Economia e Lavoro

Anche la Repubblica di San Marino mette uno stop al contante

Giochi del Titano

San Marino.  Daniele Bartolucci su Fixing.

La Segreteria alle Finanze, nell’intento di “portare sinteticamente a conoscenza della cittadinanza alcune delle principali novità introdotte a modifica della Legge 92/2008”, ricorda tutte le novità per cittadini, imprese e professionisti.

CONTANTE SÌ, MA SOLO FINO A UNA CERTA CIFRA. Il denaro contante è da sempre un cruccio per le autorità fiscali di tutti i Paesi, basti pensare alle querelle scaturite dall’innalzamento o dall’abbassamento della soglia in Italia. Una cosa che a San Marino fino ad oggi non era mai stata oggetto di così tanta attenzione, ma nel contesto internazionale su cui il Titano vuole operare (GAFI e OCSE) non è per niente ininfluente. E così, “a partire dal 1° gennaio 2018 il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di una banca”.

ASSEGNI: LIMITI E NUOVE MODALITÀ. Come annunciato, “a partire dal 1° gennaio 2018 gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a 10.000 euro, devono indicare il nome e cognome o la denominazione sociale del beneficiario”, ma anche la clausola “non trasferibile”. Una stretta importante, quindi su questo tipo di titoli al portatore, che evidentemente senza limiti e indicazioni precise potrebbero essere utilizzati in maniera distorta se non illegale. Dal 1° gennaio, saranno illegali, senza più alcun dubbio, così come le transazioni superiori ai 10mila euro non tracciabili.

VERRANNO REGISTRATI I TITOLARI EFFETTIVI. Un’altra novità importante e, per San Marino, anche epocale, è l’evidenza dei titolari effettivi. “Tutte le società, i trustee le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica”, spiega infatti la Segreteria di Stato alle Finanze, “dovranno acquisire e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi (e fornirle ad esempio a banche, professionisti, mediatori immobiliari, ecc. per agevolare l’adempimento dei loro degli obblighi di adeguata verifica)”. Tali informazioni “sono acquisite, a cura degli amministratori che devono richiedere ai soci informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva”. Ovviamente, avverte la Segreteria, “se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili”.

Riguardo al registro dei titolari effettivi, la Segreteria spiega che “tutte le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, dovranno comunicare entro 6 mesi dalla costituzione del registro le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato”. In particolare, “la comunicazione avverrà per via cartacea o telematica all’Ufficio Industria che impartirà apposite disposizioni (un medesimo registro verrà tenuto dall’Ufficio Registro dei Trust per quanto attiene agli adempimenti dei trustee)”. Inoltre “la comunicazione potrà avvenire anche attraverso l’ausilio tecnico di professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti”. Se ciò non dovesse avvenire, le conseguenze sono pesanti. Sono previste infatti delle sanzioni, ma anche il penale: “La mancata comunicazione del titolare effettivo all’Ufficio Industria (o all’Ufficio Registro dei Trust) comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 ad € 10.000”. Mentre “la comunicazione intenzionale di un titolare effettivo falso (oppure mancata indicazione di tutti i titolari effettivi) costituisce reato al pari delle false/omesse dichiarazioni rilasciate in banca o ai professionisti o comunque ai soggetti tenuti a svolgere adeguata verifica della clientela”. Infine, logicamente, “i titolari effettivi dovranno essere, nel tempo, eventualmente aggiornati (ad esempio per cessione quote societarie) e in questo caso il termine per la comunicazione al registro è di un mese”.

LE ALTRE CATEGORIE COINVOLTE DALLE NORME. Oltre ai soggetti finanziari e ai professionisti, sono sottoposti alla normativa antiriciclaggio anche altri operatori economici. In primis i prestatori di servizi relativi a società o trust. Quindi tutti i Confidi, gli agenti immobiliari, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco. Ovviamente anche tutti i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori. Ma anche tutti i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi, per i quali “è stato precisato”, spiega la Segreteria alle Finanze, “che nel concetto di preziosi rientrano gli orologi di elevato standing di importo singolo superiore ad euro 2.000, mentre è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento”.

