Consiglio Grande e Generale: report integrale della seduta di mercoledì 9 settembre
Consiglio Grande e Generale – sessione 7-8-9-15-16-17-18-21-22-23 settembre 2026
Mercoledì 9 settembre 2026, mattina
Mercoledì 9 settembre 2026 i lavori del Consiglio Grande e Generale hanno al centro l’esame dell’articolato relativo alla legge a sostegno della famiglia e sul contrasto alla denatalità.
Sull’articolo 3, dedicato alle lavoratrici autonome, Gaetano Troina (D-ML) apprezza il miglioramento dell’indennità ma osserva che “gli interventi in favore dei lavoratori autonomi sono veramente troppo pochi”. Il Segretario Stefano Canti spiega che la norma punta soprattutto a tutelare chi ha avviato l’attività da meno di tre anni. Con l’articolo 4 viene introdotta la possibilità per madre e padre di usufruire contemporaneamente dei periodi di astensione: Miriam Farinelli (RF) giudica positivamente il rafforzamento del ruolo paterno e il sostegno alla madre. L’articolo 5 interviene invece sulle indennità, garantendo una soglia minima anche alle lavoratrici part-time.
L’articolo 6 introduce una delle novità più significative della riforma: il sostegno economico alla maternità viene esteso anche alle donne che non lavorano e non percepiscono ammortizzatori sociali. Alle residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario viene riconosciuta, per un massimo di 150 giorni, un’indennità pari all’80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria. Il punto centrale è dunque l’allargamento della tutela oltre il rapporto di lavoro: la maternità viene sostenuta economicamente anche quando la donna è priva di occupazione. La misura raccoglie un consenso trasversale. Miriam Farinelli (RF) la definisce un sostegno economico “di fondamentale importanza”, mentre Guerrino Zanotti (Libera) sottolinea che l’indennità viene parificata a quella prevista per le lavoratrici per i cinque mesi della maternità, parlando di “un segnale che noi riteniamo assolutamente positivo”. Gian Nicola Berti (AR) considera invece la novità un primo passo, auspicando in futuro un periodo di sostegno più lungo: “Credo che la maternità vada posta al primo posto tra quelli che sono gli interessi da perseguire da parte dello Stato”. Aida Maria Adele Selva (PDCS) evidenzia il cambio di mentalità alla base della norma, che riconosce il valore della maternità e della genitorialità, mentre Antonella Mularoni (RF) parla di “un segnale nella buona direzione”, perché afferma il principio che la maternità debba essere tutelata e sostenuta economicamente anche per le donne che non lavorano e non hanno redditi.
Sull’articolo 7, che modifica l’articolo 13 della legge 129/2022, il confronto si concentra sul congedo di paternità, che passa da 10 a 20 giorni retribuiti, utilizzabili entro il primo anno dalla nascita e riconosciuti anche in caso di natimortalità. Repubblica Futura chiede però di andare oltre: Miriam Farinelli (RF) ricorda che il gruppo aveva proposto un periodo più lungo e solleva dubbi sulla seconda parte del congedo; Antonella Mularoni (RF) osserva che “si poteva avere più coraggio”, mentre Enrico Carattoni (RF) ricorda la proposta di estenderlo a 90 giorni e critica l’assenza di tutele analoghe per i lavoratori autonomi. Canti interviene quindi per chiarire un punto centrale: i 20 giorni spettano comunque al padre, mentre l’accordo con il datore di lavoro riguarda i secondi 10 soltanto quando vengono frazionati a ore. Giulia Muratori (Libera) considera il raddoppio un risultato positivo, anche se migliorabile in futuro, mentre Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS) sottolinea l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e il sostegno di entrambe le figure genitoriali.
Sull’articolo 8, che modifica l’articolo 14 della legge 129/2022, il focus riguarda invece il tema del congedo parentale, che viene rafforzato sia sul piano economico sia sul riconoscimento della carriera. Le indennità vengono raddoppiate rispetto alla legge del 2022, con percentuali dell’80%, 40% e 20% e l’introduzione di soglie minime; un emendamento chiarisce inoltre che le percentuali spettano anche quando il congedo viene interrotto per rientrare al lavoro e poi ripreso. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il punto che accende maggiormente il dibattito riguarda proprio il riconoscimento dei periodi di congedo ai fini della progressione di carriera. Sara Conti (RF), pur dichiarandosi favorevole all’articolo, pone il dubbio che possa crearsi “una discriminazione al contrario tra donne”, penalizzando chi non ha figli e continua a lavorare. Guerrino Zanotti (Libera) respinge questa lettura e sottolinea che la norma serve invece a superare la discriminazione finora subita dalle madri. Giulia Muratori (Libera) ribadisce che il suo gruppo ha “fortemente voluto e fortemente sostenuto” la misura, “proprio perché riteniamo che una donna lavoratrice che diventa madre non debba rinunciare alla sua carriera”. Andrea Ugolini (PDCS) riconosce che il tema era già emerso in Commissione, ma ricorda che in passato alcune lavoratrici hanno perso incarichi e stabilizzazioni proprio a causa della maternità.
Sull’emendamento aggiuntivo 10-bis, che introduce l’articolo 19-bis nella legge 129/2022, il confronto riguarda il nuovo sostegno economico alle studentesse madri non lavoratrici, iscritte alle scuole superiori o all’università: l’indennità può arrivare fino a 18 mesi, 24 in caso di parto plurimo, con 1.500 euro mensili nei primi tre mesi, 1.000 fino al primo anno e 500 fino ai 18 mesi, a determinate condizioni. La misura raccoglie un consenso trasversale. Miriam Farinelli (RF) la considera “una cosa estremamente positiva” perché permette alle giovani madri di proseguire più serenamente gli studi, mentre Carlotta Andruccioli (D-ML) sottolinea l’importanza di evitare che una giovane debba scegliere tra maternità e percorso scolastico. Matteo Casali (RF) condivide l’intervento, ma pone il tema della possibile differenza di trattamento rispetto alle madri disoccupate, che ricevono un sostegno inferiore, chiedendo in sostanza perché lo status della madre debba determinare tutele così diverse. Guerrino Zanotti (Libera) non vede invece una disparità, perché nel caso delle studentesse si tutela anche un percorso formativo già intrapreso che deve poter arrivare a compimento. Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS) evidenzia infine come il contributo dia maggiore autonomia alle giovani madri, mentre Canti definisce la misura “un punto di partenza, non è un punto di arrivo”, che potrà essere ulteriormente ampliato in futuro.
L’articolo 12 modifica la disciplina dei permessi per le visite mediche dei figli. Madre e padre lavoratori avranno diritto a un massimo di 8 ore complessive di permesso retribuito all’anno per ciascun figlio fino a 14 anni, da utilizzare per visite mediche, esami diagnostici o clinici e vaccinazioni. Il genitore dovrà avvisare preventivamente il datore di lavoro e presentare poi la documentazione che attesti data e orario della prestazione sanitaria. La retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata attraverso i contributi, mentre il costo è a carico della Cassa di compensazione dell’ISS.
L’articolo 13, che modifica l’articolo 27 della legge 129/2022, allarga in modo significativo il congedo per chi assiste un familiare con grave disabilità o patologia: cade infatti il vincolo che imponeva anche alla persona assistita di risiedere a San Marino. Il lavoratore dipendente o autonomo che lavora in Repubblica può quindi chiedere il congedo anche per assistere un familiare residente in Italia, sulla base della certificazione rilasciata dalla competente Asl. Viene inoltre precisato che il congedo non può essere utilizzato quando lo stesso familiare è già assistito da un caregiver familiare. La novità raccoglie un consenso ampio. Aida Maria Adele Selva (PDCS), richiamando anche la propria esperienza personale con i genitori residenti in Italia, la definisce “importantissima” perché elimina una discriminazione che riguarda molte famiglie. Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS) sottolinea come da questo articolo la riforma allarghi lo sguardo dalla natalità alla cura dei genitori, delle persone con disabilità e di chi vive situazioni di grave difficoltà. Antonella Mularoni (RF) condivide l’estensione del diritto, ma richiama la necessità di controlli efficaci sulle situazioni certificate fuori territorio: “Riconosciamo un diritto? Assolutamente sì. Cerchiamo però di evitare degli abusi”. Guerrino Zanotti (Libera) esprime a sua volta un giudizio favorevole, ma segnala un nodo ancora irrisolto: restano esclusi alcuni lavoratori frontalieri, con situazioni differenti anche tra cittadini sammarinesi a seconda della residenza e del luogo di lavoro, tema sul quale auspica un futuro intervento.
Sull’articolo 14, che modifica l’articolo 28 della legge 129/2022, arriva una delle novità centrali della riforma: entra per la prima volta nell’ordinamento sammarinese la figura del caregiver familiare, riconoscendo formalmente il ruolo di chi si prende cura quotidianamente di un familiare non autosufficiente. Canti la definisce “l’elemento qualificante di questa modifica di legge” e spiega che, in una prima fase, vengono fissati un limite di 50 caregiver e un tetto di un milione di euro, parametri che potranno essere rivisti dopo aver verificato l’impatto della misura. La novità raccoglie consenso, ma anche richieste di modifica. Matteo Casali (RF) esprime “viva soddisfazione” per un riconoscimento che il suo movimento sostiene da tempo, contestando però proprio il limite dei 50 beneficiari, il tetto di spesa, l’entità dell’indennità e i limiti temporali dell’aspettativa. Antonella Mularoni (RF) chiede a sua volta di monitorare attentamente la misura e di valutarne l’impatto dopo un anno, mentre Miriam Farinelli (RF) sottolinea come il caregiver sia ormai “una figura centrale nel percorso di cura” e un supporto essenziale anche per i servizi sanitari e sociali. Canti replica che i limiti iniziali servono proprio perché oggi non è possibile conoscere con precisione né il numero delle richieste né l’impatto sui conti dell’ISS e assicura che i parametri potranno essere successivamente corretti. Nel corso del confronto Mularoni solleva inoltre una questione di coerenza normativa sul riferimento esplicito alle unioni civili: dopo una sospensione dei lavori e un confronto con la Segreteria Istituzionale, viene deciso di eliminare dal comma 1 la specifica sul “contraente l’unione civile”, uniformando così la formulazione alle altre norme in cui l’equiparazione al coniuge è già prevista dall’ordinamento.
Con l’articolo 21, che introduce l’articolo 39-bis nella legge 129/2022, nasce il nuovo punto informativo per le famiglie, istituito presso l’Ufficio Segreteria tecnico-amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale. L’obiettivo è creare un riferimento unico che aiuti le famiglie a conoscere servizi, risorse e sostegni disponibili, offrendo non soltanto informazioni ma anche ascolto, accoglienza e assistenza nella presentazione delle istanze. Aida Maria Adele Selva (PDCS) insiste soprattutto sulla necessità di far conoscere lo strumento, ricordando che “molte volte il fatto di non sapere ci può penalizzare” e sintetizzando il concetto con “bisogna saper fare, ma è molto importante anche far sapere”. Maria Luisa Berti (AR) propone di andare oltre, facendo dello sportello anche un luogo capace di raccogliere esigenze e suggerimenti delle famiglie da trasmettere al legislatore per migliorare in futuro la stessa legge. Sandra Stacchini (PDCS) ricorda che un servizio di questo tipo è richiesto da tempo anche dalle associazioni di volontariato, che finora hanno spesso supplito alle difficoltà degli utenti nell’orientarsi tra i servizi. Antonella Mularoni (RF) esprime soddisfazione soprattutto per la scelta di collocare il punto informativo in un ufficio stabile e centralizzato, anziché presso la Segreteria di Stato con delega alla famiglia come inizialmente previsto, evitando così che il riferimento cambi con le legislature. Anche RF condivide infine l’idea di utilizzare lo sportello per raccogliere indicazioni concrete dagli utenti e capire quali interventi possano rispondere meglio alle situazioni di fragilità. L’articolo viene approvato.
All’articolo 25, dedicato agli importi e alle modalità di erogazione degli assegni familiari ordinari, il Governo presenta un emendamento che elimina le fasce di reddito inizialmente previste, rinviando la futura modulazione degli assegni alla piena entrata in funzione dell’ICEE. Matteo Casali (RF) giudica positivo l’abbandono delle fasce, ma chiede un collegamento più netto all’ICEE, ricordando che per molte famiglie gli assegni “non sono un di più, ma sono una necessità” e invitando a utilizzare il nuovo indicatore per redistribuire le risorse, non per risparmiare. Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS) richiama a sua volta le difficoltà legate a spesa e bollette, osservando che si sta allargando la fascia delle famiglie che fatica ad arrivare a fine mese. Antonella Mularoni (RF) chiede quindi se l’eliminazione delle fasce significhi continuare con assegni “a pioggia” oppure attendere l’ICEE per concentrare maggiori risorse sui nuclei più fragili. Anche Fabio Righi (D-ML) propone una revisione complessiva dello strumento, concentrando gli aiuti economici sui redditi più bassi e affiancandoli a politiche capaci di aumentare salari e sostegno alle famiglie. Guerrino Zanotti (Libera) valuta positivamente sia l’aumento degli importi sia l’aggancio all’inflazione, ma propone in prospettiva una riforma complessiva degli assegni familiari, anche accorpando ordinari e integrativi. Canti chiarisce infine la linea del Governo: nell’immediato vengono aumentati gli assegni, mentre con la piena operatività dell’ICEE sarà possibile “dare di più a chi ha più bisogno e di togliere a chi ha meno bisogno”. L’articolo viene approvato.
I lavori vengono sospesi alle 13.30. Riprenderanno nella giornata di martedì 15 settembre.
Comma 9: Progetto di legge “Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità” (presentato dalla Segreteria di Stato con delega alla Famiglia) (II lettura)
Articolo 1 – Modifica dell’articolo 1 della Legge 14 settembre 2022 n.129
Matteo Zeppa (Rete): Non sono intervenuto nel dibattito perché avevo una curiosità che esplicito adesso. Nell’articolo 1 si tratta sostanzialmente di principi generali assolutamente condivisibili dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista. Però c’è una domanda che pongo in maniera tecnica al Segretario. All’interno del faldone a disposizione dei consiglieri è visionabile tutta la trafila che parte dalla prima lettura, arriva alla seconda, passa dalla Commissione e si dovrebbe concludere oggi. Durante il dibattito in Commissione, la maggioranza stessa ha presentato un ordine del giorno in materia di riorganizzazione delle funzioni di monitoraggio a cura dei servizi per i minori e la famiglia. È un ordine del giorno con il quale mi trovo assolutamente d’accordo, che riguarda appunto il Servizio Minori e la Famiglia, trattandosi di una legge sulla famiglia. Ecco, Segretario, il punto quattro, l’ultimo punto, dice di “riferire alla Commissione Consiliare Permanente Igiene, Sanità, Previdenza, Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura in merito agli esiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 33 della Legge 129/2022 entro il 30 luglio 2026”. Quindi, per capirci, non credo che ci sia stato alcun riferimento in questo senso. Ho chiesto anche conforto al collega Santi, che fa parte per RETE di quella Commissione. La domanda allora è: come ci si pone da questo punto di vista? Stiamo trattando un PDL sulla famiglia in seconda lettura e, durante la discussione nell’apposita Commissione, è stato depositato dalla maggioranza, solo ed unicamente a firma della maggioranza, un ordine del giorno che riguardava il monitoraggio. Ribadisco che mi trovo assolutamente d’accordo con quell’ordine del giorno, anche per tutto il casino che sta succedendo nel Servizio Minori. In quell’ordine del giorno c’è una data, il 30 luglio 2026, entro la quale bisognava riferire appositamente su quanto previsto da altre leggi. Non mi pare che questa cosa sia stata fatta. Quindi, come facciamo? Si andrà alla votazione di un PDL sulla famiglia con un ordine del giorno che, di fatto, è stato disatteso. Questa è una domanda tecnica che faccio al Segretario e che pongo anche all’intera maggioranza, perché siete voi stessi che siete stati fautori di quell’ordine del giorno, assolutamente, ribadisco, condivisibile, ma che nella parte che ho letto non è stato attuato. Quindi, di che cosa stiamo parlando?
