Gestione del Servizio Idrico Integrato, la Segreteria Territorio fa chiarezza
San Marino. La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo, intende fare chiarezza riguardo ai contenuti del dibattito consiliare tenutosi in data 19 febbraio u.s. in merito alla ratifica del Decreto Legge 28 dicembre 2018 n.181, “Proroga dei termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 5 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 introdotto dall’articolo 4 del Decreto Delegato n. 16/2017”.
Si rileva che il Regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato n. 1 del 22 gennaio 2019, è stato emesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell’art. 13 della Legge Qualificata n.186/2005. L’emissione di tale Regolamento è prevista dal Decreto Delegato n.44/2012, “Codice Ambientale”, e solo grazie all’impegno profuso dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è stato possibile elaborarlo e portarlo a compimento. Si evidenzia inoltre come il precedente regolamento per la Gestione del Servizio Idrico, oggi superato, risalisse al 1982 per cui, non si è potuto impostare il lavoro del nuovo regolamento basandosi su una base consolidata essendo stato completamente trasformato ex novo l’impianto normativo vigente da considerarsi ormai obsoleto. Si tratta pertanto di un obiettivo raggiunto della massima importanza.
Il Decreto Legge n.181/2018 appena ratificato, consiste esclusivamente in 2 articoli aventi l’unico obiettivo di prorogare i termini previsti dal Codice Ambientale per l’adozione del nuovo regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato e di conseguenza abrogare il vecchio. Per quanto attiene alla tariffa ambientale si rileva che essa è stata istituita dall’art.95 del Decreto Delegato n.44/2012, “Codice Ambientale” e che le relative entità nonché le maggiorazioni sulla tariffa base possono essere deliberate esclusivamente dall’Autorità di Regolazione per il Servizi Pubblici e l’Energia. Tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione propria ai sensi dell’art.7 della legge 20 novembre 2001 n.120 e del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.99.
Il Gestore non ha pertanto alcuna autonomia in merito alla determinazione delle tariffe, ma si limita esclusivamente ad applicarle.
Per quanto attiene al metodo di fatturazione si fa notare che, all’art.18 del Regolamento n.1/2019, è prevista sia la periodicità della fatturazione nonché la riserva di modifica della stessa da parte del gestore con obbligo di relativa comunicazione scritta agli utenti. Eventuali modifiche delle tariffe sono invece comunicate mediante pubblicazione sul sito web del gestore, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del medesimo Regolamento. Gli emendamenti presentati a riguardo dei suddetti aspetti denotano pertanto anche la mancata cognizione e presa visione dei contenuti della norma da parte dei presentatori degli emendamenti stessi.
Si conclude che tutti gli emendamenti presentati, discussi e votati, non avendo alcuna attinenza con il Decreto Legge oggetto di ratifica, non dovessero ritenersi accettabili al momento della presentazione e fatti oggetto di dibattito all’interno del comma sul Decreto Legge. Le forze di opposizione, nel caso, sono invitate a presentare proposte di modifica al “Codice Ambientale” e non al D.L. n.181/2018 né al Regolamento appena promulgato.
Il Segretario di Stato Augusto Michelotti