San Marino. ICEE, chiariti i termini per la presentazione della DRP nella fase sperimentale
Il Congresso di Stato ha approvato l’indirizzo interpretativo dell’articolo 18, comma 2, della Legge 4 febbraio 2026 n. 16 “Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE”, con l’obiettivo di fornire agli Uffici e ai Servizi competenti un criterio uniforme per l’applicazione dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) durante la fase di sperimentazione dell’ICEE.
La delibera interviene in particolare sulla definizione del termine entro il quale la DRP deve essere presentata per le prestazioni interessate dalla sperimentazione, evitando che l’introduzione del nuovo adempimento possa determinare interruzioni o sospensioni nell’erogazione delle provvidenze già riconosciute o in corso di riconoscimento.
Per le provvidenze relative al Diritto allo Studio, all’Assegno Familiare Integrativo, al reddito minimo mensile familiare e alle tariffe sociali per utenti domestici, l’obbligo di compilazione della DRP si considera pertanto assolto qualora la dichiarazione venga presentata entro la data di effettivo inizio dell’erogazione della provvidenza richiesta.
La previsione non si applica invece all’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, per la quale non è prevista l’erogazione di una provvidenza economica e non è quindi individuabile un termine collegato all’inizio delle erogazioni.
L’indirizzo interpretativo consente così di assicurare un’applicazione uniforme della disciplina nel corso della fase sperimentale, salvaguardando nel contempo la continuità delle prestazioni spettanti agli aventi diritto.
Come già comunicato, la fase di test dell’ICEE ha preso avvio dal 1° ottobre 2026 e avrà la durata di dodici mesi. Durante questo periodo la compilazione della DRP è obbligatoria per le richieste relative alle prestazioni e ai servizi individuati dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 16/2026: Diritto allo Studio, Assegno Familiare Integrativo, iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, reddito minimo mensile familiare e tariffe sociali per utenti domestici.
La DRP può essere compilata attraverso il servizio “I.C.E.E. – Compilazione DRP e calcolo ICEE” disponibile sul portale GOV attraverso la richiesta di nuovo servizio e deve essere presentata secondo le modalità previste per ciascuna delle prestazioni interessate.
È importante ribadire che la fase sperimentale non modifica, allo stato attuale, i criteri di accesso alle prestazioni né gli importi delle provvidenze. Per tutta la durata del test, infatti, il valore dell’ICEE non sarà utilizzato per determinare l’accesso o l’ammontare delle prestazioni, che continueranno a essere riconosciute sulla base dei criteri attualmente vigenti.
La sperimentazione ha infatti una finalità conoscitiva e di verifica: attraverso la raccolta delle informazioni contenute nelle DRP, l’Amministrazione potrà acquisire una base di dati adeguata per analizzare concretamente la distribuzione delle condizioni economiche dei nuclei familiari e valutare l’applicazione del nuovo indicatore.
I dati raccolti nel corso dei dodici mesi costituiranno quindi un elemento importante per la successiva definizione dei criteri e delle soglie che potranno essere utilizzati, a regime, nell’accesso alle diverse prestazioni e nei relativi sistemi di agevolazione.
L’avvio della fase sperimentale e l’indirizzo interpretativo adottato dal Congresso di Stato rappresentano pertanto due passaggi complementari nell’attuazione della Legge n. 16/2026: da un lato l’avvio della raccolta dei dati attraverso la DRP, dall’altro la definizione di criteri applicativi uniformi che consentano di svolgere la sperimentazione senza incidere sulla continuità delle prestazioni attualmente riconosciute.
L’Osservatorio sull’ICEE nel quale sono presenti tutte le forze politiche e sociali del Paese, tornerà a riunirsi già dal prossimo 13 ottobre, per avviare l’attività di analisi della fase di test.
Segreteria di Stato per gli Affari Interni


