Consiglio Grande Generale, lunedì 29 Luglio – Seduta del pomeriggio
+++ Il Progetto di legge “Modifiche alla normativa in materia di Trust” è approvato con 31 voti a favore e 12 astenuti+++
Licenziata la riforma in materia di navigazione marittima, nel pomeriggio l’Aula prosegue con l’esame dei progetti di legge all’ordine del giorno. Il primo sotto la lente dei consiglieri è il Pdl che interviene sulla normativa in materia di Trust, presentato in seconda lettura dalla segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Nel corso del dibattito, si conferma l’orientamento favorevole bipartisan al progetto di legge che viene infatti approvato poi con 31 voti a favore e 12 astenuti, nessun voto contrario. Come da Odg, il pdl che interviene sulla legge elettorale viene slittato a domani, mentre si passa al comma 20 e alla presentazione in prima lettura del Progetto di legge qualificata “Modifica all’articolo 2 della legge 13 aprile 1976 n.12 – Legge che istituisce l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale”, proposto da Mdsi e Rete. Come spiega Federico Pedini Amati, Mdsi, il pdl “chiede che vengano riconosciuti i gruppi consiliari ai fini della presenza in ufficio di presidenza, e non a livello economico, come risultati all’atto della consultazione elettorale al primo turno e non al ballottaggio”. Fa l’esempio della sua lista che al primo turno, avendo superato lo sbarramento, avrebbe ottenuto 3 consiglieri e il riconoscimento di fatto di gruppo consiliare. Poi, per effetto del ballottaggio, Mdsi è passata da 3 a 1 consigliere, perdendo lo status di gruppo e venendo estromessa da alcuni organismi parlamentari, tra cui l’ufficio di presidenza. Sul progetto di legge gli interventi sia di opposizione sia di maggioranza esprimono posizione favorevole, ma non si trova accordo sulla richiesta di procedura d’urgenza avanzata da Pedini Amati. Dalla maggioranza viene espressa la volontà piuttosto di seguire l’iter ordinario, per approvare in via definitiva la legge nel Consiglio di settembre, insieme all’integrazione di altri correttivi al regolamento consiliare. La procedura d’urgenza viene quindi respinta con 26 voti contrari e 17 favorevoli.
La seduta del pomeriggio si interrompe infine sul dibattito avviato al comma 21, relativo al Progetto di legge in seconda lettura “Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza), presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari interni. Il dibatitto proseguirà in seduta notturna.
Di seguito un estratto degli interventi odierni.
Comma 18. Progetto di legge “Modifiche alla normativa in materia di Trust” / Approvato con 31 voti a favore e 12 astenuti.
Margherita Amici, Rf, relatore unico
Il Pdl è stato esaminato e approvato in sede referente dalla commissione competente nella seduta del 21 marzo 2019. Si tratta di un progetto di legge che ha l’obiettivo di aggiornare una disciplina quella dell’istituto del Trust appunto – al fine di renderlo maggiormente accessibile e attrattivo, tramite una novella all’impianto normativo originario di natura meramente tecnica. L’opera del legislatore, a tal proposito, dovrebbe essere sempre ispirata da uno spirito critico volto all’attualizzazione delle normative esistenti al fine di ridurre sempre più il divario che normalmente esiste tra il prodotto legislativo e i fenomeni che lo stesso si propone di disciplinare.
Se è vero che è bene evitare il fenomeno della c.d. stratificazione normativa, in quanto generatrice di incertezze, ciò non significa che il legislatore non debba aggiornare l’impianto normativo esistente, sforzandosi di farlo camminare a ritmo sostenuto e comunque accettabile rispetto agli sviluppi della società contemporanea. Il senso di questo progetto di legge risiede proprio nella necessità di fornire risposte concrete a un fenomeno che non è più quello di qualche anno addietro. Si aggiunga poi la riflessione – forse ridondante ma non per questo meno vera – che ogni opera umana, per sua stessa natura, non è perfetta ma sempre perfettibile.
L’attenzione che la Repubblica di San Marino ha dedicato all’istituto del Trust risale al 2004, anno a cui risale l’adesione alla Convenzione dell’Aja dello luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento. Con legge 17 marzo 2005 n. 37 si introduceva poi nell’ordinamento sammarinese la prima disciplina in materia di trust.
