distinguere ciò che è effettivamente una donazione da ciò che invece è una sponsorizzazione. Chiusa questa parentesi, che tengo comunque a ribadire, voglio evidenziare un altro aspetto. Leggendo gli emendamenti presentati dalla maggioranza, noto che per quanto riguarda le donazioni relative agli immobili si è passati dagli immobili sportivi all’intero patrimonio dell’Eccellentissima Camera. Mi riferisco in particolare alle definizioni, dove si parla genericamente di strutture e di patrimonio immobiliare. Pur essendo assolutamente d’accordo con chi ha sottolineato la necessità di specificare che si tratta di strutture pubbliche, rilevo una certa preoccupazione nell’estendere immediatamente questo strumento a tutto il patrimonio pubblico senza un adeguato tessuto normativo di supporto. Temo che, pur partendo dalle migliori intenzioni, questa scelta possa sfuggire di mano. Faccio un esempio concreto. Se parliamo di patrimonio immobiliare dello Stato, non stiamo parlando soltanto di edifici. Lo Stato possiede centinaia di beni e anche il patrimonio viario può rientrare in questa definizione. Cosa potrebbe accadere? Che qualcuno faccia una donazione per sistemare una strada e, una volta effettuata la donazione, pretenda legittimamente che quell’intervento venga realizzato. Sono situazioni che lo Stato ha già affrontato in passato nelle proprie articolazioni amministrative. Questo potrebbe generare una forma di pressione sulle priorità individuate per gli interventi pubblici. La strada per la quale qualcuno ha la possibilità di donare potrebbe finire davanti ad altre opere che magari hanno maggiore necessità ma non dispongono dello stesso sostegno economico. È solo un esempio, ma serve a evidenziare che l’estensione a tutto il patrimonio immobiliare dello Stato andrebbe valutata con attenzione. Invito quindi a riflettere sull’opportunità di circoscrivere meglio il concetto, magari facendo riferimento al patrimonio edilizio e agli edifici pubblici piuttosto che al patrimonio immobiliare nel suo complesso. Non perché lo strumento non possa essere utile anche per altre infrastrutture, ma perché ritengo che meccanismi di questo tipo meritino ulteriori riflessioni. Ribadisco quindi la richiesta di chiarire il rapporto tra donazione e sponsorizzazione e segnalo questo elemento di attenzione rispetto alla definizione molto ampia di patrimonio immobiliare, che rischia di generare effetti non pienamente controllabili. 

Emanuele Santi (Rete): Intervengo nuovamente perché desidero fare una rettifica rispetto a quanto avevo detto durante il dibattito generale. Avevo affermato che gli emendamenti presentati dal Governo o dalla maggioranza miglioravano il testo perché specificavano che il patrimonio immobiliare interessato doveva essere di proprietà dell’Eccellentissima Camera. In realtà ho commesso un errore, perché gli emendamenti non introducono questa specificazione. Quello che fanno è eliminare il riferimento alle strutture sportive e sostituirlo con il patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera. Questo cambia profondamente il quadro. Se prima ragionavamo esclusivamente su impianti sportivi e attività sportive, adesso ci troviamo davanti a una norma che si estende a tutto il patrimonio immobiliare pubblico. È un passaggio molto diverso. Non vorrei che una legge nata su presupposti condivisibili e costruita attorno al mondo dello sport venisse utilizzata per finalità molto più ampie. Capisco il ragionamento che c’è dietro, ma qui il tema diventa diverso. Se un cittadino decide di donare centomila euro per sistemare una piazza o una strada, dopo sarà inevitabile che pretenda la realizzazione di quell’intervento. E allora il rischio è che sia il privato, indirettamente, a orientare le scelte pubbliche. Si entra in una dinamica diversa da quella che avevamo immaginato. Se rimaniamo nell’ambito degli impianti sportivi e delle manifestazioni sportive, il ragionamento mantiene una sua coerenza. Se invece apriamo a tutte le infrastrutture pubbliche, dalle piazze alle strade, dai marciapiedi agli edifici, il rischio di distorsioni aumenta sensibilmente. Potremmo trovarci nella situazione in cui qualcuno finanzia un’opera che gli interessa direttamente e poi esercita una pressione affinché venga realizzata. In teoria sarà sempre lo Stato a decidere, ma nella pratica sappiamo bene che una donazione di quel tipo genera inevitabilmente aspettative. Per questo invito il Segretario e la maggioranza a riflettere attentamente su questo cambio di paradigma. Se manteniamo la legge sul binario originario, quello dello sport e degli impianti sportivi, continuiamo a considerarla uno strumento utile e potenzialmente efficace. Se invece la estendiamo indistintamente a tutto il patrimonio pubblico, allora si aprono scenari molto diversi e a mio avviso più problematici. Quando ho letto gli emendamenti avevo pensato che si fosse fatta una precisazione utile. In realtà ho constatato che è sparito il riferimento agli impianti sportivi. Questo cambia completamente l’impostazione della norma e credo meriti una riflessione approfondita. 

Guerrino Zanotti (Libera): Devo essere sincero. Gli interventi di replica dei colleghi dell’opposizione ci hanno offerto un punto di vista interessante. Il progetto di legge depositato e avviato all’iter consiliare era chiaramente orientato agli incentivi per l’attività sportiva. È vero che il patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera comprende anche gli impianti sportivi, però gli emendamenti, così come formulati, rischiano effettivamente di far perdere centralità a quella che era l’ispirazione originaria della legge. Anche da parte mia c’è quindi l’invito a non abbandonare, nemmeno dal punto di vista testuale e lessicale, l’indirizzo iniziale del provvedimento. Mi sembra importante mantenere esplicito il riferimento agli impianti sportivi e agli eventi sportivi, che rappresentano il cuore della proposta. Non sto dicendo che sia sbagliato ampliare la portata della legge anche al patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera. Anzi, potrebbe essere una scelta condivisibile. Tuttavia, così come sono scritti gli emendamenti, si rischia di far venire meno proprio quell’indicazione che aveva caratterizzato la filosofia iniziale del progetto di legge. Comprendo perfettamente che nel concetto più ampio rientri anche quello più specifico, ma credo sia importante non perdere il riferimento originario che aveva ispirato la norma e che ne rappresentava il principale obiettivo.