Segretario di Stato Stefano Canti: Per rispondere alla domanda posta dal consigliere Zeppa, questo è un impegno che noi abbiamo assunto. Essendoci stato quest’ordine del giorno durante i lavori della Commissione quarta, ovviamente è un impegno al quale dobbiamo adempiere. Credo che, non dico nei prossimi giorni, ma entro il mese di ottobre, in accordo anche con il presidente della Commissione, potrà essere convocata un’apposita seduta per riferire su quanto previsto dall’ordine del giorno approvato dalla maggioranza. Ci stiamo lavorando perché, ovviamente, le attività della Segreteria non sono concentrate soltanto sull’approvazione di questa legge, ma su tutte le questioni che riguardano la nostra Segreteria, e ne abbiamo diverse. Questa è una di quelle su cui stiamo lavorando. Quindi mi prendo l’impegno, entro il mese di ottobre, di convocare assieme al presidente la seduta della Commissione per riferire su quanto previsto dall’ordine del giorno.
L’articolo 1 è messo in votazione e approvato
Articolo 2 – Modifica dell’articolo 2 della Legge n.129/2022
L’articolo 2 è messo in votazione e approvato
Emendamento aggiuntivo di un articolo 2-bis proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Modifica dell’articolo 8 della Legge numero 129/2022. Comma 1. Il comma 3 dell’articolo 8 della Legge numero 129/2022 è così modificato: “Comma 3. L’astensione dal lavoro prevista dà diritto alla lavoratrice, per l’intero periodo, al percepimento del 100% della retribuzione contrattuale dovuta, secondo le modalità di cui all’articolo 2 della Legge 7 giugno 1970 numero 30 e successive modifiche e, qualora inferiore, pari al 100% del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria, anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale”
L’emendamento è messo in votazione e approvato
Articolo 3 – Modifica dell’articolo 9 della Legge n.129/2022
Gaetano Troina (D-ML): Approfitto preliminarmente per chiedere al Segretario, anche a beneficio di chi non era presente ai lavori della Commissione, di spiegare quali sono le modifiche che vengono introdotte con l’articolo, anche per chi ci ascolta da casa, perché possa apprezzare meglio gli interventi che sono stati fatti. Relativamente all’articolo 3, il tema che viene introdotto riguarda i lavoratori autonomi ed è una delle poche norme di questa legge che tocca il mondo dei lavoratori autonomi. Nel caso in cui sia più favorevole, per il calcolo della retribuzione si applica quella media territoriale di un lavoratore dell’industria. Ecco, questo è un intervento che consideriamo meritevole e sicuramente a beneficio dei lavoratori autonomi, visto che va a introdurre una possibilità migliorativa per il calcolo della retribuzione. Quindi sicuramente è un intervento che possiamo sostenere. In generale, comunque, come ho detto ieri nel mio intervento nell’ambito del dibattito generale, gli interventi in favore dei lavoratori autonomi sono veramente troppo pochi.
Segretario di Stato Stefano Canti: Da parte mia nessun problema a spiegare quelli che sono gli articoli che sono stati approvati anche nell’ambito dei lavori della Commissione. Per quanto riguarda invece questo articolo 3, la modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 9 della Legge 129 del 2022, perché questo comma, in buona sostanza, prevedeva che per la lavoratrice autonoma l’indennità per astensione anticipata venisse calcolata sulla media di quanto dichiarato negli ultimi tre anni. Con questa modifica, in buona sostanza, per quelle lavoratrici autonome che abbiano intrapreso un’attività da meno di tre anni, quindi ad esempio da un anno, per non penalizzarle, perché non andrebbero a prendere nulla in caso di astensione anticipata, si va a garantire almeno un minimo pari a quello indicato nell’articolo che ho poc’anzi letto. Quindi crediamo che sia un aiuto, un sostegno ulteriore per la lavoratrice autonoma che si astiene dal lavoro in caso di maternità.
L’articolo 3 è messo in votazione e approvato
Articolo 4 – Modifica dell’articolo 11 della Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Si va a dare la possibilità alla madre e al padre di prendere anche simultaneamente i congedi o i periodi di astensione dal lavoro, cosa che nella precedente Legge 129 del 2022 non era prevista: o li prendeva la mamma o li prendeva il padre.
Miriam Farinelli (RF): Credo sia una cosa positiva, perché diamo maggiore spessore a quella che è la figura del padre, ritenendo che la madre, in questo periodo così delicato, possa avere bisogno anche della tutela e del sostegno emotivo, fondamentale nella prevenzione della depressione postpartum. Quindi parere fortemente positivo.
L’articolo 4 è messo in votazione e approvato
Articolo 5 – Modifica dell’articolo 12 della Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: A questo punto do lettura dell’articolo 5 così come emendato. Emendamento modificativo dell’articolo 5. “Articolo 5 – Modifica dell’articolo 12 della Legge 129/2022. Comma 1. Il comma 2 dell’articolo 12 della Legge 129/2022 è così modificato: comma 2. In tale periodo la lavoratrice ha diritto alla corresponsione di un’indennità calcolata nella misura pari al 100% della retribuzione e, qualora inferiore, pari all’80% del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria, anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale”. Ecco, l’unica differenza rispetto alla lettura dell’articolo precedente è l’ultima dicitura, “anche in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale”. Quindi significa che a una lavoratrice part-time viene comunque garantito, nel momento in cui si astiene dal mondo del lavoro, un reddito minimo, diciamo, di sostentamento, pari a quelle percentuali che ho letto precedentemente.
Miriam Farinelli (RF): Anche per questo articolo c’è la condivisione, in quanto è vero che l’aspetto emozionale ed emotivo della puerpera è fondamentale, però anche l’aspetto economico della coppia non è sicuramente da sottovalutare. Con questo si va incontro a quello che è il sostegno dell’aspetto economico.
L’articolo 5 è messo in votazione e approvato
Articolo 6 – Introduzione dell’articolo 12-bis alla Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 6, introduzione dell’articolo 12 bis della Legge 129/2022. Comma 1. Dopo l’articolo 12 della Legge numero 129/2022 è aggiunto il seguente articolo 12 bis: “Articolo 12 bis – Indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione. Comma 1. Alle donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario che, al sessantesimo giorno precedente la data presunta del parto, non svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, è riconosciuta un’indennità mensile per gravidanza e puerperio corrispondente al valore dell’80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria, per la durata massima di 150 giorni. Comma 2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento di tale indennità sono imputati sul capitolo denominato ‘Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti’ dell’ISS”. In buona sostanza, con questo articolo viene garantito anche alle donne in stato di gravidanza che non sono occupate, quindi che non hanno un lavoro stabile, un sostegno mensile per i cinque mesi di maternità, al pari di quello che abbiamo visto nell’articolo precedente, quindi pari al valore dell’80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore del settore dell’industria, che corrisponde a una somma di circa 800 euro.
Miriam Farinelli (RF): Il nostro compito oggi è quello di sottolineare l’importanza di una legge che riguarda la natalità e la famiglia. Anche questo articolo è importante per le donne che non lavorano, perché è un sostegno economico di fondamentale importanza.
Guerrino Zanotti (Libera): Anche noi vogliamo esprimere ovviamente apprezzamento per questo articolo, perché, al di là delle iniziali titubanze che erano sorte per il fatto che venisse riconosciuta un’indennità alla donna che non svolge alcuna attività lavorativa, magari anche per scelta, perché economicamente è in grado di poter vivere anche senza lavorare, in quanto il bilancio familiare glielo permette, noi riteniamo che questa misura in qualche modo vada comunque a riconoscere, in questo caso a livello economico, quello che è il ruolo della donna nella nostra società, in un momento in cui i tassi di denatalità sono veramente, come abbiamo detto ormai a più riprese, molto preoccupanti. Quindi, anche in questo caso, questa legge va a sostenere la maternità, con un’indennità parificata a quella prevista per tutte le altre lavoratrici e per la durata dei cinque mesi della maternità. È un segnale che noi riteniamo assolutamente positivo e che viene lanciato con questo progetto di legge.
Gian Nicola Berti (AR): Mi fa particolarmente piacere che l’Aula veda positivamente oggi questo articolo, anche perché, quando discutemmo la legge del 2022, se non sbaglio, io feci una proposta in questo senso, che era forse un po’ più ardimentosa, perché pensavo che si potesse anche arrivare a riconoscere alle madri la possibilità, benché senza lavoro, di avere una retribuzione fino al terzo anno di età del piccolo. Credo che forse questo possa e debba essere un percorso, un obiettivo che la nostra società si deve porre, perché credo che la maternità vada posta al primo posto tra quelli che sono gli interessi da perseguire da parte dello Stato. In questo senso è logico che questo possa essere un primo passo. Lo sperimenteremo e lo potremo adattare anche a quelle che saranno le risultanze dell’ICEE, se, come e quando la Segreteria Interni riuscirà a rendere operativa questa legge. Ma io credo anche che si possa implementare il periodo di sostegno economico alle madri. All’epoca ricevetti tutta una serie di critiche, perché sembrava quasi che si volesse retribuire la maternità, come se fosse qualcosa di dispregiativo. In realtà credo che questo sia semplicemente un riconoscimento dell’importanza della maternità all’interno della società.
Aida Maria Adele Selva (PDCS): Vorrei ribadire quello che ho detto ieri, proprio il doppio valore che ha questa legge. C’è sì l’intervento economico ma, come ho già espresso ieri, questa legge riconosce pienamente, e questo secondo me è uno di quegli articoli che lo fa, il valore della maternità, dei figli e della genitorialità. Quindi è proprio un cambiamento di mentalità che mi auguro vada avanti e questo progetto di legge, secondo me, dà un sostegno a questo cambio di mentalità che deve avvenire. Chiedo scusa ai colleghi se mi ripeto, ma se la maternità e la genitorialità non vengono acquisite come un valore in sé, difficilmente si possono ottenere quei cambiamenti che ci potranno portare ad una società con più figli.
Antonella Mularoni (RF): Sì, anch’io volevo dire che questa è una delle proposte che abbiamo condiviso, perché riteniamo che sia un segnale nella buona direzione. Poi altri approfondimenti andranno fatti su altri aspetti, ma sicuramente in questo modo significhiamo a tutte le donne, anche a quelle che non lavorano, che la maternità è considerata un valore da tutelare e anche da sostenere in maniera evidente sul piano economico per coloro che non hanno redditi.
Segretario di Stato Stefano Canti: Molto velocemente, solo per ringraziare i consiglieri che sono intervenuti per dare appoggio a questo articolo e quindi per aver riconosciuto la bontà di questo intervento.
L’articolo 6 è messo in votazione e approvato
Articolo 7 – Modifica dell’articolo 13 della Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 7, modifica dell’articolo 13 della Legge numero 129/2022. Comma 1. L’articolo 13 della Legge numero 129/2022 è così sostituito: “Articolo 13 – Congedo di paternità. Comma 1. Il padre che svolge un’attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, fermo restando la scadenza naturale del contratto, entro i primi dodici mesi dalla nascita del figlio o della figlia o dall’evento di natimortalità, anche simultaneamente alla madre, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 20 giorni retribuiti, anche non continuativi, di cui 10 frazionabili a ore e 10 frazionabili a ore se compatibile con la prestazione lavorativa svolta e in accordo con il datore di lavoro, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un’indennità calcolata nella misura pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dei contributi dovuti. Gli oneri relativi sono imputati alla Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee ai lavoratori dipendenti dell’ISS. È vietato licenziare il lavoratore durante il congedo di paternità, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera. Comma 2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della necessità di usufruire del congedo di paternità di cui al presente articolo con un congruo anticipo. La richiesta deve essere corredata dal certificato di nascita o da un certificato medico o attestazione dell’evento di natimortalità”. Con questo articolo andiamo a modificare il congedo di paternità previsto dal vecchio articolo 13 della Legge numero 129 del 2022. Si passa dai 10 giorni previsti dalla Legge 129/2022 a 20 giorni, di cui 10 possono essere presi indipendentemente, a discrezione del lavoratore. Gli altri 10 giorni devono essere presi in accordo con il datore di lavoro e questi 20 giorni possono essere anche frazionabili a ore. Quindi c’è la possibilità, per 10 giorni, di prenderli quando si ritiene necessario; gli altri 10 possono essere presi purché in accordo con il datore di lavoro e sono retribuiti.
Miriam Farinelli (RF): Repubblica Futura in Commissione aveva chiesto un periodo superiore per il papà, perché riteneva fondamentale l’unione della nuova famiglia, madre, padre e bambino. È chiaro che bisogna sempre accontentarsi e quindi portiamo a 20 giorni il congedo di paternità. Ho dei dubbi sulla seconda decade, in cui il padre può chiedere il permesso, perché temo che magari non venga esaudita se il datore di lavoro non è d’accordo. Sarebbe fondamentale sottolineare questa necessità: mantenere i primi 10 giorni uniti e la seconda decade magari frazionata, però dovuta al padre. Volevo dire anche un’altra cosa: è importante che sia stata prevista questa assenza anche in caso di morte del feto, perché soprattutto in questo caso è fondamentale che la donna venga sostenuta e nessuno meglio del compagno o del marito può riuscire a farlo in questo momento.
Antonella Mularoni (RF): Volevo solo aggiungere qualche piccola cosa alle considerazioni, che condivido totalmente, fatte dalla collega Farinelli. In realtà qui l’estensione del diritto è condizionata, perché c’è anche un po’ una contraddizione quando si legge l’articolo: in sostanza si dice che il padre ha diritto a 20 giorni, ma in realtà la seconda parte dei 20 giorni è condizionata. Allora, se i fondi non vengono prelevati dalle risorse delle imprese, qui si poteva avere più coraggio e dire che il padre aveva diritto a 20 giorni. Oltretutto, come evidenziavo ieri, se si vuole far sì che le donne non vengano discriminate dalle imprese perché stanno via troppo tempo quando c’è una maternità, questo poteva essere già un segnale per cui l’impresa sapeva che il padre aveva diritto, volendo, di stare via 20 giorni e non solo 10. Quindi, in realtà, non è una grande riforma rispetto alla situazione attuale. Certo, per il settore pubblico immaginiamo che l’assenso ci possa essere; per il settore privato, invece, la seconda parte dei 20 giorni va negoziata, quindi è un diritto per modo di dire, è una concessione: se l’impresa dice che va bene diventa quasi un diritto. Riteniamo invece effettivamente molto importante, come diceva la collega, che sia stato aggiunto l’evento della natimortalità per riconoscere questo congedo, perché è un evento luttuoso per il quale la coppia probabilmente ha ancora più diritto a un periodo per realizzare anche quello che è successo e iniziare a ricostruire un percorso che è stato certamente colpito da un vulnus difficilmente dimenticabile.