Il passo successivo veniva compiuto cinque anni dopo, quando si ebbe un’importante produzione normativa di settore: con legge 10 marzo 2010 n. 42 venne riformulatala precedente legge, introducendo novità sostanziali, tipicità e garanzie che caratterizzano i trust istituiti sulla base della legge sammarinese. Sempre quell’anno, con una serie ‘di Decreti Delegati successivi, venivano disciplinati l’Ufficio di trustee professionale (Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49); iscrizione e tenuta del Registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi (Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49); l’Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust (Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.85, ratifica del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.51).
L’iter di normazione dell’istituto del Trust veniva infine completato nel 2012 con l’l’Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari, avvenuta con Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 (Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari), Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni per l’attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari) e Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 (Procedimento innanzi la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari). Oggi ci troviamo ad apportare una serie di correttivi all’impianto normativo del Trust – grazie anche all’opera di studio e valutazione delle prassi consolidate da parte di professionisti del settore e dei funzionari della stessa Corte per il Trust e i rapporti fiduciari – al fine di rendere più fruibile la Legge stessa.
Le modifiche possono essere riassunte come segue:
1) eliminazione dell’obbligo di allegazione di una dichiarazione di validità redatta da un Notaio della Repubblica di San Marino all’atto di trust qualora quest’ultimo sia stato redatto o autenticato da un notaio estero.
2) Revisione di alcune funzioni previste in capo alla figura dell’agente residente, tra cui la tenuta e la compilazione del libro degli eventi. Tale funzione deve spettare al trustee e non, invece, all’agente residente, che si ridurrebbe a mero trascrittore delle comunicazioni del trustee. Tra le varie modifiche che toccano l’ufficio dell’agente residente, si menziona l’introduzione per legge del suo onorario, stante la circostanza che i Decreti che istituiscono i tariffari professionali non prevedono nulla al riguardo.
3) Viene introdotta la possibilità – qualora l’atto istitutivo lo preveda – di inserire nell’attestato del trust l’indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno. Si tratta di una modifica significativa in quanto sarà possibile chiedere, qualora lo si rendesse opportuno e necessario, al Registro dei Trust, la certificazione pubblica di tale informazione; si tratta di un’opportunità questa prevista dalla sola legge sammarinese e che ha certamente un suo peso specifico nella valutazione dei professionisti di scegliere la legge sammarinese come legge regolatrice dei Trust di propria istituzione.
4) Introduzione di adempimenti e sanzioni (eventuali) in capo al trustee, in caso di cessazione dell’ufficio dell’agente residente, e finalizzate alla nomina del nuovo agente residente.
5) Infine alcune modifiche volte a ridurre il carico burocratico e a rendere più agevole la gestione dei trust da parte di tutti i soggetti interessati: la omologazione della modalità utilizzata dalla legge sulle società in luogo alla emissione di certificati per attestare il mantenimento delle condizioni soggettive ed oggettive relative all’ufficio di trustee già ricoperto; e la possibilità di richiedere le certificazioni al Registro dei Trust, oltre che per il trustee, anche per l’agente residente.
Queste, in estrema sintesi, le modifiche proposte, rispetto alle quali si è cercato di cogliere la ratio riferita all’esigenza ultima di ammodernamento e maggiore fruibilità dell’istituto che anima il progetto di legge in oggetto. L’auspicio è quello che aggiornamenti di questo tipo – estremamente puntuali e chirurgici nella loro precisione – possano essere continuamente posti all’attenzione delle istituzioni e di questo Consiglio Grande e Generale che, nell’approvazione del progetto di legge in esame, conferisce alla Repubblica di San Marino uno strumento in più per potersi distinguere per il suo ordinamento giuridico, per i suoi istituti e per ogni peculiarità che contribuisce ad affinare la nostra identità di Stato sovrano.
Sds Nicola Renzi
Questo Pdl è approdato già due volte in Aula, tra procedure d’urgenza e non, rimarco che, come il pdl precedente, giace da più di 6 mesi per perfezionare il suo percorso ed è cosa che dovrebbe farci pensare tutti. E’ un pdl che ha visto il contributo di sensibilità diverse, di tecnci del settore ed esponenti politici che si sono spesi per apportare modifiche certamente migliorative. Non risolve in totale la problematica trust e competitività del trust a San Marino, però è una ulteriore e ottima aggiunta a quello che già San Marino può offrire e mi auguro ci sia un ampio consenso. Ultima precisazione: su del proposta comitato tecnico, chiederei di respingere ‘articolo 14 del Pdl che riguarda il tetto per i compensi ai professionisti che curano il trust, potrebbe avere infatti effetti negativi rispetto all’impostazione che avevamo dato. Non ci sono ulteriori emendamenti.