Aida Maria Adele Selva (PDCS): Cerco di fare questo ragionamento comprendendo tutte le considerazioni e le osservazioni che sono state fatte, ma provando a guardare la questione dall’altra parte. La maggioranza e il Governo hanno presentato un emendamento modificativo anche del titolo, aggiungendo il riferimento al sostegno del patrimonio immobiliare. Personalmente non ci vedo una perdita di valore, anzi. Gli incentivi a sostegno degli eventi e dell’attività sportiva rimangono, semplicemente si amplia il sostegno anche a favore dell’intero patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera e non soltanto di quello sportivo. Anzi, se vogliamo ragionare al contrario, limitare la norma esclusivamente all’attività sportiva potrebbe generare le stesse sollecitazioni che sono state richiamate. A Serravalle, ad esempio, ci sono numerosi impianti che necessitano di interventi e quindi anche in quel caso potrebbero verificarsi richieste o pressioni per finanziare un impianto piuttosto che un altro. Non voglio però leggere la questione in quest’ottica. Credo che il confronto sia utile proprio per raggiungere l’obiettivo della legge, cioè favorire una partecipazione tra pubblico e privato capace di generare benefici per tutta la collettività. Proprio perché esistono difficoltà nel reperire risorse per la manutenzione, la ristrutturazione e la costruzione di nuove strutture, non solo a San Marino ma ovunque, io vedo positivamente questo ampliamento anche ad altri settori fondamentali. Penso, ad esempio, agli edifici scolastici, alle strutture culturali e a tanti altri immobili che svolgono una funzione importante per la comunità e che hanno bisogno di manutenzione o riqualificazione. Inoltre questo non elimina il valore dello sport, che spesso dimentichiamo essere prima di tutto un potente strumento educativo. Ci concentriamo sui risultati, sulle competizioni e sui successi, ma il valore educativo dello sport resta fondamentale. Vorrei poi richiamare la modifica all’articolo 5, dove si prevede che il Congresso di Stato adotti ogni anno una delibera con l’elenco delle opere, degli edifici e degli interventi ammissibili. Questo significa che non è il singolo soggetto a decidere liberamente dove destinare le risorse, ma esiste una valutazione preventiva da parte delle istituzioni. Per questo vedo l’ampliamento come un’opportunità per sostenere non solo lo sport ma l’insieme delle attività e delle strutture che sono importanti per la Repubblica. Limitare tutto esclusivamente all’ambito sportivo rischierebbe, a mio avviso, di escludere altri settori che hanno ugualmente bisogno di sostegno. Questo è il contributo che volevo portare alla discussione. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Consigliere Casali, non so se riuscirò a darle una risposta definitiva sul confronto tra donazione e sponsorizzazione, ma provo a chiarire il punto. La sponsorizzazione è un concetto essenzialmente civilistico, mentre la donazione è un istituto che trova una disciplina specifica anche sul piano tributario. La sponsorizzazione consiste sostanzialmente nel fornire un sostegno economico ricevendo in cambio una controprestazione. È quindi un rapporto sinallagmatico che per un’azienda si traduce in un costo e come tale viene trattato fiscalmente, andando a confluire nella voce dei costi che concorrono alla determinazione dell’utile. Le donazioni, invece, sono disciplinate dalla normativa tributaria e sono proprio quelle che consentono di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. Per questo è difficile mettere a confronto due istituti che hanno natura diversa. La sponsorizzazione rimane una spesa aziendale ordinaria, mentre la donazione è il presupposto che consente di accedere agli sgravi e agli incentivi che questa legge disciplina. Per quanto riguarda il tema dell’estensione alle strutture non sportive, voglio ricordare che è sempre il Congresso di Stato a individuare le infrastrutture strategiche. Faccio fatica a comprendere l’esempio di chi dona centomila euro per una strada e poi pretende di ottenere il beneficio. Il beneficio esiste soltanto se quella infrastruttura è stata preventivamente individuata come strategica. Se guardiamo la normativa sulle infrastrutture strategiche, la Legge n. 23 del 2019, vediamo che già oggi l’ordinamento consente ai privati di promuovere progetti e iniziative che poi il Governo valuta e, se ritiene di interesse pubblico, qualifica come infrastrutture strategiche. Questa legge non introduce quindi un principio completamente nuovo, ma rafforza gli incentivi fiscali collegati a quel sistema. Se per ragioni di chiarezza e serenità si ritiene opportuno circoscrivere meglio alcune definizioni, non c’è alcuna preclusione. Tuttavia la norma fa già riferimento a immobili e strutture inerenti costruzioni e manufatti di proprietà dell’Eccellentissima Camera. Non si applica indistintamente a ogni infrastruttura immaginabile, ma alle opere riconducibili alla costruzione, riqualificazione, recupero o riconversione di edifici pubblici. Quando parliamo di patrimonio immobiliare, facciamo riferimento a beni immobili esistenti o di futura costruzione appartenenti all’Eccellentissima Camera. È evidente che tutti gli impianti sportivi pubblici rientrano già in questa definizione, perché a San Marino tutti gli impianti sportivi appartengono allo Stato. L’estensione ad altre strutture non nasce da una scelta unilaterale della Segreteria allo Sport, ma da un confronto all’interno della maggioranza, che ha condiviso la volontà di ampliare lo strumento anche ad altre realtà sociali, educative e pubbliche. Comprendo l’osservazione del commissario Zanotti sul rischio di perdere il carattere originario della norma, ma se uno strumento si dimostra utile anche per altri settori del Paese, ritengo che il beneficio generale debba prevalere rispetto alla sua originaria collocazione tematica. Se una misura può fare bene al Paese nel suo complesso, il tratto distintivo iniziale passa in secondo piano rispetto all’interesse generale. 