Enrico Carattoni (RF): Noi, come gruppo consiliare, come ricordava la collega Farinelli, avevamo fatto un emendamento a questo articolo chiedendo che il congedo di paternità venisse esteso a 90 giorni, che per qualcuno potrà sembrare una cifra enorme, ma in realtà è in linea con la maggior parte dei Paesi che sono all’interno dell’area euro. Se poi prendiamo come punto di riferimento anche i Paesi dell’area OCSE, saremmo proprio in linea con questo tipo di standard. Il punto, però, non è un giorno in più o un giorno in meno di congedo di paternità. Certo, rispetto ai 10 giorni presenti nella legge del 2022, qua c’è un raddoppio delle disponibilità in capo al padre, che può astenersi dal lavoro per un periodo superiore rispetto a quello che aveva fino a ieri. Ci sono però due elementi di criticità che io vedo, Segretario. Il primo, come è stato in parte già detto, riguarda la discrezionalità del datore di lavoro nell’accettare la seconda parte del congedo di paternità, quindi gli ulteriori 10 giorni che possono essere anche frazionati in ore. È evidente che, ancora una volta, avremo una disparità fra dipendenti di grandi aziende, dipendenti di piccole aziende e soprattutto fra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato. È evidente che un dipendente del settore pubblico difficilmente si vedrà negare dal proprio datore di lavoro, dal proprio dirigente, la possibilità di astenersi per ulteriori 10 giorni dall’attività lavorativa, magari anche frazionati in ore, mentre è molto più facile che questo tipo di possibilità venga negata al dipendente del settore privato, tanto più se è dipendente di aziende piccole o medio-piccole. C’è però un’ulteriore discriminazione nella discriminazione: in questo caso il congedo di paternità è stato previsto esclusivamente, se non ho inteso male il tenore della legge, ma credo proprio di no, per i lavoratori dipendenti. Quindi, ancora una volta, per i lavoratori autonomi non c’è nessun tipo di garanzia o tutela. Arriviamo sempre, in questo senso, un po’ dopo, come se dal punto di vista delle indennità e dei contributi fossero una categoria residuale, di serie B. Abbiamo visto che siamo riusciti a migliorare la situazione delle madri lavoratrici autonome negli articoli precedenti, che hanno la possibilità di vedersi calcolata l’indennità non sul reddito dell’ultimo triennio, come era fino adesso, cosa certamente disincentivante per una madre che lavorava da uno o due anni e che quindi si vedeva calcolare e percepire un assegno di indennità anche 10 o 20 volte inferiore rispetto a una collega che percepiva magari lo stesso stipendio e lo stesso reddito, ma lavorava nel settore privato o nel settore pubblico. Adesso, però, questa discriminazione ce l’hanno i padri lavoratori autonomi, che si vedono negata la possibilità di accedere a questo tipo di beneficio, ricorrendo alle prerogative di sostegno che potrebbe erogare anche in questo caso l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Anche qui, ancora una volta, visti i numeri delle nuove nascite, siamo arrivati a giugno, mi pare, a 80, secondo i dati che diceva ieri il Segretario. Francamente non credo che sia neanche più un problema di costi. Mi pare che ormai sia solo un problema di volontà.
Segretario di Stato Stefano Canti: Era solo per precisare che i giorni di godimento di questo congedo di paternità sono 20. Se io non lo fraziono a ore, i 20 giorni li posso prendere quando voglio. Se invece viene frazionato a ore, 10 giorni li puoi prendere quando vuoi, mentre gli altri 10 giorni, se frazionati a ore, li puoi prendere solo ed esclusivamente in accordo con il datore di lavoro. Volevo precisare questo perché forse, quando ho spiegato l’articolo, non ero stato così chiaro e quindi ci tengo a precisare questa cosa.
Giulia Muratori (Libera): Semplicemente per ribadire, innanzitutto, che la novità introdotta da questo articolo è importante. È vero che San Marino arriva un po’ in ritardo: avevamo soltanto 10 giorni di paternità, che in questo caso sono stati raddoppiati. In ogni caso credo sia comunque un ottimo risultato raggiunto. Poi sicuramente si può fare sempre di più. Ci sono Paesi, guardando anche agli Stati membri europei, soprattutto quelli del Nord che sono di solito degli esempi in questo senso, che riconoscono sicuramente più giorni, soprattutto in questa fase subito dopo la nascita del figlio. Quindi io non lo vedo come un risultato finale, ma come un risultato positivo che in qualche modo dovremo tenere monitorato e, se del caso, anche aumentare. La frazionabilità l’ha spiegata molto bene il Segretario e viene da un ragionamento molto semplice nell’organizzazione familiare: la comodità di poter frazionare a ore quei 10 giorni ulteriori aiuta anche nell’organizzazione della famiglia. Ovviamente, a seconda del tipo di mansione che un lavoratore dipendente svolge, bisogna vedere se questa frazionabilità è compatibile con la mansione. È il motivo per cui si è inserita anche questa ulteriore specifica, cioè verificare se effettivamente sia compatibile con la prestazione lavorativa svolta. Detto ciò, l’ha spiegato bene il Segretario, qualora non sia compatibile sono comunque garantiti i 20 giorni nel loro totale, quindi senza frazionarli. Io credo quindi che sia un buon risultato e l’obiettivo è sempre quello di cercare di fare in modo che le famiglie abbiano la maggiore flessibilità possibile per potersi organizzare nei giorni e nelle ore successive alla nascita del figlio.
Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Ci tenevo a precisare, rispetto al dibattito che abbiamo avuto in Commissione anche con le rappresentanze sindacali su questo articolo, che rispetto alla legge del 2022 vengono raddoppiati questi giorni. Condivido che, magari tenendo monitorata la situazione, si possa anche ragionare in futuro di ampliarli. Questi sono giorni che il padre può prendere contestualmente all’assenza della moglie o della compagna, in modo che entrambi possano usufruirne. I 20 giorni possono essere continuativi oppure, in accordo con il datore di lavoro, anche frazionati. Abbiamo raddoppiato il numero guardando anche le statistiche che il Segretario ci aveva portato, perché i papà che hanno usufruito di questi congedi sono stati veramente pochissimi. Quindi l’incentivo è quello di far sì che, all’interno della famiglia, anche il papà abbia più possibilità di sostenere la moglie in questo primo anno di vita. Prima erano solo i primi cinque mesi, adesso abbiamo portato il periodo all’anno, affinché questo congedo sia più utilizzato. Speriamo veramente di creare le condizioni perché tutto questo avvenga e che ci sia anche la volontà di sostenere la genitorialità con entrambe le figure genitoriali.
L’articolo 7 è messo in votazione e approvato
Articolo 8 – Modifica dell’articolo 14 della Legge n.129/2022
Emendamento modificativo dell’articolo 8 proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Do lettura dell’articolo 8 così come uscito dalla Commissione. “Articolo 8 – Modifiche all’articolo 14 della Legge 129/2022. Comma 1. L’articolo 14 della Legge numero 129/2022 è così sostituito. Articolo 14 – Congedo parentale. Comma 1. Fermo restando il periodo di maternità obbligatoria o il periodo di congedo per gravidanza e puerperio, la madre lavoratrice o il padre, nei casi previsti al comma 2, ha diritto di assentarsi dal lavoro chiedendo un periodo di congedo parentale fino ai primi 18 mesi di vita del bambino o della bambina, estendibili in caso di parto plurimo fino a 24 mesi. Comma 2. Tale congedo parentale può essere chiesto dal padre lavoratore in alternativa alla madre, ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 5 della Legge 24 maggio 1981 numero 40, ovvero può essere utilizzato dal padre e dalla madre alternativamente tra loro. Comma 3. In alternativa alla madre lavoratrice autonoma o libero professionista, il padre, se lavoratore dipendente, può usufruire del congedo parentale alle condizioni previste al comma 4. Comma 4. A tale periodo di congedo parentale si applicano le disposizioni previste dalla Legge 8 novembre 2005 numero 157 e successive modifiche ed è riconosciuto l’accreditamento, fino a un massimo di 15 mesi dal parto singolo o 21 mesi dal parto plurimo, dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti. Comma 5. È riconosciuta al genitore che usufruisce del congedo parentale, per ogni singola giornata lavorativa, un’indennità pari: lettera A) all’80% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.500 euro su base mensile, nei tre mesi successivi al termine del congedo per gravidanza e puerperio; lettera B) al 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, al termine del periodo di cui alla lettera A fino al raggiungimento dell’anno di vita del bambino o della bambina; lettera C) al 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo fino al raggiungimento dei 18 mesi, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest’ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido. Comma 6. Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100%, al 60% e al 40% in caso di parto gemellare o plurigemellare. Il padre ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50% della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni di vita del figlio, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un’indennità nella misura del 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell’intero periodo di congedo parentale nei primi 12 mesi di vita del bambino o della bambina, e nella misura del 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo fino ai 18 mesi di vita del bambino o della bambina. È riconosciuto l’accreditamento dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera”. Rispetto a questo, ovviamente, ho dato lettura dell’articolo così come uscito emendato dalla Commissione. L’emendamento che viene invece proposto in Aula riguarda una proposta che nasce dalle organizzazioni sindacali. Queste percentuali dell’80%, del 40% e del 20%, che rispetto alla Legge 129 del 2022 sono indennità raddoppiate, possono essere riconosciute anche nel momento in cui la lavoratrice esce dal periodo della maternità e, per esigenze familiari, ha necessità di tornare nel mondo del lavoro. Se, dopo due mesi dal rientro al lavoro, sono cambiate ulteriormente le esigenze familiari e quindi deve tornare a poter godere del congedo parentale, nel momento in cui entra nel congedo scattano sempre le stesse percentuali. Quindi avrà per i primi tre mesi l’80% e poi, a seguire, le stesse percentuali di cui abbiamo dato lettura. L’emendamento che abbiamo presentato rispetto all’articolo di cui ho dato lettura va a specificare bene questa cosa.
Sara Conti (RF): Volevo intervenire su questo articolo per specificare una posizione personale che ho anche condiviso con altri colleghi. Certamente, dal punto di vista dell’indennità riconosciuta per il congedo parentale, sono favorevole e credo che sia un contributo che senz’altro aiuterà chi vorrà, chi deciderà di avere dei figli, andando comunque incontro all’esigenza da cui parte questo provvedimento normativo. Quello che però volevo far notare riguarda la parte dell’avanzamento di carriera. Se certamente, da un lato, considerando nell’avanzamento di carriera ipotetico di una donna che decide di avere figli e non andando a decurtare il periodo di maternità e di congedo parentale, andremo finalmente a colmare quel gender gap che tante volte ha creato una forte discriminazione tra donne e uomini, perché ovviamente le donne si trovavano sempre indietro nella carriera rispetto agli uomini che non avevano avuto l’esigenza di fermarsi per una gravidanza, allo stesso tempo, e questa è la riflessione che porto all’Aula, io vedo una criticità laddove si potrebbero invece creare discriminazioni con le donne che, per diversi motivi, non hanno figli. Quindi, all’interno di uno stesso ambiente lavorativo, ipoteticamente una donna che è rimasta al lavoro e non ha avuto figli si potrebbe vedere scavalcata nella carriera da un’altra donna che è stata a casa un anno e mezzo o due anni per accudire il figlio. Con questo non voglio dire che sono sfavorevole a questo articolo, voglio solo portare una riflessione e condividere con voi una criticità che vedo in questa possibilità. È chiaro che, se il nostro obiettivo è favorire il più possibile, con tutti gli incentivi che possiamo dare, la natalità, e io su questo sono pienamente d’accordo, questo articolo lo voto e sono favorevole al provvedimento. Però, allo stesso tempo, non posso non far notare che questa iniziativa potrebbe creare una discriminazione al contrario tra donne.
Guerrino Zanotti (Libera): Innanzitutto per dire che con questo articolo abbiamo dato sicuramente maggiore forza a uno strumento che esisteva già, ma che oggi è molto più efficace, perché l’aumento delle aliquote previste, sulle quali viene commisurata l’indennità di congedo parentale, e soprattutto l’introduzione dei minimi sono assolutamente necessari e in qualche modo livellano le varie situazioni. In alcuni casi, infatti, per una decurtazione troppo elevata del proprio stipendio o del proprio reddito, fino a prima dell’approvazione di questa legge si rischiava di non usufruire di questa possibilità di astensione dal lavoro, perché magari sul bilancio familiare il peso della decurtazione prevista era veramente grosso. Quindi, in questo senso, accogliamo assolutamente favorevolmente questo intervento normativo, soprattutto anche con gli emendamenti che ha spiegato il Segretario. Il fatto che chi non ne usufruisce per intero, ma magari solo per alcuni periodi e non immediatamente dopo la maternità, rischiasse di essere indennizzato con percentuali inferiori è una stortura che con l’emendamento presentato viene corretta. Rispetto invece al tema sollevato dalla collega che mi ha preceduto, devo dire che faccio fatica a entrare in una logica per la quale ribaltiamo il ragionamento rispetto a quello che fino ad oggi abbiamo vissuto, cioè una discriminazione, e lo ha detto la stessa collega che mi ha preceduto, rispetto alle donne che hanno scelto di fare figli nei confronti delle colleghe e dei colleghi che invece non lo hanno fatto. Fino ad oggi abbiamo vissuto questa sorta di discriminazione. Oggi, con questo intervento, mettiamo mano alla situazione e diamo valore a quei periodi dedicati alla nascita dei figli anche a livello lavorativo e di carriera. Io sinceramente non riesco proprio a entrare nella logica di una discriminazione rispetto a chi ha lavorato. Per carità, ha lavorato, ha fatto il proprio dovere e ha maturato di conseguenza, ai fini della carriera lavorativa, i periodi di lavoro trascorsi. Però, ripeto, sinceramente ho difficoltà a pensare che si possa addirittura ribaltare il discorso e mettere in discussione magari un provvedimento come questo perché, a quel punto, verrebbero discriminate le donne che non hanno avuto figli. Allora anche i maschi, anche gli uomini.
Giulia Muratori (Libera): Anch’io ho qualche considerazione su questo articolo, perché proprio l’aspetto che stiamo sottolineando, quello della progressione di carriera, è uno degli aspetti più importanti di questo articolo, oltre ovviamente alla retribuzione, all’aumento delle percentuali e a quanto sottolineato anche dal Segretario con la specifica nell’emendamento. Ma qui c’è proprio la vera risposta all’esigenza di venire incontro, in particolar modo, alle donne lavoratrici, non solo economicamente ma anche nel riconoscimento della loro carriera, cioè nel non dover rinunciare a progredire nel proprio percorso lavorativo. Questo è l’aspetto fondamentale. Noi l’abbiamo fortemente voluto e fortemente sostenuto proprio perché riteniamo che una donna lavoratrice che diventa madre non debba rinunciare alla sua carriera. Era questo l’obiettivo. Quindi condivido quanto detto dal collega Zanotti: non ci vedo una discriminazione, ci vedo semplicemente il riconoscimento della carriera lavorativa di una donna madre.
Andrea Ugolini (PDCS): Sì, in Commissione questo tema della discriminazione donna a donna era emerso. Quindi alla collega Conti posso rispondere che, nelle valutazioni fatte, avevamo fatto delle proiezioni in riferimento anche a donne che possono fare una, due o magari tre gravidanze consecutive, non lavorare per sei anni consecutivi, rientrare, e mi riferisco alla Pubblica Amministrazione, continuando a maturare un’anzianità specifica nel servizio, mentre magari chi è stato fisicamente presente nel servizio si trova superato da una donna che in quegli anni nel servizio non c’è stata. Ma la discriminazione subita dalle donne negli anni è sicuramente una discriminazione nei confronti dei colleghi, maschi o femmine che siano, superiore. Ci sono colleghe della Pubblica Amministrazione che hanno perso per la maternità incarichi, hanno perso per la maternità stabilizzazioni, e questa è la vera discriminazione che noi, con questo emendamento in Commissione, abbiamo voluto superare.