Marco Gatti, Pdcs
Il pdl si inserisce nel percorso iniziato nel 2005 con cui San Marino sta cercando di implementare la normativa in materia di gestione fiduciaria. E’ un’attività importante nel momento in cui si danno le migliori garanzie. Per esempio per chi ha necessità di protezione di soggetti deboli, attraverso il trust, si raggiunge l’attività diretta di garanzie economiche per il soggetto debole, nel discorso del ‘dopo di noi’, oppure può essere uno strumento interessante per attività economiche con possibilità di segretare patrimoni e offre la possibilità di garanzie non aggredibili da terzi. E’ un qualche cosa che, se sviluppato bene, può essere itneressante. I Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja sono tantissimi, la convenzione introduce un concetto che è quello di riconoscimento dell’ordinamento giuridico per Paesi che hanno introdotto la legislazione sul trust. San Marino ha iniziato un percorso nella materia specifica del trust, con la prima legge del 2005, migliorata nel 2010 e ha portato avanti una serie di strumenti che caratterizzano San Marino rispetto altri Paesi. Nel 2012 ha fatto la scelta di istituire la corte dei trust che sviluppa essenzialmente sentenze che dirimano questioni inerenti al trust. E’ una scelta importante che va incentivata e anche migliorata, credo anche la corte abbia necessità di verifica perché possa diventare anche per altri Stati il luogo in cui andare a dirimere eventuali controversie. Il principale scoglio però, per lo sviluppo del trust, credo sia lo scoglio mentale: quando è nato nel 2005 era strumento in cui si credeva poco, si preferiva il mandato fiduciario, il trust era snobbato. Nel 2010 è stato introdotto l’affidamento fiduciario, tuttora poco conosciuto a San Marino. Il mio augurio è che la nostra legge sia maggiormente utilizzata nel nostro territorio, piuttosto che vederla utilizzata fuori di qui.
Roger Zavoli, Rf
Ci accingiamo ad approvare un Pdl che contiene modifiche alla legge vigente sul trust per rendere più efficiente e innovativo questo istituto giuridico creato nel 2005. A nome di Rf non posso che esprimere massima soddisfazione per questa normativa che offre diverse opportunità per San Marino. Il Pdl nasce dall’iniziativa di un gruppo tecnico di professionisti che, insieme alla corte dei Trust, hanno lavorato per rendere più attrattivo questo istituto. Sono convinto questo pdl porterà nuovi vantaggi e opportunità al Paese.
Matteo Ciacci, C10
Queste modifiche alla normativa sul trust possono essere sicuramente agevolanti e utili per arricchire ancora di più la nostra normativa e per poter sviluppare questo settore. Come il registro navale, sono tutti asset che possono creare sviluppo, bisogna crederci e valorizzare questi aspetti e stare attenti di creare il giusto equilibrio tra il nostro ordinamento, la normativa, la corte trust, perchè non si crei una nicchia limitata che possa generare disguidi nel contesto istituzionale. Corte trust, collegio garante e nostro ordinamento devono ragionare in ottica sinergica senza esagerare nell’autonomia. Questa normativa deve valere in tutti i contesti, non per pochi professionisti, in modo che più che una opportunità, diventi una lobby. Si allo sviluppo, no alle lobby di qualcuno. Francesco Mussoni, Pdcs
Come Pdcs siamo assolutamente favorevoli al Pdl che nasce da un approfondito approfondimento. Con questo pdl sono eliminate eccessive lentezze della legge sul trust e si porta lo strumento del trust ad essere affinato. Siamo sicuri che il settore potrà svilupparsi e crescere. Dipenderà molto da come, in qualità di sistema Paese, sapremo tessere rapporti strutturati con organizzazioni economiche e con Paesi che applicano queste norme e da come sapremo far funzionare la corte sul trust. Siamo tra gli unici Paesi ad avere un organo che ha competenza esclusiva ad esprimersi sull’istituzione dei trust, può essere un elemento di grande valore aggiunto. Se vado a istituire atti trust di valore economico importante, con le competenza che ha la corte sammarinese, devo aver fiducia nei confronti del sistema paese, per il lavoro di banche e organismi, è lì che dobbiamo fare il salto di qualità. Piena fiducia alla revisione della normativa, continuiamo ad affinare strumenti che devono affermarsi ancora di più nella cultura del luogo.