ESAME DELL’ARTICOLATO

Titolo: approvato a maggioranza

Emendamento modificativo del Titolo proposto dal Governo: approvato a maggioranza

Matteo Casali (RF): Credetemi, non per spirito di contraddizione, ma gli emendamenti ci sono stati sottoposti soltanto poco fa e invito ancora una volta a riflettere. È vero quello che dice il Segretario, nel senso che esiste la delibera che individua le opere per le quali questa norma potrebbe trovare applicazione, ed è un elemento importante. Tuttavia non vorrei che il fatto che un privato si dichiari disponibile a finanziare una determinata opera, o a mettere a disposizione risorse per un intervento specifico, possa innescare situazioni per cui, magari tra qualche anno, ci ritroviamo fra le opere pubbliche da realizzare anche interventi che finiscono per essere favoriti dalla disponibilità di quei fondi. Faccio un esempio: se qualcuno mette a disposizione 100.000 euro, potremmo trovarci a discutere della riasfaltatura di una determinata strada perché quella cifra, tra virgolette, fa gola. Non credo che questo rischio possa essere escluso a priori e penso che situazioni di questo tipo richiedano una riflessione più approfondita rispetto allo spirito originario con cui era nata la legge. Con il poco tempo che abbiamo avuto per esaminare questi emendamenti, invito quindi a valutare se, già a partire dal titolo, invece di parlare genericamente di patrimonio immobiliare, non si possa fare riferimento agli eventi sportivi e agli edifici di proprietà dell’Eccellentissima Camera, magari precisando poi nelle definizioni che si intendono gli edifici e le loro pertinenze, così da non escludere, per esempio, il campetto di una scuola. Non dico che questa sia necessariamente la soluzione migliore, ma potrebbe rappresentare una scelta di maggiore cautela. Il mio vuole essere soltanto un contributo costruttivo. Se invece ritenete che la formulazione proposta sia già sufficientemente garantista grazie al filtro rappresentato dalla delibera e dagli altri passaggi previsti, ne prendo atto. Tuttavia credo sia utile riflettere sul fatto che un ampliamento così ampio dell’ambito di applicazione possa aprire la strada a numerose situazioni diverse. Vedo già il caso di chi mette 15.000 euro e chiede in cambio che venga realizzato un guardrail: poi bisogna spiegargli che quell’intervento non rientra nelle opere strategiche. Si apre quindi un ventaglio molto ampio di possibilità e di aspettative. Il mio intervento ha esclusivamente uno scopo costruttivo. 

Emanuele Santi (Rete): Anch’io rilevo che questi emendamenti, presentati all’ultimo momento, finiscono per modificare profondamente l’impianto iniziale del provvedimento. Il fatto stesso che anche all’interno della maggioranza siano emersi dubbi e riflessioni dimostra che il tema merita un approfondimento maggiore. Non credo che portare emendamenti all’ultimo minuto sia il modo migliore per fare buone leggi. Se rimaniamo nell’ambito delle strutture sportive di proprietà dell’Eccellentissima Camera, il ragionamento può avere una sua coerenza. Se invece allarghiamo il campo ad altre strutture e ad altre infrastrutture, allora dobbiamo porci alcune domande. Penso alle opere strategiche individuate nelle ultime leggi di bilancio: il parcheggio di Borgo Maggiore, l’ospedale e altre infrastrutture di rilievo. Se arriva un privato disposto a finanziare una di queste opere, magari con un contributo importante, dobbiamo chiederci quale sia il ritorno che si aspetta. Perché normalmente chi finanzia una struttura o un’infrastruttura importante non lo fa soltanto per beneficenza, ma perché ha un interesse. Il rischio che vorrei scongiurare è che, attraverso questa legge, si finisca per affidare al privato ciò che dovrebbe fare il pubblico. È chiaro che possono esistere donazioni genuine e, se qualcuno vuole regalare un milione di euro allo Stato senza chiedere nulla in cambio, tanto di cappello. Però dobbiamo essere realistici e domandarci se dietro questi contributi possano esserci interessi ulteriori. Finché parliamo di impianti sportivi il ragionamento può stare in piedi. Quando però allarghiamo il campo a tutte le infrastrutture strategiche, compreso l’ospedale, credo che sia necessario chiarire bene quale sia l’obiettivo finale della legge. Se l’intenzione è quella di aprire la porta a interessi privati su opere che dovrebbero essere realizzate dallo Stato, allora non credo che stiamo facendo un buon servizio al Paese. Per questo chiedo che venga spiegato con precisione dove si vuole arrivare e quale sia la reale portata di questa estensione 

Gian Carlo Venturini (PDCS): Ritengo che l’intervento del Segretario sia stato molto chiaro ed esaustivo. All’inizio si era ragionato su una legge limitata agli impianti sportivi, ma le stesse potenzialità che possono esistere in quel settore possono esistere anche per altre strutture considerate di interesse pubblico e inserite nella programmazione dello Stato. Potrebbe esserci qualcuno interessato a contribuire economicamente alla realizzazione di un’opera pubblica, magari coprendone una parte e lasciando allo Stato il compito di integrare la quota restante. Non vedo perché il fatto che un privato contribuisca, anche solo in parte, debba condizionare la possibilità di realizzare quell’opera. Credo che il collegamento con opere strategiche individuate dal Congresso di Stato rappresenti già una garanzia importante. Questa opportunità potrà certamente essere utilizzata nel settore sportivo, che probabilmente sarà quello che ne farà maggior uso, ma non vedo ragioni per escludere a priori altri ambiti. Non credo all’ipotesi estrema del nuovo ospedale finanziato dai privati, perché si tratta di opere che richiedono decine di milioni di euro e non penso esistano benefattori disposti a sostenere da soli cifre di questo livello. L’elemento di garanzia è proprio la programmazione pubblica: si parla di opere che lo Stato ha già deciso di realizzare e che rientrano nei suoi obiettivi strategici. In questo contesto la norma rappresenta semplicemente un’opportunità in più e non una limitazione. Potrebbero emergere anche settori o esigenze che oggi nessuno di noi immagina e che in futuro potrebbero beneficiare di questo strumento. Sarà poi il Governo, insieme agli eventuali soggetti interessati a contribuire, a valutare caso per caso. Rimane comunque fermo il principio che si tratta di opere pubbliche e non di opere private. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Credo che il consigliere Venturini abbia rappresentato molto bene la ratio della norma e le ragioni che hanno portato all’ampliamento proposto, frutto di un confronto e di uno scambio di contributi che hanno evidenziato come questa possibilità non debba essere limitata esclusivamente agli eventi e alle strutture sportive. Va inoltre sottolineato che la norma continua a prevedere la piena realizzazione delle opere da parte del settore pubblico. Non si introduce quindi un meccanismo attraverso il quale il privato realizza opere al posto dello Stato: la responsabilità e la gestione restano sempre in capo agli apparati pubblici. Va anche ricordato che nella storia della Repubblica di San Marino non sono mancati casi in cui opere pubbliche importanti sono state realizzate con il coinvolgimento di soggetti privati. Il parcheggione rappresenta probabilmente l’esempio più noto: una struttura strategica pubblica realizzata e gestita attraverso un sistema convenzionale che ha visto il coinvolgimento dei privati. Naturalmente non è questo l’obiettivo della norma né il suo ambito di applicazione. Qui si parla di opere pubbliche individuate come strategiche dal Congresso di Stato, che potranno riguardare il settore sportivo ma anche altri ambiti, sempre restando all’interno della programmazione pubblica e della realizzazione pubblica delle opere stesse. 