Segretario di Stato Stefano Canti: Ringrazio i consiglieri di maggioranza che sono intervenuti, perché hanno spiegato molto bene la ratio di questo articolo. Vorrei anche ricordare a tutti che questa modifica, cioè il fatto di riconoscere il periodo di gravidanza e puerperio come lavorato, veniva da un’Istanza d’Arengo che era stata respinta all’interno dell’Aula consiliare. Parallelamente al fatto che questa istanza era stata respinta, era stato approvato dall’Aula consiliare un ordine del giorno che chiedeva appunto di riconoscere questo periodo come se fosse lavorato. Quindi noi abbiamo adempiuto a quella che era la volontà dell’Aula con l’approvazione di questo ordine del giorno e crediamo che, con l’approvazione di questo articolo, non si venga a creare nessuna discriminazione. Anzi, viene riconosciuto un periodo alla lavoratrice madre che, trovandosi in stato di gravidanza, deve vedersi riconosciuto questo periodo come se fosse lavorato, al pari di una donna che comunque ha lavorato
L’emendamento modificativo è messo in votazione e approvato
L’articolo 8 è messo in votazione e approvato
Articolo 9 – Modifica dell’articolo 17 della Legge n.129/2022
Emendamento modificativo dell’articolo 9 proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Questo articolo 9, così come poi successivamente l’articolo 10, è una riproposizione dell’articolo 8, dove viene riconosciuto questo congedo parentale per i genitori adottivi e anche per i genitori affidatari. Quindi, diciamo, è una riproposizione dello stesso articolo 8, ma comunque ne do lettura. Nella sostanza non cambia. “Articolo 9 – Modifica dell’articolo 17 della Legge 129/2022. Comma 1. L’articolo 17 della Legge numero 129/2022 è così sostituito. Articolo 17 – Congedo parentale dei genitori adottivi. Comma 1. La madre adottiva o, in alternativa, il padre adottivo ha diritto di astenersi dal mondo del lavoro, trascorso il periodo di congedo familiare di cui all’articolo 16, per un periodo di congedo parentale entro i primi 18 mesi dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia, durante il quale sarà conservato il posto di lavoro. Comma 2. È corrisposta al genitore adottivo che usufruisce del congedo parentale un’indennità per ogni giornata lavorativa nella seguente misura: lettera A) l’80% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.500 euro su base mensile, nei tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino o della bambina; lettera B) il 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera A fino al raggiungimento del primo anno dall’ingresso in famiglia; lettera C) il 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest’ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido. Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100%, al 60% e al 40% in caso di due o più fratelli. Comma 3. È riconosciuto l’accreditamento, fino a un massimo di 15 mesi, dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti. Comma 4. Il padre adottivo ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuito al 50% della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un’indennità nella misura del 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, qualora la madre e il padre non abbiano usufruito dell’intero periodo del congedo parentale nei primi 12 mesi dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia, e nella misura del 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo fino ai 18 mesi dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia. È riconosciuto l’accreditamento dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera”
L’emendamento modificativo è messo in votazione e approvato
L’articolo 9 è messo in votazione e approvato
Articolo 10 – Modifica dell’articolo 19 della Legge n.129/2022
Emendamento modificativo dell’articolo 10 proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 10, modifica dell’articolo 19 della Legge 129/2022. Comma 1. L’articolo 19 della Legge 129/2022 è così sostituito: “Articolo 19 – Congedo familiare dei genitori affidatari e permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento. Comma 1. Nel caso di affidamento di minore formalmente disposto dall’autorità giudiziaria o dal servizio sociale competente del territorio di appartenenza del minore, la madre affidataria o, in alternativa, il padre affidatario ha diritto di fruire, anche in modo frazionato, di un congedo familiare per un periodo di 60 giorni nei cinque mesi successivi, decorrenti dalla data dell’affidamento. Comma 2. La madre affidataria o, in alternativa, il padre affidatario ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di cui al comma 1, per un periodo di congedo parentale entro i primi 18 mesi dalla data dell’affidamento, durante il quale è conservato il posto di lavoro, che viene retribuito ai genitori affidatari nella seguente misura: lettera A) un’indennità per ogni giornata lavorativa pari all’80% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.500 euro su base mensile, nei tre mesi successivi alla data dell’affidamento del bambino o della bambina in famiglia; lettera B) un’indennità per ogni giornata lavorativa pari al 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, dal termine del periodo di cui alla lettera A fino a 12 mesi dalla data di affidamento in famiglia; lettera C) un’indennità per ogni giornata lavorativa pari al 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo, qualora il bambino o la bambina, limitatamente a quest’ultimo caso, non usufruisca del servizio di asilo nido. Tali percentuali sono aumentate rispettivamente al 100%, al 60% e al 40% in caso di affidamento di due o più fratelli. Comma 3. È riconosciuto l’accreditamento, fino a un massimo di 15 mesi, dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di settore ovvero dai contratti integrativi aziendali. Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, nonché delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti. Comma 4. Il padre affidatario ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre affidataria, a quattro mesi di congedo retribuiti pari al 50% della retribuzione netta giornaliera nei primi tre anni dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia, ovvero a quattro mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un’indennità nella misura pari al 40% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 1.000 euro su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell’intero periodo di congedo parentale nei primi 12 mesi dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia, e nella misura del 20% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo di 500 euro su base mensile, per il restante periodo fino ai 18 mesi dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia. È riconosciuto l’accreditamento dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera. Comma 5. La lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore che rientra al posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di congedo familiare di cui al comma 1 ha diritto a un permesso di riposo giornaliero, permesso per allattamento, per assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall’ingresso del bambino o della bambina in famiglia. In caso di affidamento plurimo, le ore di permesso per riposo giornaliero sono raddoppiate fino al limite massimo della metà dell’orario contrattuale settimanale. Comma 6. I genitori affidatari hanno l’obbligo di comunicare all’Istituto per la Sicurezza Sociale la cessazione dell’affidamento familiare entro 15 giorni dal provvedimento di cui all’articolo 60 della Legge numero 49/1986. Comma 7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono, caso per caso, sottoposte alla valutazione dell’autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, affinché valutino la conformità di durata e di necessità di ogni singolo caso di affidamento, comunque nei limiti del presente articolo”. Anche per questo articolo valgono le percentuali di cui abbiamo dato lettura nei casi di affidamento dei figli in famiglia.
L’emendamento modificativo è messo in votazione e approvato
L’articolo 10 è messo in votazione e approvato
Emendamento aggiuntivo articolo 10-bis proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 10 bis, introduzione dell’articolo 19 bis della Legge numero 129/2022 e successive modifiche. Comma 1. Dopo l’articolo 19 della Legge numero 129/2022 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 19 bis: “Articolo 19 bis – Indennità a favore di studentesse non lavoratrici in caso di maternità frequentanti la scuola secondaria superiore o corsi universitari. Comma 1. Alla madre titolare di regolare copertura sanitaria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che, alla data della nascita del bambino o della bambina, non svolga attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale, frequentando un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore o regolarmente iscritta, nell’anno accademico precedente a quello nel quale si verifica la nascita del bambino o della bambina, a un corso di laurea o altro corso universitario equiparato, è riconosciuta un’indennità economica alle condizioni previste dal presente articolo. Comma 2. L’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi dalla nascita del bambino o della bambina, ovvero, in caso di parto plurimo, fino a 24 mesi, ed è erogata nelle seguenti misure: lettera A) un importo di 1.500 euro su base mensile per i primi tre mesi; lettera B) un importo di 1.000 euro su base mensile dal termine del periodo di cui alla lettera A fino al compimento del primo anno di vita del bambino o della bambina; lettera C) un importo di 500 euro su base mensile per il restante periodo fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino o della bambina, qualora quest’ultimo non usufruisca del servizio di asilo nido. Comma 3. L’indennità di cui al presente articolo è incompatibile con la percezione, per il medesimo figlio o figlia, anche se relativa a periodi non sovrapponibili con quelli di cui al comma 2, delle indennità previste dagli articoli 8, 9, 12 bis, 14, 17 e 19, di ogni altra indennità prevista per attività lavorativa subordinata o autonoma, con la percezione di un ammortizzatore sociale o del sussidio di sostentamento previsto per la qualifica di caregiver familiare. Comma 4. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato al fine di modificare gli importi delle indennità previste al presente articolo, i relativi periodi di corresponsione, nonché i requisiti e le condizioni per l’accesso e il mantenimento del beneficio in relazione all’evoluzione delle esigenze di tutela della maternità, delle condizioni socio-economiche e sociali e della sostenibilità finanziaria del sistema. Comma 5. Gli oneri derivanti dal riconoscimento dell’indennità prevista dal presente articolo sono imputati sul fondo denominato ‘Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti’ dell’ISS”. Con l’introduzione di questo nuovo articolo 10 bis, in buona sostanza, viene riconosciuta la concessione del congedo parentale e quindi di tutte quelle indennità che vengono riconosciute nei mesi, al pari della donna lavoratrice, anche per le studentesse. Quindi anche alle studentesse che non lavorano ma che, ovviamente, frequentano un istituto di scuola superiore, come riconosciuto da questo articolo, viene riconosciuta l’indennità per il periodo del congedo parentale.
Miriam Farinelli (RF): È ovvio che è una cosa estremamente positiva riconoscere un supporto economico alle donne che vanno ancora a scuola, sia per gli istituti secondari sia per le facoltà universitarie, e poterle supportare anche nei mesi seguenti alla nascita del bimbo. Questo proprio per permettere a queste donne di avere una maggiore sicurezza economica e di poter arrivare alla fine degli studi in maniera più serena, sempre per sostenere quella che è la maternità.
Carlotta Andruccioli (D-ML): Brevemente, per un commento positivo rispetto a questa modifica proposta. Il fatto di voler evitare che una giovane donna debba scegliere tra proseguire la carriera scolastica e la maternità credo sia positivo. Va a colmare comunque un vuoto che attualmente c’era nelle misure di tutela della maternità, perché normalmente erano legate alla condizione lavorativa, mentre in questo caso sono rivolte anche a chi frequenta la scuola superiore e l’università. Il sostegno comunque ha una durata accettabile, perché si parla di fino a 18 mesi dalla nascita e soprattutto penso sia positivo il fatto che sia stato collegato alla condizione di studentesse ancora in corso, che abbiano sostenuto almeno un esame, e quindi si lega il sostegno economico al fatto che debbano comunque mantenere e proseguire il percorso formativo. Questo è qualificante, a mio avviso. Non vorrei che, per certi aspetti, fosse un po’ troppo vincolante, perché quando si parla di studenti che non siano fuori corso per quanto riguarda il percorso universitario ci possono essere diversi motivi per cui lo studente è fuori corso. Però capisco anche il fatto che si voglia collegare il sostegno economico al fatto che il percorso formativo possa proseguire. Quindi, complessivamente, lo ritengo un buon intervento che sosterrò e sosterremo.
Matteo Casali (RF): Come è già stato anticipato dalla collega Farinelli, anche noi accogliamo con favore l’introduzione di questo emendamento. Solo una breve riflessione. Noi abbiamo contribuito in extremis alla modifica di questo emendamento, perché nella sua originaria formulazione venivano inserite delle condizioni di merito, diciamo così, perché venisse riconosciuta alla madre studentessa questa forma di sussidio. Abbiamo ritenuto che, essendo questa una legge a sostegno della natalità e della famiglia, non ci dovessero essere condizioni, naturalmente tranne quella dell’iscrizione a un corso scolastico, legate al profitto o al merito, e ringrazio la Segreteria perché ha accolto questo suggerimento. In linea di principio, ripeto, noi siamo favorevoli a questa introduzione, tanto più che abbiamo anche collaborato alla stesura definitiva dell’emendamento. Faccio però una riflessione, non una critica. In linea di principio, se si fa un paragone fra il sussidio della donna studentessa e quello della donna disoccupata, noi creiamo una discrepanza, una diversità di trattamento, perché cumulando per i 18 mesi il sussidio che viene riconosciuto alla madre studentessa si arriva a una cifra che è quasi il doppio rispetto a quella prevista dall’articolo 12 bis, introdotto nella stessa Legge del 2022 con il provvedimento che stiamo discutendo, che è di circa la metà. Quindi, in linea di principio, noi ci siamo posti anche questa riflessione: perché una madre disoccupata ha un sussidio di cinque mesi all’80% della media contrattuale dell’industria, mentre una madre studentessa ha un sussidio molto più ampio? Questa è una riflessione che mi sento di porre, cioè: se noi vogliamo incentivare la maternità, questa dovrebbe essere indipendente dallo status della madre. Abbiamo fatto un passo in avanti equiparando le disoccupate, le non lavoratrici, alle lavoratrici. Forse, ripeto, è una riflessione e magari mi correggerete se non è corretta, qui introduciamo sì un giusto sussidio, però forse corriamo il rischio di creare una disparità. Anche per evitare ulteriori disparità abbiamo proposto, e ringrazio ancora perché anche questa proposta è stata accolta, che nel comma 3 ci fosse una declaratoria assolutamente chiara che non ci potesse essere nessuna commistione fra i sussidi previsti, ad esempio, dall’articolo 12 bis che ho citato prima. Nella formulazione originaria ci sarebbe potuta essere un’ambiguità, perché molto probabilmente una madre studentessa è anche non lavoratrice e, siccome inizialmente si diceva “purché i periodi non si sovrapponessero”, qualcuno avrebbe potuto avere un periodo di sussidio da disoccupata e poi un periodo di sussidio da studentessa, e questa disparità si sarebbe ulteriormente acuita. Quindi sottopongo questa riflessione all’Aula. Comunque, per quel che ci riguarda, l’emendamento così come è stato formulato è migliorativo e noi lo sosterremo.
Guerrino Zanotti (Libera): Con questo emendamento io credo che qualifichiamo ulteriormente questo progetto di legge che, come abbiamo avuto modo di dire nel dibattito generale, per quanto mi riguarda pone San Marino davvero all’avanguardia dei Paesi che sono alle prese con una denatalità veramente importante. Questo emendamento lo fa in modo originale, anche uscendo dagli schemi e dalle strade che abbiamo percorso fino ad oggi, quindi dalla tutela delle donne o comunque dei lavoratori che, in quanto tali, hanno già coperture, garanzie e tutele. Prevedere una copertura, in questo caso economica, anche per le ragazze studentesse o universitarie in caso di maternità credo significhi essere riusciti ad andare un pochino oltre quello che è il compitino che solitamente si svolge quando si affrontano questi temi, per quanto pressanti e difficili da risolvere. Quindi c’è soddisfazione nel votare favorevolmente questo emendamento. Rispetto alla riflessione che faceva il consigliere che mi ha preceduto sulla disparità di trattamento tra le ragazze studentesse e le disoccupate, io non sono così preoccupato di questa disparità, anche perché in questo caso, per le donne studentesse o universitarie, si tratta di tutelare un percorso che è stato intrapreso e che quindi deve cercare di arrivare a compimento, nonostante quello che comportano una gravidanza e la maternità. Dall’altra parte, come ho avuto modo di dire quando abbiamo letto l’articolo sull’indennità di maternità per le donne disoccupate, ci sono anche alcuni casi in cui la disoccupazione è conseguente a una scelta, perché magari economicamente il bilancio familiare permette anche a una donna di non svolgere un’attività lavorativa. Per cui prevedere anche in quel caso una copertura così grande e così ampia come quella prevista per una ragazza che ancora studia non credo sia necessario, anche perché nell’altro caso la possibilità di cercare lavoro è anche immediata, volendo. Quindi non trovo che questi trattamenti stabiliscano delle disparità così evidenti. Ribadisco pertanto la posizione assolutamente favorevole a questo emendamento.
Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Volevo anch’io fare riferimento a questo emendamento e al valore intrinseco che ha al suo interno, soprattutto perché le giovani donne che si dovessero trovare in questa condizione trovano, insieme alla famiglia o al compagno, un supporto economico che permette da una parte di portare a completamento una gravidanza e una maternità e, contestualmente, di sostenere economicamente gli impegni che una famiglia si trova ad affrontare in un momento in cui i giovani sono più concentrati sulla formazione e sull’accrescimento culturale. Fino ad oggi erano spesso i genitori della famiglia della ragazza, piuttosto che le due famiglie, a farsi carico di queste situazioni. Oggi rendiamo protagoniste le future giovani mamme studentesse, creando già per loro un’autonomia per sperare di portare avanti il proprio futuro e sostenendole anche concretamente in quello che magari, in modo frettoloso, si trovano ad affrontare nel quotidiano. Questo permetterà sicuramente anche di sperare di avere un riconoscimento degli studi che le porterà a scegliere quei lavori che magari sognavano. Quindi ben venga questo emendamento, insieme a quello che riguarda la tutela della donna non lavoratrice, che ha comunque una situazione diversa rispetto a una giovane ragazza che si sta formando.
Segretario di Stato Stefano Canti: Prendo atto delle considerazioni che sono state fatte nell’ambito di questo articolo. Effettivamente il caso che è stato posto dal consigliere Casali è veritiero, ma non è discriminatorio, anche in questo senso. Anzi, credo che, come è stato definito dal consigliere Zanotti, questo articolo faccia fare un passo in avanti a questa legge. Diciamo che è un punto di partenza e potrà sicuramente essere anche ampliato nel prossimo futuro, ma qualifica maggiormente questo progetto di legge. Il fatto di riconoscere il periodo di congedo parentale anche alle studentesse è una forma di contribuzione e di sostegno all’attività che sta comunque portando avanti la stessa studentessa nell’ambito dei propri studi e quindi è ulteriormente qualificante rispetto a quanto avveniva ad oggi. Abbiamo detto che è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Sicuramente tutto può essere migliorato, però rispetto a quello che è il sistema di oggi è sicuramente un grande passo in avanti.
Articolo 11 – Modifica dell’articolo 20 della Legge n.129/2022
L’articolo 11 è messo in votazione e approvato
Articolo 12 – Modifica dell’articolo 24 della Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 12. Modifica dell’articolo 24 della Legge numero 129/2022. Comma 1. L’articolo 24 della Legge numero 129/2022 è così sostituito: “Articolo 24 – Permesso per visite mediche dei figli. Comma 1. La madre e il padre lavoratore hanno diritto a un massimo di 8 ore cumulative di permesso retribuito nell’arco dell’anno per visite mediche e/o esami diagnostici, clinici, vaccinazioni riguardanti ciascun figlio di età pari o inferiore a 14 anni. Comma 2. Per la fruizione di tale permesso, il padre o la madre ne danno preventiva comunicazione al datore di lavoro e successivamente presentano la relativa documentazione rilasciata dal medico specialista o dal servizio competente, attestante la data e l’orario di effettuazione della visita, dell’esame o della vaccinazione. Comma 3. La retribuzione relativa ai permessi di cui al comma 1 è anticipata dal datore di lavoro e da questo recuperata mediante detrazione dei contributi dovuti. Comma 4. Gli oneri relativi sono imputati alla Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti dell’ISS”
Matteo Casali (RF): Questo articolo è stato oggetto di discussione in Commissione. Noi avevamo fatto una proposta un po’ più ampia, non di molto: avevamo proposto 10 ore cumulative di permesso retribuito per ciascun figlio. Il punto di caduta è stato quello delle 8 ore di permesso retribuito, però con l’introduzione del limite dei 14 anni. Da questo punto di vista è chiaro che le ore passano da non retribuite a retribuite e questo è certamente un passo in avanti. È stato oggetto di discussione in Commissione, purtroppo non troppo approfondita, perché pur essendo un progetto di legge che ci ha messo un anno e mezzo a maturare, un quarto d’ora di discussione in Commissione in più era un po’ indigesto. Sebbene ci fossero anche spunti di riflessione interessanti, ad esempio sul limitare l’età a 14 anni per la visita medica di un figlio, con questa introduzione c’è da chiedersi se per il lavoratore sia migliorativo o peggiorativo. Perché un ragazzo di 15 o 16 anni può avere bisogno di essere accompagnato a delle visite mediche, mentre la vecchia formulazione parlava genericamente di figli. Magari era troppo ampia, però noi ci siamo chiesti se questa riduzione a 14 anni fosse troppo limitativa. Purtroppo non c’è stato molto tempo per discutere. Il punto di caduta è stato immediatamente posto con questa formulazione e anche chi, devo dire, in maggioranza magari era disposto a perdere qualche minuto in più per riflettere – e da questo punto di vista interlocutori onesti e franchi si sono trovati in maggioranza – si è trovato di fronte a qualcuno in maggioranza che aveva detto che o si mangiava questa minestra o si passava dalla finestra. Questo è stato un po’ il punto di caduta. Bene il discorso delle ore retribuite. Noi avremmo dato un plafond leggermente superiore, saremmo arrivati alle 10 ore. C’è da chiedersi se questa limitazione ai 14 anni, che magari poteva anche essere posta, certo, ma magari a una soglia leggermente superiore, sia poi a reale vantaggio dei lavoratori che, in caso di necessità per figli di età superiore ai 14 anni, devono andare alle visite mediche e da oggi in poi attingere ad altri strumenti, a detrimento di quelli che sono i diritti maturati e di altre forme di permesso. Quindi c’è da chiedersi se forse sarebbe stato meglio dedicare una riflessione in più e magari alzare quella soglia.
L’articolo 12 è messo in votazione e approvato
Articolo 13 – Modifica dell’articolo 27 della Legge n.129/2022
Emendamento modificativo proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 13, modifica dell’articolo 27 della Legge numero 129/2022. Comma 1. Il comma 1 dell’articolo 27 della Legge numero 129/2022 è così modificato: “Comma 1. Al componente della famiglia, lavoratore dipendente o autonomo nella Repubblica di San Marino, spetta il diritto di chiedere il congedo per prestatori di assistenza per aiutare il proprio familiare residente in Repubblica o in territorio italiano”. Comma 2. Il comma 2 dell’articolo 27 della Legge numero 129/2022 è così modificato: “Comma 2. Il familiare deve essere portatore di grave disabilità permanente o temporanea o portatore di gravissima patologia correlata all’età, debitamente certificata dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali, su domanda da presentarsi da parte del richiedente il congedo di prestatore di assistenza al medico fiscale, qualora il familiare sia residente in Repubblica. Se il familiare è residente in territorio italiano, previa presentazione al medico fiscale da parte del richiedente della relativa certificazione e documentazione rilasciata dalla Commissione medico-legale della competente Azienda Sanitaria Locale, ASL, attestante lo stato di grave disabilità permanente o temporanea o di portatore di gravissima patologia correlata all’età, a condizione che non vi siano altri componenti della famiglia che usufruiscano di congedi o permessi per assistenza al medesimo familiare”. Comma 3. Dopo il comma 10 dell’articolo 27 della Legge numero 129/2022 è aggiunto il seguente comma 10 bis: “Comma 10 bis. Non è possibile usufruire di tale congedo qualora il familiare sia già assistito da caregiver familiare previsto all’articolo 28”. In buona sostanza, con questo articolo andiamo a modificare l’articolo 27 della Legge 129 del 2022, che è l’articolo dei prestatori di assistenza. Con la vecchia formulazione, quindi con l’articolo 27 della Legge 129/2022, il prestatore di assistenza aveva il vincolo della residenza nel territorio della Repubblica di San Marino, così come chi usufruisce dell’assistenza, quindi l’assistito. Avevano entrambi l’obbligo della residenza. Noi, con la modifica di questo articolo, andiamo a togliere il vincolo della residenza per coloro che usufruiscono dell’assistenza e quindi è un ulteriore passo in avanti per riconoscere la possibilità di godere di questo incentivo anche per quelle famiglie che sono formate da genitori non solo residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. Una famiglia che ha, ad esempio, un padre cittadino italiano che, sposando una sammarinese, ha i genitori in Italia, vede riconosciuta anche per lui la possibilità di fare questo tipo di assistenza familiare ai genitori che sono residenti nel territorio della Repubblica Italiana. La modifica che invece andiamo a fare con l’emendamento che abbiamo presentato consiste nell’aggiungere al comma 1 la dicitura “in deroga all’articolo 2, comma 1, lettera C”, perché c’era appunto, all’articolo 2, comma 1, il vincolo della residenza per entrambi. Quindi andiamo a specificare che, in deroga a quell’articolo, viene data questa possibilità anche a coloro che non sono residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
Aida Maria Adele Selva (PDCS): Intervengo perché voglio proprio sottolineare questa nuova introduzione, questa modifica della legge, perché in questa maniera questo articolo, che forse passa un po’ sottotono, dal mio punto di vista è invece importantissimo, perché mette proprio al centro la famiglia e in questa maniera si evitano discriminazioni. Io parlo proprio perché l’ho provato sulla mia pelle: essendo di origine italiana, con i genitori in Italia, io non potevo usufruire di questi congedi. È stato molto difficile assistere i genitori e tante volte mi sono sentita in colpa perché, per vari motivi di lavoro, non potevo assentarmi e usufruire dei congedi, perché ovviamente i miei cari, i miei genitori, erano italiani residenti in Italia. Ci sono tante famiglie composte da uomini o donne, da coniugi che sono di origine italiana, e introducendo questa modifica si dà la possibilità alle famiglie di poter assistere i propri cari anche se residenti in Italia. Per me questa modifica è importantissima ed è anche, parlando con varie persone, attesa da tante donne e uomini italiani che sono diventati anche cittadini sammarinesi o che al momento non hanno ancora perfezionato la pratica, perché proprio il fatto di non poter seguire i propri cari come lo si vorrebbe crea tanto dolore. Questo, ripeto, l’ho provato personalmente, quindi sono veramente contenta di questa modifica che, ancora una volta, rileva come questa legge sia proprio a sostegno della famiglia.
Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Con questo articolo il progetto di legge sposta un po’ la sua attenzione da quella che è la natalità al prendersi cura dei genitori e comunque delle persone con gravi problematiche. Quindi, da questo articolo e anche nei prossimi tre o quattro articoli, si parlerà appunto di disabilità, di persone in difficoltà dal punto di vista della salute e dei genitori anziani. Condivido quanto detto dalla consigliera che mi ha preceduto sull’aspettativa della cittadinanza residente, che attendeva da tempo. Sono anni che le persone sottolineano alla politica e alle forze sindacali questa discriminazione nei confronti dei concittadini e dei residenti rispetto alla possibilità di prendersi cura di un familiare che ne ha bisogno ma che, per motivi diversi, non risiede in territorio. Bene anche aver sottolineato che gli uffici competenti dovranno fare le verifiche, in modo che non venga fatta la stessa cosa da un altro fratello fuori dalla Repubblica, in Italia o nel circondario. Tuttavia, viene assolutamente incontro alle fatiche delle famiglie che hanno in carico un genitore o delle persone con disabilità, affinché possano attivarsi e prendersene cura. È successo spesso che i residenti chiedessero un ricongiungimento familiare all’inverso, cioè che magari dal circondario o dalla Repubblica Italiana venissero ad abitare a San Marino, perché non avevano modo di ottenere dei diritti che invece, se fossero stati presenti in territorio, avrebbero potuto in qualche modo utilizzare. Per cui sono veramente soddisfatta che ci sia stata la condivisione su questo punto, anche se darà agli uffici dell’Istituto per la Sicurezza Sociale un onere aggiuntivo di lavoro. Tuttavia, va a protezione della famiglia nei suoi bisogni più difficili, nei momenti della vita più complessi.
Antonella Mularoni (RF): Solo per dire che ovviamente accordare più diritti va sempre bene. Poi sappiamo ormai tutti che la durata della vita è sempre più lunga, per fortuna, ma questo non necessariamente significa che si viva in condizioni buone fino alla fine della vita. Anzi, questo comincia a diventare un problema molto importante per la nostra realtà e lo sappiamo benissimo. Quindi anche noi siamo contenti che questa cosa si possa realizzare. Tuttavia, ho sentito le colleghe parlare anche dei controlli dell’ISS. In realtà qui i controlli non li dovrà fare tanto l’ISS, li dovranno fare le strutture esterne, perché non credo che i funzionari dell’ISS possano andare in Italia o in altri Paesi a controllare se effettivamente il genitore ha un problema. Quindi io immagino che l’ISS sia già strutturato e abbia già avuto l’assenso dall’esterno rispetto alla possibilità che questi controlli vengano fatti, così come vengono fatti per le malattie dei lavoratori, perché altrimenti avremo un problema. Questo lo dico rispetto a eventuali abusi, perché sono aspettative retribuite. Quindi benissimo riconoscere il diritto a chi ne ha davvero bisogno, ma cerchiamo di evitare possibili abusi, perché sono tante le famiglie che hanno un genitore, magari almeno uno, che potrebbe essere interessato da questa normativa all’estero. Quindi io mi raccomando perché, ad esempio, per quanto riguarda il pagamento dei contributi sanitari per coloro che prendono la residenza a San Marino, queste residenze atipiche, sappiamo che ci sono problemi già solo a riscuotere quello che è dovuto allo Stato a San Marino. Quindi mi auguro che le collaborazioni con l’esterno siano già state attivate o comunque abbiamo garanzia che possano essere attivate nel modo migliore possibile. È chiaro che c’è una fase iniziale nella quale immagino venga portata della documentazione medica, ma poi c’è un prosieguo. Se si è detto che devono essere fatti i controlli, i controlli dovrebbero essere fatti almeno una o due volte all’anno. Non so cosa avete previsto, ma la mia preoccupazione, ripeto, è questa: riconosciamo un diritto? Assolutamente sì. Cerchiamo però di evitare degli abusi, perché sappiamo che purtroppo anche il nostro Paese non è indenne da abusi in vari settori, di cui ogni tanto ci troviamo a discutere quando, non dico che sia troppo tardi, ma quando questi abusi sono ormai di lunga data. Questo significherebbe un esborso pubblico non dovuto, con tutte le difficoltà che poi spesso verifichiamo in questo Paese rispetto alla volontà, più che alla possibilità, dell’Esecutivo o di chi per lui di recuperare gli importi che qualcuno ha indebitamente acquisito.