Sds Nicola Renzi, replica
Per ringraziare gli intervenuti e per fare mie le riflessioni sollevate: anche sulla nostra corte trust è necessario fare delle riflessioni, per quanto attiene la sua composizione deve essere sempre più di alto livello. Non significa criticare ciò che c’è stato, ma ringraziare per il lavoro già svolto. Il passo che compiamo oggi non è esaustivo ma è una ulteriore riflessione.
Dichiarazioni di Voto
Alessandro Mancini, Ps
Il Ps si astiene in coerenza a quanto fatto in Commissione. Spiace rilevare, nonostante interventi della maggioranza a sostegno del Pdl, abbiamo approvato articoli con appena 21 voti a favore.
Comma 20. Progetto di legge qualificata “Modifica all’articolo 2 della legge 13 aprile 1976 n.12 – Legge che istituisce l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale” (prima lettura)/ respinta procedura d’urgenza con 26 contrari e 17 favorevoli.
Federico Pedini Amati, Mdsi (proponente)
Questo Pdl sottoposto all’Aula da parte Mdsi e Rete riguarda un annoso problema sollevato già a inizio legislatura. Si chiede che vengano riconosciuti i gruppi consiliari ai fini della presenza in ufficio di presidenza- non a livello economico- come risultati all’atto della consultazione elettorale al primo turno e non al ballottaggio. Se un gruppo ha superato lo sbarramento, oggi pari al 3,5%, e arriva a 3 consiglieri, per effetto del primo turno, ma per effetto del ballottaggio Mdsi passa da 3 a 1 consiglier.r E intrepretazione della legge è stata: Mdsi non ha più 3 consiglieri e non ha più valenza di gruppo. Qui perciò si prevede si mantenga la tipologia istituzionale di gruppo.
Ho chiesto ai gruppi di maggioranza, visto che la legge non va in commissione, se danno disponibilità per mettere in votazione il Pdl con procedura d’urgenza.
Leggo la relazione: Il presente progetto di legge intende riconfermare il principio per cui le Commissioni a nomina Consiliare debbano rispecchiare il peso dei gruppi Consiliari per dar modo ad ognuno di essi di portare il proprio contributo. La nostra legge elettorale stabilisce che un gruppo consiliare è composto da un minimo di 3 consiglieri. Il 27 giugno 2018 il Consiglio Grande e Generale aveva approvato la legge qualificata n.2 che stabiliva che i gruppi che avessero ottenuto almeno 3 seggi alle elezioni, ma in seguito al ballottaggio fossero scesi sotto tale soglia, venissero considerati a tutti gli effetti “gruppo Consiliare”. In base a questa impostazione oggi avremmo in Consiglio 3 gruppi Consiliari (MD, PS e PSD) e il gruppo misto composto da 3 Consiglieri. Tuttavia la Legge qualificata n.3 del 3 agosto 2018 ha ulteriormente modificato questa impostazione. Per una svista, all’atto dell’approvazione del nuovo regolamento Consiliare non si è tenuto conto della nuova Legge Qualificata e si è dunque tornati alla versione precedente. In seguito a questa svista non vengono più riconosciuti i Gruppi Consiliari MD, PS e PSD, considerati semplici liste, e tutti i Consiglieri aderenti a tali liste vengono conteggiati all’interno del gruppo misto, che in tal modo risulta composto da 8 Consiglieri. In seguito a questa impostazione, si finisce per favorire i consiglieri che fuoriescono dal gruppo consiliare in cui sono stati eletti, penalizzando proprio quei gruppi consiliari che non registrano defezioni. Si rammenta che al contrario si è sempre prestata grande attenzione ad evitare che possa diventare “conveniente” per qualsiasi consigliere abbandonare il proprio gruppo politico di provenienza. Si consideri inoltre che il gruppo misto, per sua natura (e come chiarito dal nome stesso) è un contenitore in cui aderiscono consiglieri non accomunati da un programma, né necessariamente da un’impostazione comune. Ad esso possono infatti aderire sia membri della maggioranza sia membri dell’opposizione.