Articolo 1 – Finalità: approvato a maggioranza

Emendamento modificativo proposto dal Governo

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Presidente, come da sua indicazione do lettura del testo così come emendato e successivamente illustrerò l’emendamento. Titolo I, Disposizioni generali, Articolo 1 – Finalità. “La presente legge intende favorire e incentivare la realizzazione di eventi sportivi nel territorio sammarinese mediante il riconoscimento di una deduzione d’imposta sulle donazioni effettuate per la realizzazione degli stessi da parte di persone fisiche ovvero di persone giuridiche. La presente legge intende altresì favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Eccellentissima Camera, utilizzando gli strumenti della deducibilità e del credito d’imposta al fine di favorire le donazioni effettuate da persone fisiche ovvero da persone giuridiche”. L’emendamento, in sostanza, non fa altro che recepire la discussione che abbiamo portato avanti in sede di dibattito generale, ampliando la portata della norma non soltanto alle strutture sportive sammarinesi di proprietà dell’Eccellentissima Camera, ma alle strutture in senso più ampio. 

Articolo 2 – Definizioni: 

Emendamenti modificativi del Governo: approvati

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Articolo 2, Definizioni. Ai fini della presente legge si intende per CONS il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Per evento sportivo si intende una manifestazione sportiva ad alto impatto sociale nella quale è presente un’iniziativa tecnico-sportiva relativa a una specifica disciplina oppure a una pluralità di discipline in ambito sportivo. Ogni tipologia di evento sportivo ha le proprie peculiarità, con organizzazioni, strutture e regolamenti differenti. Ai fini della presente legge gli eventi sportivi devono essere realizzati nel territorio sammarinese, ad eccezione di quelli realizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle associazioni sportive affiliate che, per la natura dell’evento proposto, non possono essere organizzati nella Repubblica di San Marino per mancanza di impianti idonei allo svolgimento degli stessi. Per patrimonio immobiliare si intendono i beni immobili corrispondenti a strutture situate nel territorio sammarinese, già esistenti o di prossima realizzazione, di proprietà dell’Eccellentissima Camera. Per donazioni si intendono le elargizioni volontarie in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di eventi sportivi oppure per la manutenzione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle strutture di proprietà dell’Eccellentissima Camera. Per beni tangibili si intendono beni aventi materialità e consistenza fisica, suscettibili di percezione sensibile e idonei a costituire oggetto di diritti reali, dotati di autonoma rilevanza economica. Per persone fisiche si intendono i soggetti rientranti nel Titolo II, Capo I, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche. Per persone giuridiche si intendono i soggetti rientranti nel Titolo III della Legge n. 166 del 2013 e successive modifiche. Terminata la lettura, preciso che gli emendamenti, pur apparendo numerosi, hanno sostanzialmente la stessa ratio del primo emendamento, cioè ampliare la portata della norma ai beni di proprietà dell’Eccellentissima Camera per quanto riguarda le modifiche alle lettere C e D. Per quanto riguarda invece le lettere E, F e G, si tratta di meri aggiustamenti terminologici. In un caso era saltata una lettera nella numerazione e si è quindi provveduto a correggerla; negli altri casi si tratta semplicemente dell’introduzione del termine “soggetti” nelle definizioni di persone fisiche e persone giuridiche e di un richiamo più sintetico alla normativa di riferimento, indicando il numero e l’anno della legge senza riportarne integralmente la data. 

Matteo Casali (RF): Per quanto riguarda il secondo periodo della lettera B, intuisco a quali situazioni ci si voglia riferire, ma visto che ragioniamo sempre anche in termini di ricaduta sul territorio delle iniziative, chiederei al Segretario di circostanziare meglio la previsione relativa agli eventi che non si svolgono sul territorio sammarinese per assenza di impianti idonei. Ripeto, credo di aver compreso il senso della norma, ma forse sarebbe utile chiarirlo ulteriormente, sia per chi ci ascolta sia per noi commissari. Per quanto riguarda invece il tema delle strutture e degli edifici, non torno sull’argomento perché rientra esattamente nelle considerazioni che ho già svolto poco fa sul rischio che, a nostro avviso, potrebbe derivare da questa apertura così ampia. Mi soffermo invece sulla definizione di donazione. Ribadisco la preoccupazione che prestazioni diverse dalla donazione, come ad esempio la sponsorizzazione di un evento sportivo o di una struttura pubblica, possano essere mascherate da donazioni. Questo è il vero tema. Un’impresa potrebbe formalmente effettuare una donazione e beneficiare delle agevolazioni previste, ma poi pretendere dall’organizzatore una serie di prestazioni di carattere commerciale che in realtà rientrano nella sponsorizzazione. A mio avviso questo rappresenta un rischio concreto, perché potrebbe consentire di far passare come donazione ciò che in realtà è altro. Invito quindi a riflettere sulla possibilità di definire, ai fini della presente legge, il concetto di donazione in modo più puntuale, chiarendo che alla donazione non può corrispondere alcuna controprestazione di qualsiasi natura. Se esiste una controprestazione, non siamo più di fronte a una donazione. Credo che nelle definizioni, e forse anche in altri passaggi della legge, possano essere inserite delle salvaguardie per evitare che la donazione sia soltanto nominale e che dietro di essa si nascondano altre pretese da parte del donante. Questo è il rischio che vedo e che ritengo opportuno evidenziare. 

Paolo Crescentini (PSD): Vorrei semplicemente aggiungere un elemento rispetto a quanto già spiegato dal Segretario di Stato in merito alla soppressione del riferimento alle strutture sportive. A San Marino esistono numerose palestre che sono certamente di proprietà dell’Eccellentissima Camera, ma che sotto il profilo dell’utilizzo e della gestione fanno riferimento a soggetti diversi. Alcune sono annesse ai plessi scolastici e quindi rientrano nella competenza della scuola, altre invece fanno capo al CONS. Mi chiedo allora perché, se qualcuno desidera effettuare una donazione per sistemare una palestra scolastica, questa possibilità non debba essere prevista. Sappiamo bene che quelle strutture non vengono utilizzate soltanto dagli studenti durante l’orario scolastico, ma anche dalle federazioni sportive e dalle società affiliate nelle ore pomeridiane e serali. Per questo motivo ritengo che eliminare il riferimento esclusivo agli impianti sportivi rafforzi la volontà di intervenire su tutte le strutture dell’Eccellentissima Camera che sono utilizzate dalla collettività, sia in ambito scolastico sia al di fuori di esso. Per questa ragione considero l’emendamento assolutamente condivisibile. 