Guerrino Zanotti (Libera): Anche noi esprimiamo la nostra posizione favorevole rispetto a questo articolo, che va ad ampliare anche in questo caso la portata di uno strumento già esistente, appunto quello dei permessi per l’assistenza delle persone, dei familiari non autosufficienti o disabili. L’ampliamento si riferisce anche ai lavoratori residenti che hanno i genitori residenti fuori dal territorio della Repubblica. Ovviamente ci fa piacere che sia stata adottata questa misura. Nella discussione è emerso che effettivamente continuano ad esserci delle discriminazioni rispetto ai lavoratori frontalieri che lavorano e svolgono la loro attività lavorativa a San Marino. Sappiamo che in quel caso la gestione di questi permessi sarebbe sicuramente più brigosa, forse più difficile da verificare, e che i controlli che richiamava la collega Mularoni poco fa sarebbero magari più difficoltosi. Tuttavia noi riteniamo che, anche se non è un diritto che viene riconosciuto reciprocamente dall’Italia per i frontalieri che da San Marino vanno quotidianamente a lavorare sul loro territorio, avremmo potuto fare uno sforzo e magari riconoscerlo in via unilaterale. Così non è andata e io capisco le difficoltà. Tuttavia abbiamo comunque una platea di lavoratori che quotidianamente vengono a San Marino e che convivono magari con situazioni familiari di difficoltà e non hanno neanche la risposta che i lavoratori italiani quanto loro, che lavorano in Italia, hanno con la Legge 104. C’è anche un’altra fattispecie che subisce una discriminazione e dà luogo a una situazione molto particolare. Ipotizziamo un cittadino sammarinese frontaliere, residente a San Marino ma che lavora in Italia e quindi ogni giorno va a lavorare in Italia. In Italia non usufruisce dei benefici della Legge 104 e noi non glieli riconosciamo perché appunto lavora sul territorio italiano. Lo stesso vale per un sammarinese che risieda in Italia e che sia frontaliere perché lavora a San Marino: nonostante sia cittadino sammarinese, risiede in Italia, lavora a San Marino, non può usufruire di questi permessi che oggi regoliamo diversamente. Quindi, in effetti, anche rispetto a medesimi cittadini sammarinesi ci sono trattamenti diversi. Spero che si possa in qualche modo, e speriamo entro breve, magari con una revisione delle convenzioni o con l’accordo di associazione con l’Unione Europea, riuscire a gestire anche questi casi.
L’emendamento è messo in votazione e approvato
L’articolo 13 è messo in votazione e approvato
Articolo 14 – Modifica dell’articolo 28 della Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Con questo articolo viene quindi introdotta la qualifica di caregiver familiare. Credo che sia l’elemento qualificante di questa modifica di legge. È un istituto che riconosce il vero valore sociale ed economico a quelle persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Sono anni che si parla di introdurre questa figura del caregiver familiare e siamo giunti al termine: con l’approvazione di questo articolo verrà definitivamente introdotta nel nostro ordinamento la figura del caregiver familiare.
Matteo Casali (RF): Anche noi esprimiamo viva soddisfazione per l’introduzione nell’ordinamento sammarinese della figura del caregiver perché, lo voglio ricordare, è stata una di quelle proposte che il mio movimento politico in ogni occasione ha portato avanti, direi caparbiamente, rispetto al riconoscimento di questa figura che mancava nel nostro ordinamento. Quindi noi esprimiamo anzitutto soddisfazione rispetto all’introduzione di questa figura. Rimangono alcune criticità e alcuni spunti di riflessione che sono emersi anche in Commissione e siamo contenti che comunque, almeno su questo articolo, in Commissione ci sia stato un dibattito proficuo. Noi l’abbiamo già espresso in sede di dibattito generale: siamo rimasti un po’ perplessi, anzi più che perplessi, contrari alla limitazione dei 50 caregiver annui e alla limitazione di bilancio a un milione di euro, perché ci chiediamo il cinquantunesimo eventuale richiedente quali diritti in meno debba avere rispetto al quarantanovesimo, al ventiquattresimo o al primo. Ma soprattutto abbiamo posto il tema della gestione e della previsione dei dati. Evidentemente non si possono fare delle introduzioni in termini numerici, perché qui parliamo eventualmente di costi e di fabbisogno di figure: qualcuno avrà fatto delle proiezioni su quanti caregiver probabilmente, potenzialmente, possano esserci oggi. Quindi una scorretta gestione dei dati, una poca confidenza con i dati e un poco credere forse in questa figura. Evidenziamo che abbiamo contribuito a chiarire in Commissione che sarà la CASI a stabilire la fascia di caregiver e quindi non ci sarà la possibilità da parte del caregiver di scegliere a quale fascia appartenere, ma sarà la CASI, giustamente, a dire a quale eventuale fascia di caregiver si appartiene nella declaratoria che fa l’articolo. Evidenziamo che la revisione secondo l’ICE noi l’avevamo richiesta non eventuale, potenziale, come in realtà è stata scritta nell’articolo finale, ma obbligatoria entro 12 mesi, anche perché, diciamocelo, la remunerazione del caregiver che viene parametrata al doppio della pensione sociale è una remunerazione che, bene l’introduzione, ma è certamente modesta, soprattutto per chi quella funzione la svolge praticamente a tempo pieno. Non siamo stati assolutamente d’accordo in Commissione sull’introduzione del limite dei cinque anni rispetto all’aspettativa, perché, per come formulato, un genitore che debba, ad esempio, accudire un figlio disabile non può richiedere più di cinque anni di aspettativa, rinnovabili un’ultima volta. Purtroppo noi sappiamo che ci sono situazioni che durano per tutta la vita e quindi noi eravamo per mantenere questa possibilità fino al perdurare della condizione di bisogno. Bene il fatto che abbiamo richiesto che i corsi per caregiver possano anche essere aperti a chi non accede a questo tipo di formulazione di figura, ma è un caregiver di fatto. Avevamo anche chiesto che i regolamenti del Congresso di Stato, che all’inizio erano addirittura stati previsti in un anno, noi li volevamo in tre mesi; in realtà poi il punto di caduta è stato di quattro mesi. Noi avremmo preferito che quel regolamento tornasse almeno per presa visione in Commissione quarta, perché riteniamo che su questi importanti argomenti il Congresso di Stato debba comunque anche rendere conto del lavoro che svolge.
Antonella Mularoni (RF): Volevo vedere se c’era qualcuno di altri gruppi che volesse intervenire prima di me. No, volevo anch’io, al di là delle considerazioni che ha espresso il collega Casali, che io condivido in toto, evidenziare il fatto che non riesco a capire la ratio di limitazioni tutto sommato molto consistenti rispetto alla figura del caregiver familiare, che è una figura che sul piano economico avrà certamente degli impatti molto meno significativi dell’aspettativa che prevediamo con l’articolo precedente. Quindi io inviterei la Segreteria di Stato non solo a monitorare per un anno la situazione del caregiver familiare, perché così vedremo e ci renderemo conto se l’intervento che viene fatto con questa legge è adeguato, se ci sono mancanze, se ci sono lacune, cosa non va. Perché, ad esempio, col fatto che il pensionato debba rinunciare alla propria pensione per svolgere questa funzione, per prendere un’indennità che sicuramente non è sufficiente per garantire un livello dignitoso di vita, fa sì che, ad esempio, il coniuge sia disincentivato a svolgere questa funzione. Quindi comunque inquadriamo le cose nel giusto percorso, perché è chiaro che la ratio può anche essere quella di dire: “Vabbè, ma il coniuge è già lì, prende la sua pensione, lo fa comunque gratis”. Però vorrei davvero che ci fosse un’equità e una perequazione nelle scelte che facciamo. Quindi io chiedo che, per cortesia, Segretario, se è possibile, noi a distanza di un anno abbiamo intanto una relazione su quante persone hanno richiesto l’assistenza, la possibilità di richiedere l’aspettativa per assistenza familiare di cui all’articolo precedente rispetto alla situazione attuale, perché lì davvero sono soldoni, sono soldoni per lo Stato che se ne vanno, perché noi paghiamo una persona che sta in aspettativa e poi dobbiamo anche pagare un’altra persona che magari occupa il suo posto, ovviamente perché è in aspettativa. Allora, se dobbiamo essere così rigidi per quanto riguarda il caregiver familiare, e non si capisce veramente perché, visti tutti i paletti che mettete, io chiedo che facciamo un ragionamento a 360 gradi, perché se le risorse sono pubbliche dobbiamo far sì che sia tutto sostenibile, tenendo conto però che rispetto alle persone più fragili della nostra comunità noi dobbiamo avere sempre un occhio particolare. Quindi dobbiamo essere anche consapevoli, saperlo possibilmente prima e comunque, se non sono state fatte delle analisi prima, come spesso avviene, almeno a distanza di un anno riusciamo a valutare l’impatto delle riforme che noi facciamo. Poi volevo invece chiedere, Segretario, solo un chiarimento, perché vedo che nell’articolo 14, appunto quello che disciplina poi la figura del caregiver familiare, ad esempio avete citato espressamente il contraente l’unione civile, avete indicato la legge. In altre leggi, come la legge sul fine vita, invece è stato tolto questo riferimento, perché voi avete detto, giustamente, che c’è stato un provvedimento normativo che ha già equiparato il contraente l’unione civile al coniuge e quindi non c’è più bisogno nelle leggi di prevedere questa specifica. Allora io chiederei anche qui una modalità omogenea, perché o continuiamo a metterlo in tutte le leggi oppure lo togliamo in tutte le leggi, perché altrimenti abbiamo leggi adottate nello stesso periodo in cui in alcune si inserisce esplicitamente questa specifica, si richiama la legge, in altre no. Quindi chi va a leggerle potrebbe pensare che in una legge si è voluto prevedere questa figura e in un’altra legge no. Dobbiamo anche, come legislatori, secondo me, adottare delle scelte che siano coerenti, perché sono situazioni delicate e sono risorse importanti. Dobbiamo far sì che tutti abbiano chiaro il quadro della situazione.
Gerardo Giovagnoli (PSD): Una riflessione rispetto all’utilizzo di questi termini che poi irrimediabilmente pronunciamo male. Nella fattispecie, la parola che non pronuncio non significa “dare automobili”, e quindi consiglio, nella scrittura delle nostre leggi, di utilizzare le formulazioni in italiano.
Miriam Farinelli (RF): Io mi riferisco al punto 16, dove si parla anche della cura e del sostegno emozionale ed emotivo, perché questo è diventato un ruolo sempre più importante con l’aumento dell’aspettativa di vita e delle patologie croniche che richiedono assistenza prolungata nel tempo. Rappresenta una risorsa fondamentale per la società e anche per i nostri sistemi sanitari e assistenziali e, grazie all’impegno di queste persone, molte persone fragili possono continuare a vivere nel proprio ambiente familiare, mantenendo così le relazioni significative e una migliore qualità della vita. Vedremo questa nuova figura entrare anche in maniera importante e fondamentale nel fine vita. Questo sicuramente ce lo dobbiamo aspettare. Oggi è riconosciuta come una figura centrale nel percorso di cura ed è un partner indispensabile dei servizi sanitari e sociali. È un elemento essenziale nella costruzione di una rete assistenziale efficace, umana, quindi è sicuramente una figura da valorizzare e da curare veramente.
Segretario di Stato Stefano Canti: Dunque, come abbiamo già detto, questo è un articolo nuovo e introduce la figura del caregiver familiare. Non c’è mai stata questa figura all’interno della Repubblica di San Marino. Noi abbiamo voluto porre più attenzione nei confronti delle persone più fragili e quindi introdurre questa figura affinché una persona possa prendersi cura di queste persone fragili. Sono anni e anni che se ne parlava nell’ambito del territorio della Repubblica di San Marino, nell’ambito della politica, e finalmente siamo giunti all’introduzione di questa figura di caregiver. È normale che, come abbiamo messo nell’ambito del decreto delegato e nell’ambito dell’articolo che abbiamo introdotto, abbiamo previsto la possibilità di modificare i parametri tramite decreto delegato. Perché? Perché è normale che a distanza di un anno vogliamo tenere monitorata l’introduzione di questa figura e capire quale sarà l’impatto, perché oggi non abbiamo un’idea di quale potrebbe essere l’impatto e di quante persone potranno beneficiare di questa figura di caregiver familiare. Oggi l’assistenza ai familiari più fragili avviene tramite una badante. Quindi un domani c’è anche un’ulteriore possibilità, che è quella della figura di caregiver familiare. Di conseguenza è stato introdotto questo limite di 50 figure e di un milione di euro perché vogliamo capire quale sarà l’impatto con l’introduzione di questa figura di caregiver familiare, capire quanto graverà sul bilancio dell’ISS attraverso questo fondo di Cassa di compensazione che c’è all’interno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Quindi, a distanza di un anno, potremo capire se effettivamente questa figura di caregiver avrà un impatto importante o no e, di conseguenza, tarare in funzione delle domande che arriveranno o modificare i parametri che sono introdotti nell’ambito di questo articolo, quelli che appunto sono i paletti che vengono fissati per l’introduzione di questa figura di caregiver familiare. Quindi su questo articolo specifico abbiamo voluto mettere proprio la delega del decreto delegato, che ci consentirà, a seconda delle necessità, di intervenire per aggiustare, modificare o integrare questa figura di caregiver familiare e abbiamo appunto fatto questo intervento qua. Per quanto riguarda invece la possibilità di modificare la dicitura nei primi commi di questo articolo, per me non c’è nessun problema e parifichiamola pure a quello che è stato scritto nell’ambito della legge sul fine vita, ma dobbiamo sospendere temporaneamente l’approvazione dell’articolo per riscrivere un emendamento e modificare appunto questa dicitura. Per me non c’è nessun problema, si può andare avanti anche in questo senso.
I lavori vengono sospesi per cercare una mediazione.
Segretario di Stato Stefano Canti: Dopo un confronto fatto anche con la Segreteria Istituzionale, abbiamo convenuto che al comma 1 dell’articolo 14 venga tolta la seguente dicitura: “del contraente l’unione civile, ai sensi della Legge 20 novembre 2018 numero 147 e successive modifiche”. Quindi tolgo questa dicitura dal comma 1 dell’articolo 14.
L’articolo 14 è messo in votazione e approvato
Articolo 15 – Formazione e misure di sollievo del caregiver familiare, in età lavorativa o pensionato
L’articolo 15 è messo in votazione e approvato
Articolo 16 – Introduzione dell’articolo 28-bis alla Legge n.129/2022
L’articolo 16 è messo in votazione e approvato
Articolo 17 – Modifica dell’articolo 31 della Legge n.129/2022
L’articolo 17 è messo in votazione e approvato
Articolo 18 -Modifica dell’articolo 32 della Legge n.129/2022
Emendamento modificativo proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 18, modifica dell’articolo 32 della Legge numero 129/2022. Comma 1. L’articolo 32 della Legge 129/2022 è così sostituito: “Articolo 32 – Part-time. Comma 1. I genitori, anche contemporaneamente tra loro, qualora lo richiedano, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i primi quattro anni di vita del figlio o della figlia. Comma 2. I genitori adottivi o affidatari, anche contemporaneamente tra loro, hanno diritto a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quattro anni dall’ingresso in famiglia del bambino o della bambina. Comma 3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere formulata da parte del lavoratore interessato e trasmessa al datore di lavoro almeno 60 giorni prima dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Comma 4. La prestazione giornaliera lavorativa a tempo parziale deve essere svolta in maniera continuativa, salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto delle esigenze familiari. Comma 5. La lavoratrice e il lavoratore hanno facoltà di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno, anche prima del termine previsto, dandone preventiva comunicazione, preferibilmente entro 30 giorni prima, al datore di lavoro, in accordo tra le parti. Il datore di lavoro può comunque consentire il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno anche in difetto del predetto termine di preavviso”. Rispetto a questo articolo 18, L’emendamento che abbiamo presentato introduce un nuovo comma 5 bis. Do lettura: “Comma 5 bis. Per le giornate di lavoro a tempo parziale effettuato dalla madre o dal padre ai sensi dei commi 1 e 2, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della Legge 29 novembre 2022 numero 157, vengono considerate come lavorate a tempo pieno attraverso l’integrazione dei contributi previdenziali figurativi”. Questo era l’emendamento che appunto viene aggiunto come comma 5 bis.