Ad oggi il gruppo misto, ad esempio, è composto da 2 Consiglieri aderenti al PS, 2 aderenti al PSD, 1 aderente ad MD, e 3 indipendenti fuoriusciti da SSD, PS e PSD. Nonostante questa disomogeneità, si rischia di stabilire che il gruppo misto abbia uguale peso rispetto a chi ha ricevuto un preciso mandato dagli elettori. Si ritiene dunque opportuno procedere a reintrodurre quanto prima nella normativa sammarinese il principio già espresso nella Legge Qualificata n.2 del 2018, ristabilendo il principio di proporzionalità dell’accesso alle Commissioni e del rispetto dell’esito elettorale.
Roberto Giorgetti, Rf
Mi sembrava si fosse arrivati alla condivisione di fondo sulla specifica istituzione dell’ufficio di presidenza, e si diceva che la questione non doveva andare a toccare finanziamenti dei gruppi, in linea di massimo credo si possa esprimere orientamento favorevole al Pdl. Faccio notare che il titolo del pdl è sbagliato, si modifica un’altra legge rispetto quella indicata,la n.3 del 3 agosto 2018. Sarà meglio correggerlo. Al di là dettagli tecnici, per Rf non ci sono problematiche. Per la procedura d’urgenza, tutti i gruppi hanno fatto presente la necessità di portare aggiustamenti al regolamento consiliare. Se manteniamo l’ambito del suo iter legislativo con la seconda lettura a settembre, potremmo in quel contesto, in maniera concordata, portare anche altri aggiustamenti. Mi sembrerebbe quindi più opportuno mantenere l’iter normale.
Iro Belluzzi, Psd
La svista sul regolamento nasce come frutto del lungo confronto che non ha portato alla migliore norma che regola i lavori del Cgg. Dall’approvazione ad oggi, ci siamo ritrovati in molte sitazioni che invece di rendere pù proficui i lavori in Aula, non hanno fatto altro che rallentarli. Credo però che un anno di tempo dalla sua approvazione sia troppo poco per rivalutare la legge e che strida con la necessità di portare avanti interventi come quelli presentati da Pdl Mdsi-Rete. Si chiede di intervenire su una stortura che stride sulle funzioni dei partiti. Non vedo nulla di male, sarebbe un primo correttivo che nulla ha a che vedere con i correttivi del regolamento. Aspetterei un po’, prima di andare a fare modifiche ‘spot’ interne al regolamento. Questo invece credo sia un intervento urgente di pochi articoli cui può essere concessa la procedura d’urgenza dalla maggioranza. Come Psd mi esprimo per la sua approvazione e per l’approvazione della procedura d’urgenza.
Alessandro Mancini, Ps
Con questo Pdl si chiede di ripristinare la norma che questo parlamento ha approvato non più di un anno e mezzo fa. Poi con le modifiche del regolamento consiliare, per una svista, questa norma di fatto è stata superata. Oggi si chiede semplicemente di approvare una norma che questo parlamento in questa legislatura ha approvato un anno e mezzo fa. La richiesta del collega Pedini, di inserirla in procedura d’urgenza, credo sia più che giusta. Sulle modifiche del regolamento consiliare, condivido la necessità di intervenire, ma spostare tutto a settembre mi sembra riduttivo. Affrontiamo un problema alla volta, oggi risolviamo quello sui gruppi.
Tony Margiotta, Gruppo Misto
Ringrazio i firmatari che con il pdl hanno portato in aula un problema di cui si parla da tempo ma che non si vuole risolvere in maniera tempestiva. Credo anche io ci sia stata distorsione e una svista mentre si stava elaborando il nuovo regolamento consiliare. Non è opportuno interpretare un gruppo misto con peso politico pari a movimenti e partiti importanti, con un numero di consiglieri consistente. E credo anche sia importate e che si dovrebbe trovare, in maniera corretta e tempestiva, una soluzione per le commissioni. Il problema si è risolto infatti per le commissioni permanenti, per le altre, a nostro avviso, una interpretazione non corretta ha creato stallo. Anche noi siamo per la procedura d’urgenza.