Guerrino Zanotti (Libera): Se ho compreso correttamente l’intervento del collega Casali, il tema riguarda la distinzione tra sponsorizzazione e donazione, affinché sotto il profilo fiscale non si creino duplicazioni o vantaggi indebiti. Una sponsorizzazione rappresenta un costo che viene registrato nel bilancio dell’attività e spetterà agli uffici tributari verificare che un intervento economico effettuato da un soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, non venga considerato due volte ai fini fiscali. Se si tratta di una sponsorizzazione è un costo e, come tale, non può essere contemporaneamente qualificato anche come donazione ai fini delle agevolazioni previste dalla legge. Se il problema è questo, credo che i controlli fiscali possano già fornire le necessarie garanzie. Se invece il tema è un altro, allora chiedo al Segretario di chiarirlo ulteriormente perché, sinceramente, non colgo altre criticità. 

Emanuele Santi (Rete): Rispondo al collega Zanotti e rafforzo quanto sostenuto dal collega Casali. Noi chiediamo che nella definizione di donazione venga specificato chiaramente che, ai fini di questa legge, la donazione consiste esclusivamente nell’elargizione che dà diritto al beneficio fiscale o al credito d’imposta previsto. Punto. Qualsiasi altro beneficio dovrebbe essere escluso. Faccio un esempio: chi effettua una donazione potrebbe poi ottenere una convenzione, l’utilizzo di una struttura o altri vantaggi. Se non lo scriviamo chiaramente nella legge, potrebbe verificarsi il caso in cui, dopo la donazione, a quel soggetto venga affidata la gestione dell’infrastruttura per dieci anni. In quel caso non saremmo più di fronte a una donazione ma a qualcosa di diverso. Per questo chiediamo che venga chiarito che il beneficio del donante è esclusivamente quello fiscale previsto dalla legge, senza ulteriori vantaggi, convenzioni o utilizzi gratuiti. Se invece si vuole aprire a questo tipo di possibilità, allora stiamo entrando in un altro ambito. Finché si parlava di impianti sportivi il ragionamento poteva anche reggere; ora però l’estensione riguarda tutte le infrastrutture e la questione diventa molto più delicata. È per questo che chiediamo maggiore chiarezza e un approfondimento più serio. Altrimenti si rischia di aprire la strada a situazioni che in origine la legge non contemplava. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Per quanto riguarda la possibilità che anche eventi svolti fuori territorio possano beneficiare della norma, la ragione è piuttosto semplice. Esistono federazioni, come ad esempio la Federazione Vela o la Federazione Sport Invernali, che non dispongono di impianti nella Repubblica di San Marino. Riteniamo che eventi organizzati da queste federazioni, pur svolgendosi fuori dal territorio sammarinese, possano comunque dare lustro e visibilità alla Repubblica e quindi meritino di rientrare nell’ambito di applicazione della legge. Credo che questo fosse già abbastanza intuitivo, ma mi fa piacere averlo precisato. Per quanto riguarda invece il tema della donazione, ritengo che nelle definizioni si debba mantenere il significato generale che la donazione già possiede nel nostro ordinamento. Una donazione è, per sua natura, un’elargizione senza compenso. Specificarlo ulteriormente sarebbe un po’ come definire una compravendita dicendo che alla consegna del bene corrisponde il pagamento del prezzo. Trovo però interessante il ragionamento sviluppato dai commissari di opposizione sul rischio di utilizzi distorsivi della norma. Credo che la sede più opportuna per affrontare il tema sia l’articolo 7, dove potremo valutare eventuali strumenti per limitare possibili abusi. Rimane però il fatto che nessuna norma generale e astratta può prevedere tutte le possibili distorsioni che potrebbero verificarsi nella pratica. Se qualcuno dovesse camuffare una sponsorizzazione da donazione, ci troveremmo di fronte a una situazione che dovrebbe essere perseguita dagli organismi competenti. Una distorsione di questo tipo presupporrebbe peraltro il coinvolgimento dello stesso apparato pubblico, perché sarebbe difficile immaginare che si possa trasformare una donazione in una sponsorizzazione senza che nessuno se ne accorga. Ritengo quindi opportuno lasciare gli emendamenti così come formulati e verificare, nel prosieguo dell’esame del testo, se sia possibile introdurre ulteriori elementi di garanzia per circoscrivere meglio le situazioni alle quali la Segreteria fa riferimento ed evitare possibili utilizzi impropri della norma. 

Articolo 3 – Eventi sportivi che beneficiano di incentivi:

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Prima di affrontare l’articolo 3, che rispetto alla prima stesura non ha ricevuto emendamenti, vorrei ricordare che la norma prevede che sia la Segreteria di Stato per lo Sport ad autorizzare gli eventi presentati al Comitato Olimpico, di concerto con la Segreteria di Stato per il Turismo e con il CONS. Consentitemi però di dire che, di fatto, dietro questa decisione vi è sempre il coinvolgimento dell’intero Congresso di Stato, perché nessun Segretario di Stato porta avanti deliberazioni senza la condivisione del Congresso. Ho già spiegato le ragioni per cui ritengo importante la presenza del Comitato Olimpico. Non tanto perché debba essere il CONS a “battezzare”, passatemi il termine, i cinque eventi previsti dalla norma, quanto perché è necessaria un’opera di concertazione con gli eventi già autorizzati dal CONS, anche per evitare duplicazioni nelle contribuzioni. L’obiettivo è arrivare, nel tempo, a una maggiore armonizzazione di tutte le forme di sostegno che oggi la Segreteria di Stato riconosce agli eventi, in modo da avere un’unica ratio e criteri più precisi nell’applicazione delle norme che disciplinano le contribuzioni, anche sotto il profilo quantitativo. 