L’articolo 18 è messo in votazione e approvato
Articolo 19 – Modifica dell’articolo 36 della Legge n.129/2022
L’articolo 19 è messo in votazione e approvato
Articolo 20 -Introduzione dell’articolo 38-bis alla Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Introduzione dell’articolo 38 bis della Legge numero 129/2022. Comma 1. Dopo l’articolo 38 della Legge numero 129/2022 è aggiunto il seguente articolo 38 bis: “Articolo 38 bis – Lavoro agile dei genitori affidatari o soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti. Comma 1. I soggetti indicati all’articolo 7 della Legge 13 novembre 2020 numero 202, qualora le mansioni a cui è adibito il lavoratore dipendente lo rendano possibile, hanno la facoltà di richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Comma 2. La valutazione della possibilità di usufruire del lavoro agile è effettuata fatti salvi i titoli, le qualifiche e la posizione pregressa del lavoratore”.
Carlotta Andruccioli (D-ML): Brevemente, nel mio intervento nel dibattito generale avevo sottolineato l’importanza di incentivare, per i lavoratori che hanno anche dei figli piccoli, il fatto di poter accedere a forme di lavoro agile, il famoso smart working, come lo chiamiamo oggi. Io credo che su questo molto di più si debba e si possa fare, perché comunque è evidente ed è verificabile il fatto che certamente non tutti i lavori possono essere svolti da remoto, ma per tanti lavori ad oggi è possibile modificare le modalità lavorative senza che vengano meno i risultati e gli obiettivi e, allo stesso tempo, andando incontro alle famiglie. Ad oggi la possibilità di accedere a misure di questo tipo è lasciata molto alla disponibilità dell’azienda. Io credo che questo sia normale. Ovviamente non è che si può obbligare e ciascun datore di lavoro sceglierà le modalità più opportune anche per la propria azienda e per i propri dipendenti. Credo però che magari, se arrivassimo a delle forme di incentivazione, piuttosto che dare degli obblighi, potrebbe essere uno spunto interessante. Il fatto di vincolare “fatti salvi titoli, qualifiche e posizioni pregresse del lavoratore”, io chiedo una spiegazione in merito a questo aspetto, perché ritengo che siano stati inseriti dei vincoli non molto chiari e che continuino a mettere degli ostacoli semplicemente al fatto di usufruire di modalità di lavoro agile, il famoso smart working, ma non solo, per i genitori o per gli affidatari o per, come esplicitato nel titolo, soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti. Per me si può fare qualcosa in più, per quanto si riconosca che almeno sia stato inserito anche nella legge il fatto di andare incontro a queste categorie. Però credo che ancora ci siano tantissimi limiti e non si sia incentivato abbastanza, soprattutto nel privato, perché poi il pubblico ha un discorso a parte, l’utilizzo di modalità di lavoro di questo tipo. Chiedo una spiegazione rispetto a questi vincoli che sono stati inseriti: “fatti salvi titoli, qualifiche e posizioni pregresse del lavoratore”.
Segretario di Stato Stefano Canti: Era già stata posta questa osservazione nell’ambito dei lavori della Commissione quarta e quindi è già agli atti una risposta relativamente alla domanda che ha fatto. Però non ho nessun problema a rispondere nuovamente e dire questo: la dicitura che noi abbiamo aggiunto è a tutela del lavoratore, perché noi vogliamo preservare il lavoratore da politiche scorrette da parte del datore di lavoro che non vuole concedere la possibilità di questo lavoro agile. Faccio un esempio terra terra: un lavoratore che in un’azienda oggi lavora nell’ufficio, lavorando nell’ufficio ha la possibilità di svolgere il lavoro in smart working e quindi lavoro agile. Ma se questo lavoratore dal datore di lavoro viene spostato in un’altra mansione e quindi viene messo nel magazzino, ovviamente nel magazzino lui non può svolgere questo tipo di attività di lavoro agile. Quindi, per preservare il lavoratore, abbiamo voluto mettere questa dicitura e garantire comunque la possibilità di poter usufruire di questo lavoro agile. Non so se sono stato chiaro, però la volontà è questa. La precisazione che mettiamo a verbale è che la possibilità di entrare nel lavoro agile, smart working, è a tutela del lavoratore e quindi serve a garantire al lavoratore che abbia la possibilità di svolgere la mansione in smart working, e quindi in lavoro agile, per evitare politiche scorrette da parte del datore di lavoro. Credo che sia stato chiaro.
L’articolo 20 è messo in votazione e approvato
Articolo 21 – Introduzione dell’articolo 39-bis alla Legge n.129/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 21. Introduzione dell’articolo 39 bis della Legge numero 129/2022. Dopo l’articolo 39 della Legge numero 129/2022 è aggiunto il seguente articolo 39 bis: “Articolo 39 bis – Punto informativo per le famiglie. Comma 1. Al fine di ampliare la sensibilità e la conoscenza della cittadinanza sulle politiche familiari, è istituito il punto informativo per le famiglie presso l’Ufficio Segreteria tecnico-amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale, con lo scopo di agevolare i soggetti aventi diritto all’accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicate alle famiglie attraverso un’attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze”.
Aida Maria Adele Selva (PDCS): Pongo proprio l’attenzione anche su questo articolo perché il fatto che ci sia questo punto informativo è assolutamente da promuovere e far conoscere, cioè informare. Ovviamente il punto informativo per le famiglie è fondamentale per far conoscere tutti, diciamo così, chiamiamoli sia gli interventi, ma anche proprio i vantaggi e gli aiuti che possono essere dati alle famiglie. Io sono veramente convinta che il punto informativo sia veramente utile per le famiglie. Penso anche che questo possa essere un punto informativo proprio per agevolare i soggetti che ne hanno bisogno, che possa essere anche un punto informativo non solo, diciamo, con altre comunicazioni che vengono date anche telefonicamente, proprio per tenere al corrente e informare chi ha bisogno di avere un quadro generale per poter poi accedere ai servizi e alle risorse sociali dedicate alle famiglie. Anche questo è un punto, un’altra cosa utile secondo me, perché l’attività non è solo di informazione, ma è proprio di ascolto, accoglienza e assistenza anche per la presentazione delle varie istanze. Questo è un passaggio importante, che mi auguro venga svolto assolutamente nel migliore dei modi, perché proprio qualche collega dell’opposizione, un giorno confrontandomi in Commissione, diceva: “Ma io non sapevo, non conoscevo”. Molte volte il fatto di non sapere ci può penalizzare e dico sempre questa frase in altri contesti: bisogna saper fare, ma è molto importante anche far sapere.
Maria Luisa Berti (AR): Alcune considerazioni in ordine all’attività di questo punto informativo per le famiglie. È vero, è importantissimo che possa essere uno strumento di conoscenza di tutti quelli che sono gli strumenti che anche questa legge mette utilmente a disposizione di tutta l’utenza. Mi ricollego a quello che diceva poco fa la consigliera Selva. Sarebbe opportuno, nonostante il dettato normativo di questo emendamento, che però questo ufficio rafforzasse anche la sua funzione di ascolto, ma in termini poi propositivi per il legislatore, per fare in modo che, siccome questa legge abbiamo detto che è utile ma è anche un punto di partenza per rispondere alle migliori esigenze della cittadinanza, possa essere l’occasione questo sportello anche per acquisire da parte dell’utenza delle possibili esigenze di cambiamento della legge stessa e che poi queste informazioni possano essere elaborate e comunicate a noi come legislatori, per vagliare eventualmente un domani anche degli apporti di modifica del testo, proprio per renderlo maggiormente corrispondente a quelle che sono le esigenze che, nell’evoluzione dell’applicazione della materia che andremo ad approvare fra poco, possano nascere. Quindi, nonostante il dettato normativo, penso che questo ufficio possa veramente avere anche una funzione di tramite, proprio in termini propositivi, per un domani andare a migliorare anche il testo che abbiamo in esame.
Sandra Stacchini (PDCS): Esprimo anch’io apprezzamento per l’istituzione di questo nuovo punto informativo perché le stesse associazioni di volontariato richiedono, hanno richiesto spesso, l’istituzione di un ufficio del genere, perché gli utenti di queste associazioni sono per certi versi persi quando hanno bisogno di assistenza e ad oggi il ruolo viene più ricoperto dalle associazioni di volontariato che dallo Stato stesso. Per cui bene l’istituzione di questo punto informativo. Valutiamone effettivamente il lavoro e anche il miglioramento e l’implementazione delle sue funzioni
Antonella Mularoni (RF): Anche da parte nostra c’è soddisfazione per questo articolo per come è uscito, perché la proposta iniziale, ci ricordiamo, prevedeva che questo punto informativo fosse presso la Segreteria di Stato con delega alla famiglia e non era proprio, diciamo così, la modalità migliore per dei punti che dovrebbero servire per aiutare le famiglie, in particolare visto ciò di cui ci occupiamo con questa legge. Spesso si tratta di famiglie che hanno già dei problemi significativi all’interno del nucleo familiare, quindi è importante che ci sia un’assistenza centralizzata da parte di un ufficio che oltretutto rimane sempre quello negli anni e quindi non cambia ogni legislatura neanche la persona di riferimento, al di là dell’inopportunità che sia una Segreteria di Stato ad avere al suo interno questo punto informativo. Però anche dal nostro punto di vista questo è importante perché abbiamo verificato varie volte come sia utile per le nostre famiglie poter avere un punto dove vengono date tutte le informazioni. Ci ricordiamo fino a quando, ad esempio, non è stato istituito il servizio domiciliare che si occupa delle signore, prevalentemente, che chiamiamo in termini semplificativi badanti, quante difficoltà fossero state evidenziate dalle famiglie rispetto a tutti i giri che dovevano fare, senza aiuto, senza un punto centralizzato che le potesse sostenere, senza dover girare in trenta posti diversi. Quindi questo è certamente un elemento positivo e anch’io colgo con favore la proposta che è stata fatta dalla collega Berti, cioè utilizziamo poi questo punto informativo per raccogliere delle preziose informazioni o anche dei preziosi suggerimenti che possono venire dall’utenza per migliorare eventualmente, se necessario e se utile, il sostegno alle famiglie, indirizzandoci su quelle che sono le richieste più pressanti, cioè quelle che potrebbero davvero e nel concreto maggiormente aiutare i nuclei familiari che si trovano magari in momenti o in situazioni che sono più di un momento di particolare fragilità.
L’articolo 21 è messo in votazione e approvato
Articolo 22 – Modifica dell’articolo 43 della Legge n.129/2022
L’articolo 22 è messo in votazione e approvato
Articolo 23 – Modifica dell’articolo 2 della Legge n.158/2022
L’articolo 23 è messo in votazione e approvato
Articolo 24 – Modifica dell’articolo 5 della Legge n.158/2022
Segretario di Stato Stefano Canti: Articolo 24, modifica dell’articolo 5 della Legge numero 158/2022. Comma 1. L’articolo 5 della Legge 29 novembre 2022 numero 158 è così sostituito: “Articolo 5 – Esenzioni dal versamento del contributo della retta dell’asilo nido e della refezione scolastica. Comma 1. Per i nuclei monogenitoriali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge è riconosciuta, previa richiesta dell’assistente sociale, l’esenzione dal versamento del contributo della retta dell’asilo nido fino al primo ingresso nella scuola dell’infanzia, oltre alla refezione scolastica. Quest’ultima viene altresì riconosciuta ai nuclei monogenitoriali di cui alla lettera B, comma 2, dell’articolo 2, con figli minori, per tutto il periodo di frequenza della scuola dell’infanzia e della scuola primaria”.
Matteo Casali (RF): Noi naturalmente accogliamo con favore questo provvedimento. Voglio però ricordare una nostra proposta avanzata in sede di Commissione che era sulla linea di questo articolo. Si ampliava la portata di questo articolo perché, mentre quanto approvato in Commissione riguarda un’esenzione per nuclei monogenitoriali, noi avevamo pensato che, trattandosi di una situazione di emergenza dovuta alla denatalità, ci potesse essere, per quel che riguarda le rette degli asili nido, una moratoria magari anche da valutare. Noi avevamo posto tre anni, poi eventualmente rivalutabili, per quel che riguarda le rette tout court degli asili nido, con il mantenimento della sola refezione. Ora questa linea purtroppo non è passata e noi saremmo stati anche disposti a modificare il nostro emendamento per, diciamo così, contemperare eventuali altre esigenze. Si poteva discutere di refezione sì o refezione no. Ad esempio, l’articolo approvato sui nuclei monogenitoriali esenta anche dalla refezione e ci rammarichiamo un po’, perché riteniamo che un pochino più di coraggio su un provvedimento del genere, anche in forma transitoria, sarebbe stato un segnale migliore e ulteriore per quel che riguarda gli incentivi alla natalità. Purtroppo non siamo riusciti a fare passare questa linea e ci troviamo a discutere un provvedimento che poteva avere, a nostro avviso, una portata certamente superiore.
Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Questo articolo rafforza un po’ quello che era stato introdotto nella Legge numero 158 del 2022, allargando il supporto alle famiglie monogenitoriali fino al completamento della scuola elementare. È una forma di sostegno per quelle famiglie monogenitoriali, anche tenendo conto purtroppo delle crisi delle famiglie, delle coppie e dell’aumento delle separazioni, che però versano in condizioni particolarmente difficili o comunque economicamente molto in difficoltà, con importi economici molto contenuti. Più avanti nell’articolato si prevedono anche delle riduzioni delle rette in generale, tenendo conto delle fasce di reddito, però questo è un articolo di protezione per quelle situazioni conosciute anche dai servizi sociali, dal servizio socio-sanitario, per le quali va garantita ai figli la possibilità di frequentare regolarmente, senza appesantire situazioni familiari molto problematiche.
Antonella Mularoni (RF): Segretario, mi perdoni, forse c’è un po’ di deformazione professionale, ma io non riesco a capire bene e chiedo quindi che magari venga fatta una precisazione verbale, ma non tanto per me, quanto per le famiglie che avranno bisogno di ricorrere a questo articolo della legge. Quando lei dice: “Per i nuclei monogenitoriali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge è riconosciuta, previa richiesta dell’assistente sociale, l’esenzione dal versamento del contributo della retta dell’asilo nido fino al primo ingresso nella scuola dell’infanzia, oltre alla refezione scolastica”. Allora questo “oltre” cosa vuol dire? Che questi nuclei non pagano neppure la refezione scolastica oppure la refezione scolastica la pagano? Perché questo “oltre” scritto così? Perché allora, se è l’esenzione, si poteva scrivere “l’esenzione dal versamento del contributo e del contributo per la refezione scolastica”. Poi “quest’ultima” immagino non sia la refezione scolastica, ma sia l’esenzione. Quindi io chiederei magari che sia precisato, se la volontà è questa, che c’è l’esenzione sia dal versamento del contributo della retta dell’asilo nido sia della refezione scolastica, oppure che precisiate bene che cosa vuol dire questo “oltre alla refezione scolastica”. Nell’ultimo capoverso, anche “quest’ultima” immagino che invece sia la stessa normativa che si applica per le donne e per i nuclei monogenitoriali, si applica anche a loro. Non lo so. Comunque, magari se facciamo una precisazione sul primo aspetto credo che facciamo anche un favore a chi dovrà interpretarlo e all’ufficio che dovrà dare informazione ai nuclei familiari interessati.