Matteo Ciacci, C10
E’ corretta l’esigenza di andare a modificare la legge. La modifica deve essere apportata, corretto è che un gruppo consiliare sia rappresentato in Udp, mentre sulla suddivisione del compenso ci deve essere distinzione. Sulla procedura d’urgenza stavamo ragionando di approfittare di questa norma per produrre modifiche al regolamento consiliare, norme altrettanto urgenti. Da parte nostra, siamo favorevoli alla proposta di modifica, con distinzione sulla spartizione economica. La riteniamo priorità, tanto che siamo disponibili a inserirla nel Consiglio di settembre integrata con altre modifiche del regolamento.
Roberto Ciavatta, Rete
Perchè chiediamo procedura d’urgenza? Perché urgente e necessario è intervenire su una legge approvata un anno e mezzo fa, poi per svista, un mese e mezzo dopo, non ci si è resi conto che con il regolamento si tornava indietro. Una legge qualificata che aveva visto l’ok di tutta l’Aula è stata implicitamente abrogata. Dobbiamo poi evitare che chi esce dal gruppo abbia vantaggi nell’entrare nel gruppo misto- non per una questione punitiva, ma con il regolamento invece è avvenuto proprio questo. Chi è uscito dal gruppo in cui era in lista, oggi si ritrova automaticamente in un gruppo misto che si ritrova automaticamente seconda forza di opposizione, questo il guazzabuglio introdotto con il regolamento, uno dei tanti. Mi auguro sia corretto ora, non a settembre.
Alessandro Cardelli, Pdcs
La proposta avanzata da Mdsi è condivisibile, è un problema affrontato in Udp ma mai si è giunti a una deliberazione. Credo anche io il pdl sia da votare in procedura d’urgenza, ma ritengo ci siano tanti altri aspetti da trattare dal regolamento, Questo è prioritario, da domani si passi ad affrontare altri aspetti.
Giuseppe Maria Morganti, Ssd
Pedini Amati ha molte ragioni nel sostenere le richieste contenute nel Pdl, è naturale che un gruppo che ha superato lo sbarramento abbia tutti i diritti di essere rappresentato pienamente e non per rimbalzo nell’udP. Siamo d’accordo che questo provvedimento debba trovare corso, ma non ci aspettavamo la richiesta di procedura d’urgenza, se no ci saremmo attivati per intervenire su tutti gli aspetti del regolamento che riguardano piccole i grandi distorsioni. Vorremo approfittare di questo pdl per intervenire su questa materia. E concordare all’interno dell’Aula di affrontare altre distorsioni, impegno potrebbe essere di assumerci già da oggi di mettere in seconda lettura questa legge ai primi punti del prossimo Cgg.
Comma 21. Progetto di legge “Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)/ seconda lettura. Dibattito in corso.
Vanessa d’Ambrosio, Ssd, relatore di maggioranza
Nella seduta dell’8 maggio scorso, la Commissione consiliare permanente I ha discusso, analizzato e votato il Pdl “Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)”. L’impostazione del Pdl mira a un adeguamento della normativa in materia di cittadinanza, tenendo presente le peculiarità e l’estensione territoriale della Repubblica di San Marino. Al presente Pdl sono stati portati diversi emendamenti, sia da parte della maggioranza sia dell’opposizione, per andare a integrare anche la parte relativa alla cittadinanza per naturalizzazione. Sottolineo che il presente Pdl ha tenuto conto sia della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal presidente della Consulta dei sammarinesi all’Estero, con dovuti approfondimenti e integrazioni, e di alcune richieste presenti nella proposta legislativa del Comites, anch’essa in discussione in Commissione. (…) Con emendamento all’articolo 2 proposto dalla maggioranza, la Commissione ha approvato la possibilità del richiedente l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione di poter fare domanda nei casi lo stesso abbia dimorato in maniera effettiva in Repubblica per almeno 20 anni, abbassando quindi di 5 il periodo. L’articolo 3 è stato oggetto di un approfondimento particolare da parte dei commissari, il tema è quello della rinuncia della cittadinanza d’origine dei soggetti che fanno domanda di naturalizzazione. Le posizioni in questo seso sono diverse e il confronto si è basato principalmente su una difficoltà che più volte si è presentata concernente l’impossibilità della persona naturalizzata di completare il processo di rinuncia entro i termini di 12 mesi. La soluzione che si è trovata è quella di mantenere l’obbligo alla rinuncia ma di dare una finestra temporale più lunga, questa proroga è fissata a 5 anni ed è facoltà dell’ufficiale di Stato civile e non più del Udp del Cgg e poi del congresso d Stato. (….)