Tra i soggetti obbligati figurano inoltre le casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche. Ma anche “le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti” e “le società di servizi che svolgono l’attività di supporto ai professionisti”. Tutti questi operatori “avranno inoltre l’obbligo di registrarsi presso l’AIF dopo l’istituzione del registro e mantenere rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali (per professionisti e ditte individuali).

CRS E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI OCSE. Dal 1 gennaio 2018 saranno ben 100 i Paesi che adotteranno il SIA, ovvero lo scambio automatico delle informazioni secondo lo standard OCSE. E tra questi c’è anche la Svizzera, che si è presa un anno di “riflessione” più degli altri, ma che non potrà giocare di melina ancora una volta. San Marino, va ricordato, è tra i Paesi virtuosi, invece, avendo accettato tale standard già dal 2017, come 56 altri Paesi, chiamati “early adopters”.

La tempistica però non deve trarre in inganno, perché la vera “raccolta” è già iniziata: se infatti dal 30 settembre del 2017 sono scattate le prime comunicazioni tra gli “early adopters” per le annualità di imposta 2016 sui conti e depositi appunto detenuti dal 1° gennaio 2016. Per tutti gli altri Paesi, i cosiddetti “Fast followers”, invece la scadenza per la comunicazione sarà il 30 settembre 2018, ma è bene evidenziare che la decorrenza della raccolta delle informazioni era già fissata al 1° gennaio del 2017. Quindi, in pratica, bisognerà cambiare anche l’agenda dei giornalisti: la fine del segreto bancario è avvenuta un anno fa, ma ancora i dati reali non ci sono e non sono stati scambiati tra tutti i Paesi aderenti.

Scambio automatico: cosa e come Lo scambio automatico di informazioni è un meccanismo che consente alle autorità fiscali degli Stati di inviarsi dati relativi ai contribuenti residenti. Si tratta di una procedura amministrativa che non richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria e che prescinde dall’esistenza di un’indagine della magistratura. E uno degli elementi salienti del SIA risiede nel fatto che come oggetto di segnalazione non sono solo i titolari diretti dei rapporti finanziari, ma anche i titolari effettivi (Bo, Beneficial Owner) delle società, trust o altri enti che detengano tali conti (si veda l’articolo a fianco, ndr). Questo passaggio, contenuto anche nelle disposizioni internazionali antiriciclaggio (Gafi), dovrebbe quindi consentire di svelare eventuali strutture basate sull’interposizione di soggetti opachi.

Le informazioni raccolte sono: il numero di conto, il codice fiscale (cosiddetto Tin, Tax identification number), nome, cognome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero detentori di un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza, tutti i tipi di redditi da capitale, i redditi da attività finanziarie, nonché il saldo del conto.

La raccolta dei dati riguarderà sia le persone fisiche che quelle giuridiche e verranno coinvolti sia gli istituti bancari che le assicurazioni, ma anche le società di intermediazione mobiliare (Sim) e le società di gestione del risparmio (Sgr), le società fiduciarie, gli istituti di moneta elettronica e le società emittenti carte di credito, oltre come detto ai i trust. Saranno queste strutture a inoltrare le informazioni con cadenza annuale all’amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza, la quale poi trasmetterà automaticamente i dati ricevuti all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner aderente al CRS.

CRS: il gruppo di lavoro sammarinese Nell’ambito delle iniziative internazionali di cooperazione nella lotta all’evasione fiscale, l’OCSE ha tra l’altro predisposto e adottato uno standard globale (Automatic Exchange of Information – AEOI), definito Common Reporting Standard (CRS), che prevede lo scambio automatico annuale tra Autorità Competenti di informazioni finanziarie. “Di conseguenza”, spiega una nota della Segreteria alle Finanze, “è stato istituito un Gruppo di lavoro che si occupa dell’implementazione di detto standard. Questo Gruppo, a cui partecipano figure apicali delle Amministrazioni Fiscali e delle Autorità Competenti coinvolte, si riunisce con cadenza periodica al fine di verificare i progressi raggiunti dalle singole giurisdizioni, fornendo anche supporto e indicazioni per l’adeguamento allo standard.

L’impatto del CRS è esteso a numerosi paesi e più di 100 di essi sono impegnati ad adempiere alle regole dello standard internazionale finalizzato allo scambio automatico delle informazioni finanziarie in relazione a persone fisiche ed entità fiscalmente residenti all’estero”.

Daniele Bartolucci