L’articolo 24 è messo in votazione e approvato
Articolo 25 – Importi e modalità erogazione degli assegni familiari ordinari di cui alla Legge 8 maggio 2009 n.64
Emendamento modificativo proposto dal Governo
Segretario di Stato Stefano Canti: L’emendamento che viene presentato a questo articolo, di cui ho dato poc’anzi lettura, è per eliminare le fasce di reddito previste alla lettera A, alla lettera B, alla lettera C, alla lettera D e alla lettera E. Quindi rimane tutto invariato, tranne l’eliminazione di quello che ho poc’anzi letto e quindi delle fasce di reddito indicate nelle lettere A, B, C, D ed E. Diciamo che la modifica che abbiamo proposto va in accoglimento di uno degli emendamenti che era stato depositato da Repubblica Futura.
Matteo Casali (RF): Allora, noi avevamo effettivamente evidenziato questa contraddizione, però il nostro emendamento era più articolato, perché noi avevamo tolto anche parte del comma 2 e l’avevamo sostituita con il rimando immediato all’ICEE. Perché cosa avevamo evidenziato? Una contraddizione che è stata poi in parte sanata a seguito, ci è stato detto, del confronto con le parti sociali che, guarda caso, sostenevano le nostre stesse tesi, ovvero che fosse contraddittorio, dopo aver approvato lo strumento ICEE, ritornare a un’impostazione su base reddituale e non sull’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità per quel che riguarda l’aggiornamento degli assegni familiari. Quindi bene l’abbandono delle fasce reddituali, però il nostro emendamento specificava in maniera inequivocabile che tanto gli assegni familiari quanto gli adeguamenti dovessero essere rimandati all’ICEE. Non mi pare, dalla lettura del nuovo emendamento presentato dalla maggioranza in seconda lettura, che ci sia questo esplicito rimando che noi avevamo chiesto. Quindi, diciamo, un accoglimento parziale. Io colgo questa occasione per fare una raccomandazione che ho avuto già modo di fare. Stiamo arrivando a declinare degli strumenti che rimandano all’ICEE. Per favore, nel momento in cui declineremo questi strumenti, non facciamo quello che nel mio intervento generale ho definito “le fasce per numeri pari”. Allora, per andare a capire: siccome gli assegni familiari non sono più un surplus che le famiglie si vedono arrivare per mantenere un figlio, brutalizzo, ma ormai sono diventati delle parti della busta paga indispensabili per fare il 31 del mese e non sono un di più. Allo stato attuale delle cose, per le famiglie sono un sussidio essenziale. Quando andremo a rimodulare, secondo l’ICEE, queste erogazioni, per favore, non facciamo le fasce a sentimento, ma andiamo a individuare il nucleo familiare tipo che vogliamo aiutare. Ricostruiamo quella che può essere la sua posizione patrimoniale e reddituale e, sulla base di questa back analysis, chiamiamola così, andiamo a identificare le fasce di intervento, perché sennò noi, facendo semplicemente questi interventi per fasce di numeri pari, di numeri che suonano, di numeri belli, corriamo il rischio di non aiutare chi ha effettivamente bisogno. Ed ancora una volta l’ICEE, con il grosso asterisco che ho posto, perché oggi gli assegni familiari per talune famiglie non sono un di più, ma sono una necessità. Andiamo comunque a far sì che l’ICEE sia uno strumento eventualmente di redistribuzione e non di risparmio per quel che riguarda le casse dello Stato.
Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Volevo solo sottolineare che a distanza di neanche tre anni si è dovuti nuovamente intervenire sull’importo degli assegni familiari. Questo anche per rafforzare quanto il consigliere che mi ha preceduto ha giustamente voluto mettere a fuoco sulla difficoltà delle famiglie oggi di arrivare veramente a fine mese. Ce ne rendiamo conto tutti ogni volta che entriamo a fare la spesa al supermercato, ogni volta che arrivano le bollette: la nostra mensilità, che comprende anche gli assegni familiari, purtroppo molte volte non è sufficiente a coprire questi rincari estremamente gravosi. Guardando la situazione politica internazionale, sicuramente non andiamo verso delle risoluzioni che possano stabilizzare l’economia, purtroppo, di tutto l’Occidente e di tutto il mondo. Quindi mi accodo alle sue osservazioni di fare veramente molta attenzione, perché la fascia intermedia, dove magari fino a diversi anni fa la parte economica era sufficiente e poteva permettere alle famiglie di avere anche degli spazi in più rispetto alla gestione minima del fabbisogno dei nuclei familiari, si sta allargando e sta diventando sempre più ampia la fascia di chi non ce la fa. Quindi il fatto di essere intervenuti già in breve tempo a rimodulare gli assegni familiari è un campanello d’allarme che non dobbiamo sottovalutare.
Antonella Mularoni (RF): Soltanto un quesito che voglio porre in maniera esplicita al Segretario Canti, perché le considerazioni su questo articolo sono già state fatte per il nostro gruppo dal consigliere Casali. L’intenzione della maggioranza e del Governo, visto l’emendamento che viene proposto oggi, è semplicemente di rimandare la riflessione sulla congruità dell’importo degli assegni familiari di qualche mese, fino alla ratifica dei decreti che riguardano l’ICEE, o la volontà è di continuare ad erogare gli assegni familiari a prescindere dal reddito percepito? Perché è chiaro che per una famiglia che ha un reddito molto basso l’assegno familiare ha un valore, mentre per la famiglia che ha un reddito molto alto l’assegno familiare potrebbe anche essere inutile. Quindi, siccome il nostro emendamento, che lei Segretario ha detto è stato accolto, non è stato accolto come volevamo, nel senso che noi volevamo rapportare l’erogazione degli assegni familiari ai requisiti previsti dall’ICEE. Voi invece, con la scelta che avete effettuato, semplicemente continuate a dare gli assegni familiari a pioggia, cioè a prescindere dal reddito della famiglia. E noi riteniamo che, in un momento in cui chiedete ai cittadini di stringere la cinghia, nel momento in cui il carrello della spesa è sempre più elevato e quindi in un momento in cui le famiglie che hanno il reddito più basso sono in maggiore difficoltà, noi vorremmo che per quanto riguarda gli assegni familiari a brevissimo ci fosse una rivalutazione da fare tutti insieme. Perché, come è già stato evidenziato da tutti i consiglieri, anche dalla consigliera Chiaruzzi che mi ha appena preceduto, oggi per molte famiglie l’assegno familiare diventa un contributo importante per le famiglie più fragili. Quindi noi davvero facciamo questo invito accorato a ritrovarci in tempi ragionevolmente brevi, visto che state emanando i decreti che riguardano l’ICEE, per rifare un ragionamento anche sugli assegni familiari. Perché non vogliamo che si dica, fra l’altro, che questo articolo è venuto fuori così perché l’ha chiesto Repubblica Futura. Repubblica Futura vuole che si faccia un ragionamento diverso e che si aiutino particolarmente le famiglie che hanno più bisogno, quindi magari prevedendo un assegno familiare più consistente di quello che c’è oggi per i nuclei familiari che ne hanno maggiormente bisogno e valutando invece se i nuclei familiari che percepiscono dei redditi particolarmente elevati abbiano davvero bisogno di continuare a percepire l’assegno familiare.
Fabio Righi (D-ML): Sì, credo sia importante intervenire su questo articolo per alcune considerazioni, al netto della stesura dell’articolo stesso, per sottoporre anche delle riflessioni in una logica di rimettere poi mano allo strumento degli assegni familiari. Questo è l’esempio più lampante di un determinato approccio a questa materia, che è quello della distribuzione pura e semplice di somme di denaro. Sicuramente utile, ma, come abbiamo detto anche nei nostri interventi generali, non sufficiente per andare incontro alle specifiche esigenze che oggi ci sarebbero e di qui in prospettiva. Allora, anche dal nostro punto di vista servirebbe una revisione dello strumento degli assegni familiari, anche perché, ad esempio, è vero che c’è una gradazione, diminuisce l’assegno familiare all’aumentare del reddito, ma ci sono dei redditi anche oltre i 70.000 euro, ad esempio, che percepiscono, seppure una parte minima, degli assegni familiari. Allora, l’assegno familiare di per sé, se non altro con gli importi che caratterizzano oggi gli assegni familiari, non è un aiuto reale. Lo dicono anche gli organismi internazionali, l’OCSE: non sono questi gli strumenti che effettivamente danno un giovamento concreto, al netto del fatto che è certamente un aiuto. Allora, anche da questo punto di vista, forse una rivisitazione dello strumento, che ad esempio potrebbe non essere previsto per redditi superiori a un certo importo e concentrarsi in misura più consistente sui redditi o su quelle famiglie che hanno redditi più bassi, probabilmente è un tema. Perché laddove il reddito sia più alto, l’aiuto probabilmente maggiore non è quello di avere 100 euro o una frazione di 100 euro o poco più, magari è quello di avere delle soluzioni diverse per la gestione della famiglia, quindi strumenti diversi che non siano strumenti distributivi di una minima parte di ricchezza, che poi fondamentalmente non si traduce e non riesce a dare un aiuto concreto. E questo permette di fare una riflessione ancora più ampia, o meglio ribadire quello che era già stato detto in altri momenti. Bisogna con tutta probabilità affrontare questa materia con una logica completamente diversa, non con una logica distributiva legata al bilancio dello Stato, ma capire come elevare le possibilità delle famiglie, come poter garantire salari migliori, più alti, più in linea con quelle che sono le esigenze. E la strada che noi vediamo è una e una soltanto, cioè far sì che il sistema economico cresca, far sì che il sistema produttivo cresca e intervenire su quella crescita con delle misure che spingano il sistema delle imprese private, il sistema economico, a contribuire unitamente allo Stato a quelle che sono le esigenze, costruendo dei benefit, dei benefici, dei meccanismi che rendano conveniente, al di là della moralità e dell’etica dei singoli imprenditori, il supporto a questo tipo di politiche. Diversamente continuiamo a chiederci fino a quando, per quanto tempo e in che misura si possano sostenere politiche di questo tipo e quale concreta, effettiva incidenza nel tempo possano portare. Dal nostro punto di vista, non molto. Quindi bene che ci sia, ma l’invito è quello di aprire immediatamente un confronto per capire come far lavorare al meglio questi strumenti e magari liberare risorse utili ad altri interventi.
Guerrino Zanotti (Libera): Allora, innanzitutto riteniamo doveroso comunque accogliere favorevolmente il fatto che con questo articolo si sia potenziato lo strumento, perché c’è un aumento degli importi degli assegni familiari ordinari erogati per figli e familiari a carico. E non solo questo: c’è anche l’aggancio alla dinamica inflattiva e quindi un automatismo per la revisione degli importi che altrimenti, abbiamo visto nel recente passato, veniva fatto con interventi legati a iniziative normative dell’Aula. Invece, in questo caso, l’aggancio degli importi degli assegni familiari alla dinamica inflattiva garantisce in qualche modo un adeguamento periodico senza ulteriori interventi normativi dell’Aula. Poi c’è il discorso dell’individuazione dei soggetti, delle famiglie alle quali erogare gli importi degli assegni familiari. E qui, chiaramente, l’ICEE noi riteniamo sia lo strumento principe che, una volta, al di là della ratifica dei decreti che sono stati emanati e una volta espletata la fase sperimentale che prevedeva la norma, entrerà in vigore appunto come strumento di valutazione dei soggetti che possono accedere e in quale misura possono accedere ai benefici, alle provvidenze o comunque a tutto ciò a cui questo strumento può essere applicato. Io credo che, al di là anche di questo aspetto molto importante, quello cioè di legare l’erogazione degli assegni alla reale situazione di bisogno delle famiglie, sia ormai, io lo dico da tempo sinceramente, giunto probabilmente il momento di arrivare a definire una riforma dell’istituto dell’assegno familiare, che oggi vede sia l’assegno familiare ordinario, quello erogato mensilmente, erogato a pioggia a tutti gli aventi diritto, quindi a tutti i lavoratori dipendenti e agli agricoltori, sia l’assegno familiare integrativo, che è una misura ulteriore che viene erogata tenendo conto della situazione reddituale del nucleo familiare, delle spese e anche dei patrimoni. Quindi è uno strumento che si avvicina più di tanti altri a quello che è il funzionamento dell’ICEE. Però noi crediamo che sia probabilmente giunto il momento di accorpare i due strumenti, quello dell’assegno familiare ordinario e quello integrativo, e magari estendere la platea dei possibili percettori, perché evidentemente non è solo la categoria dei lavoratori dipendenti che ha la necessità di un supporto anche di carattere economico. Quindi il richiamo che facciamo è quello, sì, di utilizzare non appena possibile gli strumenti che abbiamo a disposizione, in questo caso l’ICEE, ma di cominciare a ragionare anche su una riforma complessiva di questo istituto.
Segretario di Stato Stefano Canti: Allora, credo che quest’ultimo intervento abbia riassunto molto bene quella che è la ratio degli emendamenti che sono stati presentati a questo articolo. Innanzitutto vengono aumentati gli assegni familiari, vengono adeguati gli importi degli assegni familiari anche per andare incontro a quello che è il carovita che oggi si riscontra. In più, nel comma 2 c’è la possibilità anche di rivedere e di aggiornare tali importi, se c’è ancora ulteriore necessità, e quindi poterli aumentare a seconda dell’inflazione, dell’aumento del carovita, eccetera. Per quanto riguarda invece le osservazioni che sono state proposte da Repubblica Futura, io credo che la volontà sia la medesima, sia la nostra che la vostra, ovvero noi abbiamo introdotto la possibilità di dare di più a chi ha più bisogno e dare di meno a chi ha meno bisogno con le fasce di reddito. Poi voi non ritenete idonee le fasce di reddito così come noi le abbiamo introdotte e la volontà anche da parte nostra è stata quella di toglierle e di aspettare la piena operatività della legge che è stata fatta sull’ICEE per, diciamo così, parametrare gli importi di questi assegni familiari sulla base dei decreti che arriveranno per quanto riguarda l’ICEE. Quindi, quando sarà pienamente operativa la legge sull’ICEE con i decreti attuativi, abbiamo previsto la possibilità di emettere un decreto delegato che darà la possibilità di riconoscere di più a chi ha più bisogno e di togliere a chi ha meno bisogno. Quindi io credo che la volontà sia unanime da parte di tutti. Si tratta di attendere quello che sarà il decreto attuativo che verrà emesso, mi auguro, entro breve termine, per dare piena operatività alla legge sull’ICEE. Poi, una volta che sarà tutto pienamente operativo, noi avremo la possibilità di adeguare questi assegni familiari sulla base di quelli che sono gli indicatori che verranno fuori con i decreti attuativi sulla legge sull’ICEE.
L’emendamento è messo in votazione e approvato.
L’articolo 25 è messo in votazione e approvato
I lavori vengono sospesi alle 13.30. Riprenderanno nella giornata di martedì 15 settembre.


