Banca Cis, il Commissario spiega le modalità del blocco dei pagamenti
San Marino. Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta da Banca Cis.
Il Commissario Straordinario di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese SpA., in A.S.,
COMUNICA E PRECISA
con riguardo al provvedimento di sospensione dei pagamenti adottati in data odierna da Banca Centrale su richiesta del sottoscritto Commissario Straordinario, che:
1) l’eventuale mancato pagamento di assegni bancari pervenuti a far tempo dalla data odierna, non sarà causa di elevazione del protesto in danno dell’emittente;
2) la sospensione dei pagamenti non si applica alle somme depositate o comunque pervenute alla Banca e accreditate sui conti di deposito della clientela dalla data odierna. Tali somme e tali accreditamenti, pertanto, potranno essere integralmente utilizzati dai Clienti interessati;
3) a breve, non appena stabilizzata la situazione della Banca, il sottoscritto Commissario Straordinario potrà chiedere alla Banca Centrale l’autorizzazione a dare corso a richieste di prelevamento di contante e/o disposizioni di pagamento da parte dei depositanti, al di fuori delle fattispecie di cui al punto precedente, al fine di contribuire, nel periodo della sospensione, al soddisfacimento dei bisogni essenziali ed indifferibili della persona e dell’impresa, nei limiti attualmente previsti dal decreto legge n. 186/2011;
4) il Commissario Straordinario si avvarrà tempestivamente delle ulteriori facoltà previste nel menzionato decreto legge n. 186/2011, sempre in funzione di attenuare gli effetti del provvedimento di sospensione dei pagamenti, non appena se ne siano verificati i presupposti giustificativi;
5) il Commissario Straordinario ricorda infine che per effetto del menzionato decreto legge n. 186/2011 i Clienti che a causa dell’intervenuta sospensione dei pagamenti non potessero fare fronte al pagamento di debiti verso la Pubblica Amministrazione Allargata o verso imprese finanziarie sammarinesi (rate mutuo/prestiti, canoni di leasing, premi assicurativi, ecc.), pur avendone la disponibilità sui conti che avessero subito gli effetti della sospensione, avranno diritto di avvalersi della MORATORIA sui detti debiti, per un periodo corrispondente all’intera durata del periodo di sospensione dei pagamenti, senza applicazione di penali, clausole risolutive, interessi di mora, sovrattasse, interruzioni nell’utenza di pubblici servizi e forniture energetiche, o altre misure di natura o effetto sanzionatorio. Si raccomanda a tale scopo l’osservanza delle modalità informative previste dall’art. 2 nel menzionato decreto legislativo.