Il Collegio Garante dichiara l’illegittimità costituzionale della modifica dello statuto della Camera di Commercio imposta per Decreto a danno dei Soci privati
Con sentenza del Collegio Garante numero 11 del 23 Ottobre 2019 è stato accolto il ricorso delle scriventi Associazioni in qualità di Soci di Camera di Commercio S.p.A., e dichiarata l’illegittimità costituzionale del Decreto Delegato 25 aprile 2018 n.41 (con il quale si è ratificato il Decreto Delegato 12 aprile 2018 n.38) con cui è stato modificato in via unilaterale, quindi scavalcando l’organo assembleare, lo “Statuto dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.”, e del Decreto Delegato 13 giugno 2018 n.63 “Modifica al Decreto Delegato 25 aprile 2018 n. 41”.
Tali decreti hanno modificato con un illegittimo atto d’imperio i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea, le regole di nomina del Consiglio di Amministrazione, conferendo pieni poteri al socio di maggioranza e cioè all’Eccellentissima Camera e conseguentemente alla sua guida politica, azzerando il potere decisionale dei soci privati.
Il Collegio Garante ha ritenuto illegittimo infatti che il socio di maggioranza pubblico (Ecc.ma Camera) di una società di diritto privato possa modificare unilateralmente lo Statuto della società attraverso lo strumento legislativo.
Di fatto non esistono più dubbi che l’azione legislativa condotta sulla Camera di Commercio S.p.A. in questi due anni e mezzo fosse illegittima nei confronti dei Soci privati della stessa società per azioni, i quali, come noto, hanno tentato in una prima fase numerosi e vani tentativi di conciliazione ma una volta emanati i decreti si sono visti costretti ad agire per le vie legali per la difesa dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Le scriventi associazioni sono pienamente soddisfatte della sentenza favorevole perché ha permesso di chiarire quella che da sempre hanno individuato come una pericolosa distorsione dei principi cardine dello stato di diritto.
San Marino, 6 novembre 2019
ANIS, OSLA, USC, UNAS, USOT