Emanuele Santi (Rete): Come avevo già evidenziato durante il dibattito generale, ritengo che questo articolo sugli eventi sportivi avrebbe meritato una definizione più puntuale sotto due aspetti. Il primo riguarda i criteri di selezione degli eventi. È vero che le federazioni sportive possono presentare i loro progetti al CONS, ma sulla base di quali criteri vengono poi scelti? A mio avviso sarebbe stato opportuno specificare meglio gli elementi di valutazione, tenendo conto dell’impatto dell’evento, della sua rilevanza e magari anche della necessità di sostenere maggiormente le federazioni più piccole, quelle che spesso definiamo impropriamente “sport minori”. Questo mi sembra un limite della formulazione attuale. Il secondo aspetto riguarda il numero massimo di eventi. Gli eventi sportivi, quando funzionano, tendono a ripetersi nel tempo. Si crea una continuità, si fidelizzano partecipanti e organizzatori. Potrebbe quindi verificarsi la situazione in cui cinque federazioni organizzano eventi validi e li ripropongono ogni anno, occupando stabilmente gli spazi disponibili. Se in futuro altre federazioni presentassero progetti altrettanto interessanti, potrebbero restare escluse semplicemente perché il limite è già stato raggiunto. Per questo ritengo che il tema meritasse una riflessione ulteriore. Inoltre continuo a non comprendere fino in fondo la scelta di attribuire un margine di discrezionalità così ampio alla Segreteria di Stato. Se l’intenzione era quella di affidare al CONS il compito di individuare gli eventi più meritevoli, allora forse sarebbe stato meglio aumentare il numero degli eventi finanziabili e lasciare la scelta interamente al CONS sulla base di criteri chiari e prestabiliti. Così invece permane una quota significativa di discrezionalità che, pur non mettendo in discussione le intenzioni della norma, avrebbe potuto essere limitata attraverso criteri più dettagliati e trasparenti. 

Matteo Casali (RF): Se ho compreso correttamente, la decisione finale spetta alla Segreteria di Stato, o meglio all’intero Congresso di Stato, che si esprime sulla base delle proposte ricevute. Questo, in linea generale, ci può stare. Tuttavia ritengo che sarebbe opportuno utilizzare la formula “fino a cinque eventi sportivi” anziché fissare rigidamente il numero a cinque. Il Segretario auspica giustamente che vi siano almeno cinque eventi di rilevanza strategica, ma non è detto che ogni anno si presentino necessariamente cinque progetti che il Governo ritenga meritevoli di essere valorizzati. Potrebbe esserci un anno in cui si ritiene opportuno sostenerne quattro e non cinque, e la norma dovrebbe consentire questa flessibilità. Per quanto riguarda il ruolo del CONS, mi pare di capire che svolga una funzione istruttoria importante. Non si tratta di un compito banale: bisogna valutare progetti, esaminarne contenuti e caratteristiche. Mi auguro quindi che il regolamento disciplini in modo dettagliato i requisiti richiesti, le modalità di presentazione e tutta la documentazione necessaria. Un altro elemento che vorrei evidenziare riguarda la trasparenza. Le federazioni presentano le loro richieste al CONS, il CONS svolge l’istruttoria e la Segreteria di Stato seleziona gli eventi da autorizzare. Ritengo però che sul sito del CONS debbano essere pubblicate non solo le richieste accolte, ma anche tutte quelle presentate. In questo modo ogni federazione avrebbe evidenza del proprio percorso e sarebbe garantita la massima trasparenza. Infine condivido la sollecitazione del collega Santi. Se è corretto demandare al regolamento molti aspetti tecnici, credo che a livello normativo si possa comunque affermare il principio secondo cui, nella selezione, si tenga conto anche delle discipline emergenti o di quelle che hanno maggiori difficoltà. Federazioni molto strutturate e consolidate, come ad esempio quella calcistica, probabilmente hanno meno bisogno di questi strumenti rispetto ad altre realtà sportive più piccole. Inserire questo principio nella legge potrebbe trasformare la norma in un vero volano per le discipline meno forti. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Credo che il consigliere Casali abbia descritto correttamente il funzionamento della procedura. Gli eventi non vengono autorizzati dal CONS, ma dalla Segreteria di Stato secondo criteri che saranno definiti attraverso un apposito regolamento del Congresso di Stato. Condivido la proposta di inserire la formula “fino a cinque eventi”, perché la ratio della norma era già questa: prevedere un massimo di cinque eventi, lasciando aperta la possibilità che, in determinate circostanze, possano essere quattro o anche meno. Non ho quindi alcuna difficoltà ad accogliere questa modifica. Allo stesso modo ritengo condivisibile la proposta relativa alla pubblicazione degli eventi non autorizzati, per ragioni di trasparenza e per consentire a tutti di comprendere le motivazioni delle scelte effettuate. Ho invece qualche difficoltà in più nell’inserire direttamente nella norma un criterio che privilegi le cosiddette federazioni minori. Comprendo perfettamente il senso della proposta e, in realtà, la ratio della legge va proprio in quella direzione. I cinque eventi principali e gli ulteriori eventi individuati dai soggetti coinvolti sono stati pensati proprio per offrire opportunità alle federazioni meno strutturate. Tuttavia tradurre questo concetto in una norma generale e astratta non è semplice. Per questo motivo avevo immaginato di affrontare il tema nel regolamento attuativo, introducendo criteri che consentano, a parità di qualità del progetto, di valorizzare maggiormente le realtà che dispongono di minori risorse. L’intenzione della Segreteria non è certo quella di sostenere federazioni che già dispongono di importanti finanziamenti esterni. Se una federazione riesce ad attrarre risorse internazionali significa che ha lavorato bene, che è strutturata e che opera in un contesto favorevole. Esistono però molte altre federazioni che avrebbero le stesse possibilità teoriche ma che, per ragioni organizzative o amministrative, non sono ancora riuscite a svilupparle. È a queste realtà che intendiamo offrire un supporto. Per questo motivo mi impegno affinché tale principio venga recepito nel regolamento e, se il Presidente lo consente, chiedo qualche minuto ai tecnici per predisporre una nuova formulazione dell’emendamento che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito. 

I lavori vengono momentaneamente sospesi. Alla ripresa viene data lettura del nuovo articolo 3 così come emendato. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Articolo 3. La Segreteria di Stato con delega allo Sport, sentiti la Segreteria di Stato per il Turismo e il CONS, entro il 30 settembre di ogni anno autorizza fino a cinque eventi sportivi considerati di interesse nazionale da svolgersi nel corso dell’anno successivo. Inoltre, con l’emendamento modificativo del comma 6 dell’articolo 3, si prevede che il CONS sia tenuto a pubblicare sul proprio sito, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista di tutti gli eventi presentati, indicando quelli autorizzati ai sensi della presente legge per l’anno successivo. 

