I firmatari del Sindacato alla Reggenza: le nostre considerazioni
San Marino. Nel pieno rispetto della sentenza del Collegio Garante relativa all’azione di sindacato verso la Reggenza Fiorini-Carattoni e della sua inappellabilità, alla luce delle motivazioni notificate il 4 giugno u.s., i ricorrenti ritengono doverose alcune considerazioni circa le valutazioni che dalle motivazioni possono derivare sull’interpretazione delle funzioni della Reggenza e, in particolare, sul ruolo di “supremi garanti dell’ordinamento costituzionale” che la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese attribuisce ai Capitani Reggenti.
Nella dissertazione che i Garanti fanno a dimostrazione del rigetto della richiesta dell’azione di sindacato si muovono lungo un filo logico e per certi aspetti facilmente condivisibile. Da un lato, si definisce il perimetro del giudizio di sindacato, cioè il “fatto e il non fatto” strettamente connesso alle funzioni costituzionali attribuite dalle norme specifiche alla Reggenza; dall’altro, si esaminano gli obblighi derivanti dalla legge stessa, obblighi dall’ommissione dei quali può derivare l’azione di sindacato.
Con riferimento all’art.4 della L.C. sui Capitani Reggenti si fa dunque rilevare che il rinvio di una legge al Consiglio G. e G. prima della sua promulgazione è una facoltà non un obbligo, come si può evincere dal verbo “possono” che individua questa facoltà. Valutazione in sé ineccepibile e mai messa in discussione nemmeno dai ricorrenti che hanno definito come “irriguardosa” la decisione della Reggenza di non adire a questa possibilità. Tuttavia, quando gli stessi Garanti, sempre a sostegno di questa tesi, scorrono le attribuzioni dei Capitani Reggenti secondo la L.C. 185/2005 precisando che gli obblighi sono descritti con il verbo nel modo indicativo e nel modo presente, omettono di citare l’art. 2 della stessa L.C. che recita: “I Capitani Reggenti, quali supremi garanti dell’ordinamento costituzionale, vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità della loro attività ai principi sanciti nella Dichiarazione dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti.”
E’ da questo obbligo di vigilanza che nasce la facoltà di rinvio di una legge al Consiglio G. e G. prima della promulgazione e, dal nostro punto di vista, utilizzare questa che è una facoltà per giustificare l’omissione di un obbligo di vigilanza che la legge impone e che è a garanzia di tutti i cittadini va doverosamente esplicitato.
In questo senso, anche in fase di dibattimento, ci è sembrata molto carente la prova che questa vigilanza era stata pienamente esercitata e documentata, né si può far discendere dal rigetto dell’azione di sindacato la legittimità della Legge di Bilancio in questione perché esplicitamente il Collegio afferma di escludere in quella sede “ogni indagine sui presunti vizi di legittimità della Legge di Bilancio (n.147/2017)”.
Riteniamo pertanto necessario che il Consiglio Grande e Generale, in quanto unico organismo competente in tal senso, possa riflettere su questa interpretazione in quanto vediamo in essa confermata una tendenza ad un graduale svilimento della funzione della Suprema Magistratura, svilimento che provocherebbe inevitabilmente una incrinatura nello stesso impianto costituzionale della Repubblica.
I ricorrenti precisano infine, anche suffragati da queste considerazioni, che la tutela dell’integrità e della specificità del ruolo della Reggenza era e rimane la motivazione fondamentale dell’azione di sindacato richiesta, rifuggendo da qualsiasi riduzione personalistica e da ogni strumentalizzazione politica come gli stessi Garanti ci sembra abbiano riconosciuto, richiamando i profili di criticità che possono derivare da un uso improprio dell’azione di sindacato che però, respingendo la richiesta della difesa, ritengono “che una tale circostanza non si sia verificata nel presente giudizio.
I firmatari del sindacato alla Reggenza