Economia e Lavoro

San Marino. CSU su congedo speciale retribuito: illegittima l’esclusione dei cittadini sammarinesi che lavorano sul Titano e risiedono fuori territorio

Una vittoria importante per i diritti dei lavoratori e delle famiglie. CSdL e CDLS esprimono soddisfazione per la sentenza n. 3 del 9 settembre 2026, con la quale il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’esclusione dal congedo speciale retribuito dei genitori cittadini sammarinesi che lavorano come dipendenti a San Marino, per il solo fatto che risiedono all’estero insieme al figlio.

La sentenza e i suoi effetti sono stati oggetto della conferenza stampa di questa mattina presso la sala riunioni CSU, in cui sono intervenuti i Segretari Generali Enzo Merlini (CSdL) e Milena Frulli (CDLS), unitamente all’Avv. Gianna Burgagni.

La vicenda riguarda una famiglia sammarinese residente in Italia, con entrambi i genitori occupati a San Marino e un bambino affetto da una gravissima patologia. I genitori avevano già usufruito del congedo previsto dalla normativa del 2018. L’articolo 28 della Legge n. 129/2022 ha però subordinato l’accesso alla prestazione alla residenza in territorio sia dei genitori sia del figlio, determinando il diniego dell’ISS alla prosecuzione del beneficio.

Le proteste della Centrale Sindacale Unitaria contro questa esclusione non avevano ricevuto ascolto. È stato quindi necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. L’Avv. Gianna Burgagni, incaricata dalla famiglia con il patrocinio della CSU, ha sollevato fin dall’inizio la questione di legittimità costituzionale, il cui esame è stato rimandato alla chiusura dell’istruttoria. A quel punto, il Commissario della Legge ha rimesso la questione al Collegio Garante.

Lavorare e contribuire a San Marino, senza poter accedere al congedo né sul Titano né in Italia: questo era il vuoto di tutela denunciato. Nel corso della controversia era stata prospettata la possibilità di rivolgersi agli istituti italiani. L’INPS, interpellato, aveva però comunicato la propria incompetenza a erogare la prestazione, in quanto strettamente connessa al rapporto di lavoro, instaurato a San Marino. La residenza in Italia, dunque, non poteva assicurare alla famiglia una tutela alternativa. Il Collegio ha riconosciuto che questa esclusione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti. A parità delle altre condizioni previste dalla legge, il genitore sammarinese che lavora nella Repubblica e risiede oltre confine si trova, rispetto alla finalità del congedo, in una situazione sostanzialmente comparabile a quella del genitore residente.

In entrambi i casi esistono un rapporto di lavoro radicato a San Marino, l’assoggettamento al sistema contributivo e la medesima necessità di assistere un figlio gravemente malato, potendo quindi in egual misura assentarsi temporaneamente dal lavoro senza perdere la tutela economica. La sentenza chiarisce inoltre che le esigenze di bilancio non possono giustificare, in questa situazione, un’esclusione automatica e insuperabile fondata soltanto sulla residenza. Il congedo serve infatti a rendere possibile la cura del minore, tutelando al tempo stesso la posizione lavorativa ed economica del genitore che lo assiste.

Gli ulteriori motivi sollevati, relativi al diritto alla sicurezza sociale e alle garanzie convenzionali e sovranazionali richiamate dalla difesa, sono stati dichiarati assorbiti: il Collegio, in pratica, avendo già accolto la questione sulla base del principio di uguaglianza per i cittadini sammarinesi, non si è pronunciato su di essi. La decisione non rimuove quindi l’ostacolo della residenza per tutti gli altri lavoratori frontalieri. Spetta inoltre al Giudice della causa verificare gli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del congedo.

È un risultato importante, ma il nostro impegno prosegue. Come ampiamente documentato dagli atti di causa, a nostro avviso la legge sammarinese viola anche i principi di reciprocità delle prestazioni sociali, oltre che di effettività e tutela dei lavoratori ovunque residenti, richiamati dalle Convenzioni internazionali, oltre che dalle Direttive Europee espressamente citate dalla stessa legge.

Invitiamo pertanto i lavoratori frontalieri ai quali siano stati negati congedi o permessi di assistenza per ragioni legate alla residenza a rivolgersi ai nostri uffici. Saranno esaminate le singole situazioni, anche rispetto alle misure introdotte dalla Legge n. 141/2026. Per la CSU, tutti coloro che lavorano a San Marino e hanno bisogno di assistere un familiare non devono trovarsi privi di tutela per il solo fatto di vivere oltre confine, senza poter ottenere una prestazione corrispondente nello Stato di residenza. Siamo quindi disponibili a sostenere una causa pilota, previa verifica delle condizioni e dei presupposti giuridici.

Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, informato della sentenza, ha manifestato disponibilità ad intervenire sulla Legge n. 141/2026 per le disposizioni che continuano a escludere cittadini sammarinesi residenti in Italia e occupati nella Repubblica. Chiediamo che questa disponibilità si traduca in un intervento concreto e tempestivo e che venga affrontata anche la tutela degli altri frontalieri. Una pronuncia così significativa deve essere l’occasione per correggere le esclusioni e garantire risposte effettive ai lavoratori e alle famiglie che affrontano situazioni di particolare difficoltà.

CSU