L’articolo 3, così come emendamento, viene messo in votazione e approvato all’unanimità.

Articolo 4 – Deducibilità di importi elargiti per la realizzazione di eventi sportivi: approvato a maggioranza

Matteo Casali (RF): Colgo l’occasione di questo articolo per circostanziare meglio alcuni dubbi che erano emersi anche a seguito dei ragionamenti sviluppati negli interventi precedenti e nei confronti avuti tra commissari. Nella prima parte dell’articolo viene scandito in maniera abbastanza precisa il ruolo del CONS, che assume una funzione istruttoria molto rilevante. Ribadisco quindi quanto già detto: il Comitato Olimpico viene coinvolto in maniera piuttosto significativa e mi auguro che, nella fase di elaborazione della legge, vi sia stato un adeguato confronto anche operativo con il CONS. Veniamo però all’aspetto che continua a convincerci meno, cioè il tema dei controlli. Prendiamo ad esempio il comma 6, ma il ragionamento potrebbe valere anche per altri passaggi dell’articolo. È evidente che, per quanto riguarda le imprese interessate a sostenere un evento sportivo, debba esistere una netta distinzione tra sponsorizzazione e donazione. Se la donazione non offrisse un vantaggio fiscale superiore rispetto alla sponsorizzazione, che già rappresenta un costo deducibile, questa legge perderebbe gran parte della propria efficacia. È quindi evidente che il beneficio fiscale previsto per la donazione costituisca l’elemento di attrattività dello strumento. Il rischio che vediamo è che un soggetto economico realizzi di fatto una sponsorizzazione facendola passare formalmente per una donazione. Per questo riteniamo che la legge avrebbe dovuto prevedere meccanismi di controllo adeguati. Non ci convince l’argomentazione secondo cui non sarebbe possibile prevedere tutte le possibili distorsioni. È vero che non si possono immaginare tutti i casi, ma proprio perché esistono rischi di utilizzo improprio normalmente si introducono strumenti di verifica. Quando vengono erogati contributi pubblici, ad esempio, si controllano le fatture e la documentazione contabile per verificare che quanto dichiarato corrisponda effettivamente alle attività svolte. Quello che temiamo è che questa legge non contenga alcun presidio di controllo rispetto a possibili fenomeni distorsivi. Nessuno pretende che la norma sia in grado di prevenire ogni abuso, ma riteniamo che manchi completamente un meccanismo di vigilanza e verifica. Questo è il punto che continua a non soddisfarci. 

Emanuele Santi (Rete): Condivido le osservazioni formulate dal collega Casali e non intendo ripeterle. Ho però un dubbio di carattere tecnico che vorrei sottoporre ai tecnici e al Governo. In questo articolo si parla di deducibilità, con limiti di 5.000 euro per le persone fisiche e 50.000 euro per le persone giuridiche. Mi chiedevo se questo meccanismo sia pienamente coerente con la nuova normativa IGR. Nella riforma fiscale del 2025, se non ricordo male, diversi istituti che prima erano deduzioni sono stati trasformati in detrazioni o comunque hanno subito modifiche nei criteri di calcolo. Vorrei quindi capire se non vi sia il rischio di una sovrapposizione o di una divergenza rispetto alla normativa vigente. La mia è una verifica tecnica, per evitare che venga approvata una disposizione che possa entrare in contrasto con la disciplina generale. Ringrazio il dottor Stefano Bizzocchi per le spiegazioni fornite fuori microfono, che hanno chiarito come le donazioni e le liberalità continuino a essere trattate come deduzioni e che quindi il meccanismo previsto dalla legge sia coerente con il sistema vigente. Era una precisazione che ritenevo necessaria perché il tema delle deduzioni e delle detrazioni ha effetti fiscali molto diversi. Rimangono però valide le criticità già evidenziate in precedenza, sia rispetto agli importi previsti sia rispetto alle possibili distorsioni nell’utilizzo dello strumento. Inoltre, e lo ribadisco perché sarà un tema che tornerà nei prossimi articoli, se potevamo ragionare favorevolmente sugli eventi sportivi e sugli impianti sportivi, nutriamo invece forti perplessità sull’estensione di questi benefici all’intero patrimonio immobiliare dello Stato. Anche se le opere saranno individuate dal Congresso di Stato come strategiche, ampliare il perimetro a tutto il patrimonio pubblico continua a rappresentare per noi un elemento di forte criticità. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Credo che le spiegazioni tecniche fornite abbiano chiarito adeguatamente gli aspetti fiscali e che ogni ulteriore considerazione da parte mia rischierebbe di essere superflua. Per quanto riguarda invece il ruolo del CONS, confermo che vi è stato un confronto approfondito e che il Comitato Olimpico ha valutato la possibilità di sostenere questa implementazione delle proprie funzioni. Come ho già anticipato durante il dibattito generale, la futura legge sullo sport sarà l’occasione per affrontare in maniera organica il tema del fabbisogno del Comitato Olimpico e delle sue esigenze strutturali. In quella sede ci confronteremo anche sulle necessità organizzative e sulle richieste che sono emerse nel corso dei confronti svolti fino ad oggi. Riteniamo infatti che tali esigenze debbano essere salvaguardate e valorizzate. Al momento il CONS è nelle condizioni di sostenere le funzioni previste da questa normativa. È però evidente che la futura riforma complessiva dello sport dovrà affrontare anche il tema della struttura organizzativa del Comitato Olimpico e delle sue risorse, completando il quadro delle necessità che sono emerse nel corso del confronto. 