Per concludere, il tema della cittadinanza in Repubblica è sempre stato molto sensibile e sentito. Il dibattito in Commissione è stato proficuo e molto partecipato da parte di tutti i commissari e si è cercato di trovare punti di accordo tra tutti, anche se non è poi stato possibile tradurlo nel risultato delle votazioni.
Teodoro Lonfernini, Pdcs, relatore di minoranza
Il dibattito in Commissione della legge è nato sulla base di una precedente proposta di iniziativa popolare presentata allo scopo di modificare la legge sulla cittadinanza; proposta che ha posto al centro un tema da sempre molto sentito dalla popolazione, particolarmente “gelosa”, a ragion veduta, della conservazione della propria identità nazionale, per cui, il dibattito, è particolarmente delicato in quanto tocca sentite e diverse sensibilità nella popolazione per un Paese che può vantare più di 1700 anni di storia; Paese enclave confinante in ogni latitudine con un Paese ben più grande e molto influenzante nelle scelte adottate dalla stessa Repubblica.
Negli anni abbiamo vissuto una affermazione di nuove possibilità per assumere la residenza sammarinese, e gli interventi legislativi hanno portato ad un abbassamento dei criteri per la concessione delle residenze; credo che dovremmo interrogarci se è giusto l’abbassamento anche per la cittadinanza, anzi riteniamo che quell’abbassamento possa dequalificare pericolosamente il senso vero e proprio dello status di cittadino. Nella passata legislatura è stata fatta una riforma importante in tema di cittadinanza: la legge 38/2016 ha modificato sostanzialmente la 114 del 2000, introducendo, qualora il soggetto abbia i requisiti, il principio dell’automatismo basato sul concetto di dimora continuativa, che recepisce le indicazioni degli organismi internazionali.
Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico Cristiano, da sempre impegnato su questo tema, ha depositato emendamenti modificativi alla legge di iniziativa popolare in particolare agli articoli che riguardavano il mantenimento dei 25 anni di dimora effettiva in territorio per ottenere la naturalizzazione e 15 anni per il coniuge di cittadino/a sammarinese ma, crediamo che, prima di procedere a modifiche così rilevanti in tema di cittadinanza, sarebbe necessario approfondire la materia maggiormente, prestando anche attenzione al percorso di avvicinamento all’Unione Europea che San Marino ha già avviato ed adeguando, qualora fossero necessarie, eventuali modifiche normative alle scelte che l’Accordo con l’U.E. comporterà. Sarebbe bene, riflettere sul fatto di attendere se la nostra eventuale aggregazione, associazione o integrazione alla Unione Europea prenda anche in esame, oltre alla libertà di circolazione delle merci e delle persone, anche il problema relativo alla residenza ed alla cittadinanza di coloro che intendono instaurare il centro dei propri interessi in uno dei Paesi dell’Unione: non è una considerazione di poco conto. Non possiamo sicuramente permetterei un paragone con altri piccoli Stati d’Europa come ad esempio il Lussemburgo (Paese cofondatore della U.E.) che ha legiferato di recente la materia e che prevede un requisito di 7 anni di permanenza nel paese per ottenere la cittadinanza; non possiamo permetterei quel paragone in quanto noi siamo un microstato per cui, oserei dire quasi unico dopo Monaco, che è tra le altre cose, un protettorato puro; la nostra è una realtà territoriale di 61 kmq e quindi limitatissima rispetto a realtà che possono contare anche sotto il profilo territoriale, di dimensioni decisamente più coerenti verso una logica pienamente inclusiva da un punto di vista residenziale anche attraverso l’acquisizione della cittadinanza, per cui, la cautela deve essere obbligata.
Ad oggi, riteniamo che questo progetto legislativo, avrebbe dovuto vivere un dibattito di più ampio respiro e con più attenzione e tempo verso quelle sensibilità da osservare nei confronti di tutti i cittadini. Per concludere questa breve relazione, Eccellenze e Colleghi Consiglieri, mentre da una parte siamo disponibili ad un confronto su possibili soluzioni (vedi per esempio ciò che riguardava la legge di iniziativa popolare prima citata), comprensiva della eliminazione della rinuncia di cittadinanza d’origine per i nuovi cittadini sammarinesi, anche e soprattutto per una ragione di uguaglianza fra tutti i cittadini, dall’altra, siamo fermamente convinti del mantenimento del tempo quale requisito essenziale (25 anni) per l’acquisizione dello “status” di cittadino. Pur salvaguardando le nostre peculiarità, la nostra sammarinesità, che ci ha guidato nei secoli, oggi dovremmo fare piccoli passi in avanti e riconoscere un diritto anche a coloro che da armi vivono nel nostro territorio, adeguando su alcuni aspetti sopra menzionati, il nostro ordinamento agli altri stati europei.
Auspichiamo dunque che ci possa essere in futuro, su temi così importanti, un confronto maggiore e positivo tra tutte le forze politiche, perchè il valore della cittadinanza, soprattutto per una piccola comunità come la nostra, non possa essere dequalificato da un lavoro legislativo superficiale, come riteniamo in questo caso, non dimenticando che il pdl che ha generato questa ulteriore proposta legislativa è stato bocciato dalla maggioranza, per cui si poteva dedicare più tempo al confronto con le parti istituzionali, ma soprattutto con la cittadinanza. Anche alla luce di queste riflessioni, riteniamo sia necessario procedere a un approfondimento della proposta allo scopo di avviare tutte le verifiche utili e necessarie per concludere l’iter legislativo, senza escludere ogni possibilità di soluzioni.
Guerrino Zanotti, Sds Affari Interni
Il Pdl in seconda lettura, che ha fatto un passaggio abbastanza dibattuto ed è stato emendato all’interno della commissione uno, prende origine e spunto da quelle che sono le istanze che sono state sollecitate a più riprese da sammarinesi residenti all’estero attraverso la Consulta. Cerca di dare risposte tecniche, pur nella salvaguardia della peculiarità delle dimensioni ridotte territoriali del nostro Paese e del rapporto tra cittadinanza residente e dei residenti all’estero. La Consulta ha sollecitato me e il Sds Renzi affinchè si arrivi a una modifica delle modalità di espressione del voto, con possibilità di farlo attraverso le rappresentanze consolari e le ambasciate. Prima di arrivare a ciò, credo sia necessario rivedere profondamente la normativa che regola l’elezione di questo Cgg, con vede un rapporto anomalo di residenti e non che condizionerebbe in modo pesante l’andamento della tornata elettorale. anche quella richiesta faceva parte del pacchetto di richieste della Consulta, ma la Segreteria ha ritenuto di non procedere ad implementarlo nelle proposte di questo Pdl. D’Ambrosio ha ricordato gli interventi previsti: l’aumento del termine previsto per i figli per il mantenimento della cittadinanza sammarinese, l’introduzione del diritto di assumere cittadinanza sammarinese di chi nasce all’interno della Repubblica e nei primi 18 anni risiede in Repubblica-cosa che era stata eliminata. E’ stato ampliato di 12 mesi il termine per la rinuncia della cittadinanza originaria per chi fa istanza di naturalizzazione, in caso di difficoltà nel paese di origine ad ottenere la rinuncia. Si è ritenuto di non dover più fare il passaggio attraverso l’Udp, ma dando mandato allo Stato civile. Ci sono poi interventi per eliminare i passaggi burocratici e formali. Questo Pdl è arrivato in aula in concomitanza con i Pdl di iniziativa popolare voluti dal Comites, che richiedevano l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria e la riduzione degli anni di residenza per la naturalizzazione. Si è in qualche modo accolta la richiesta e si sono introdotti emendamenti per l’accoglimento in parte di quelle proposte. Ci si riferisce ad anni di residenza, passati da 25 a 20, per accedere alla naturalizzazione, la riduzione del numero di anni di matrimonio, che da 15 passano a 10. Infine sull’abrogazione dell’obbligo alla rinuncia della cittadinanza in qualche modo si è scelta una soluzione che prende tempo, le sensibilità qui sono state trasversali, in sintesi si prolunga termine da 1 a 5 anni per la rinuncia della cittadinanza originaria.
Repubblica di San Marino, 29 Luglio 2019/02