Articolo 5 – Opere finanziabili

Emendamento modificativi proposti dal Governo

Emendamento aggiuntivo proposto dal Governo

Matteo Casali (RF): Grazie Presidente. Questo articolo desta alcune perplessità, alcune delle quali ho già evidenziato durante l’intervento generale. La prima riguarda un aspetto di mero coordinamento. Da una parte stiamo approvando una legge che parla di piani pluriennali di attuazione e di programmazione, dall’altra introduciamo un ulteriore elenco di opere. A mio avviso la questione avrebbe dovuto essere maggiormente integrata all’interno di un’azione sinergica tra le diverse Segreterie di Stato. Non sono particolarmente d’accordo con il comma 1-bis, non tanto perché le opere individuate non siano strategiche, ma perché ormai in questo Paese sembra che tutto sia diventato strategico. Chiunque abbia avuto modo di confrontarsi con la Commissione per le Politiche Territoriali o con altri uffici sa che il concetto di strategicità è diventato una sorta di passepartout per qualsiasi opera pubblica. Quando tutto è strategico, alla fine nulla è più realmente strategico. Il problema è che la qualifica di opera strategica comporta procedure accelerate e semplificate. Forse allora sarebbe più corretto intervenire direttamente sulle procedure delle opere pubbliche in generale, invece di utilizzare continuamente lo strumento della strategicità. Altrimenti si rischia anche di equivocare sul significato dei termini. Inoltre non dobbiamo dimenticare che l’accelerazione delle procedure può tradursi in una riduzione dei tempi di controllo e di verifica. Per questo credo che si debba prestare attenzione a un uso eccessivamente estensivo di questi strumenti. Un’ulteriore osservazione riguarda il comma 2. Quando si parla di modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti individuati ai sensi del comma 1, con conseguente ottenimento dei finanziamenti, la formulazione può prestarsi a equivoci. Trattandosi di opere dello Stato, potrebbe sembrare che vi sia una partecipazione al progetto piuttosto che al suo finanziamento. È una questione lessicale, ma credo sia opportuno tenerne conto. Infine torno su un tema che avevo già sollevato in precedenza. Continuo a non condividere l’idea secondo cui eventuali distorsioni possano essere considerate marginali perché riguardano importi limitati. Non possiamo ragionare come se una distorsione di piccola entità fosse meno rilevante. Le possibili elusioni o utilizzi impropri della norma dovrebbero essere prevenuti a monte, indipendentemente dall’entità economica coinvolta. 

Emanuele Santi (Rete): Vorrei iniziare con una proposta che credo possa migliorare il testo. Al comma 2 si parla di “ottenimento dei finanziamenti”, ma in realtà qui non stiamo erogando finanziamenti. Stiamo concedendo benefici fiscali. Per questo motivo suggerisco di sostituire il termine “finanziamenti” con “benefici fiscali”, perché mi sembra una formulazione più corretta e coerente con il contenuto della norma. Per quanto riguarda invece le criticità di fondo, questo è probabilmente l’articolo che mi preoccupa maggiormente. Il punto è molto semplice: il rischio concreto è che tutto possa diventare strategico. Oggi è il Governo che individua le opere strategiche; domani potrebbe accadere che diventi strategica qualsiasi opera per la quale un privato si dichiari disposto a contribuire economicamente. In altre parole, il rischio è che sia la disponibilità del privato a orientare le priorità pubbliche. Se qualcuno si dichiara disposto a finanziare una determinata opera, quella stessa opera finisce inevitabilmente per assumere carattere strategico. È questo il meccanismo che temo. Alla fine diventerà strategico ciò che il privato è interessato a finanziare. Finché parlavamo di impianti sportivi potevamo anche comprendere la logica della norma, perché il numero delle strutture è limitato e possono esserci situazioni specifiche che giustificano il coinvolgimento di soggetti privati. Ma quando allarghiamo il perimetro a tutto il patrimonio dell’Eccellentissima Camera, allora il campo si apre enormemente. A quel punto qualsiasi immobile pubblico può potenzialmente rientrare nella norma e il rischio è che le priorità pubbliche vengano condizionate dalla disponibilità economica dei privati. Diventa difficile immaginare che la politica possa dire di no a chi si presenta offrendo 50.000, 100.000 o più euro per una determinata opera. Per questo ritengo che si possano generare dinamiche distorsive molto rilevanti. È una criticità che avevamo già evidenziato e che, a mio avviso, rimane tutta sul tavolo. Per questo, mentre sugli articoli precedenti ci siamo astenuti, su questo articolo sarà difficile esprimere una valutazione favorevole se non vi saranno modifiche significative. 

Segretario di Stato Rossano Fabbri: È oggettivamente complesso affrontare in questa sede il tema generale delle procedure amministrative e burocratiche che regolano la realizzazione delle opere pubbliche. È vero che negli ultimi anni si è fatto ricorso con maggiore frequenza allo strumento delle opere strategiche, come è stato evidenziato dal consigliere Casali, ed è altrettanto vero che il Paese dovrebbe probabilmente interrogarsi più in generale sulle modalità con cui vengono autorizzati e avviati i progetti pubblici. Non è però una discussione che possiamo esaurire oggi. Ritengo che si dovrebbe ragionare su strumenti che consentano una maggiore sinergia tra tutti gli enti coinvolti, ad esempio attraverso forme stabili di coordinamento che rendano più efficiente il procedimento ordinario. Oggi i tempi per la realizzazione di molte opere pubbliche sono estremamente lunghi e spesso incidono direttamente sul benessere dei cittadini. Non è raro che un progetto venga concepito in una legislatura e che, nella migliore delle ipotesi, i lavori vengano avviati soltanto nella legislatura successiva. È quindi evidente che una riflessione complessiva sia necessaria. Per quanto riguarda l’osservazione terminologica formulata dal consigliere Santi, ritengo che la formulazione attuale possa effettivamente generare equivoci. L’intenzione della norma era fare riferimento ai finanziamenti che lo Stato riceve attraverso le donazioni e non a finanziamenti concessi ai privati. Tuttavia, poiché la frase risulta poco immediata e può prestarsi a fraintendimenti, ritengo opportuno semplificarla. Per questo motivo propongo di eliminare il passaggio “con conseguente ottenimento dei finanziamenti istituiti per il tramite delle presenti disposizioni normative”, lasciando semplicemente il riferimento alle modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti individuati ai sensi del comma 1. In questo modo il testo risulta più chiaro e lineare. Sul resto rimangono naturalmente le preoccupazioni espresse dai commissari, che considero legittime e comprensibili. Continuo però a ritenere che le eventuali distorsioni debbano essere contrastate soprattutto attraverso i controlli successivi e che non vada dimenticato un elemento fondamentale: stiamo parlando di opere pubbliche individuate dal Congresso di Stato e inserite nella programmazione pubblica del Paese. Si tratta quindi di interventi che passano comunque attraverso le decisioni dell’autorità pubblica e degli organi istituzionali competenti. 

I lavori vengono temporaneamente sospesi.

Segretario di Stato Rossano Fabbri: Do lettura dell’emendamento modificativo del comma 2 dell’articolo 5. “Le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti individuati ai sensi del comma 1 sono definite tramite regolamento del Congresso di Stato da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” 

L’articolo 5, così come emendato, viene messo in votazione e approvato.