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Federconsumatori Rimini: il Black Friday e le promozioni pre-saldi pesano sulla stagione in arrivo

Quest’anno i saldi inizieranno, il 3 gennaio. La data di inizio viene fissata al primo giorno feriale prima dell’Epifania, così come previsto dagli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” approvati il 24 marzo 2011. Come ogni anno in questa occasione l’Osservatorio Federconsumatori ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie: la spesa media sarà di 171,90 euro a famiglia (-1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni, avendo già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi. Tra queste, esiste un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media (anche oltre 340 euro), altre che acquisteranno solo l’indispensabile e altre ancora rinunceranno del tutto agli acquisti. Oltre alle condizioni economiche delle famiglie, ancora precarie, a pesare sull’andamento dei saldi è il lungo periodo del Black Friday, seguito poi dalle promozioni avviate dopo Natale, in maniera più o meno discreta, da molti esercizi e catene. Le categorie più richieste sono, come sempre in questo periodo, abbigliamento, calzature e accessori. Se durante il Black Friday le famiglie hanno acquistato soprattutto regali, ora, chi porta permetterselo, si concederà qualcosa per sé. Occorre però prepararsi per affrontare al meglio l’occasione ed evitare di incappare in spiacevoli situazioni come sconti non reali o acquisti poco convenienti. È a tal proposito utile tenere a mente alcune regole e indicazioni pratiche.

Cartellini
L’art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare, allo scopo di garantire trasparenza e correttezza dell’informazione al consumatore, sia il prezzo pieno che quello ridotto che la percentuale di sconto applicata. Deve poi essere indicato, oltre a queste informazioni, anche il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo così come indicato dall’art. 17-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26. Le uniche deroghe previste sono relative alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili, nel caso di “prezzi di lancio” caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo e nel caso in cui i prodotti in promozione siano stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni e in questo caso il “prezzo precedente” sarà quello che il venditore ha applicato nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione. I commercianti che non si atterranno a questa disposizione andranno incontro al rischio di una sanzione da 516 a 3.098 euro. Sarebbe necessario avviare maggiori controlli per verificare che questa normativa sia rispettata da tutti ma comunque nel caso vi imbattiate in sconti che non rispettano tale disposizione, non esitate a segnalarlo alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.

Prezzi
Il prezzo dovuto è quello esposto: qualora in cassa il commerciante dovesse richiedere una cifra differente, il consumatore può richiedere che venga applicato il prezzo indicato sullo scaffale o sul cartellino e, qualora si dovessero riscontrare difficoltà, è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza. L’unica eccezione è rappresentata dall’errore riconoscibile, che si ha quando il prezzo esposto è manifestamente inferiore a quello di mercato ed è quindi chiaro ed evidente che ci sia stato un errore nell’indicazione del prezzo.

Consigli per gli acquisti in negozio durante i saldi
In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di sconto ed i prezzi pieno, scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti, nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto. Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in deposito da molto tempo. Inoltre, è bene ricordare che per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita, i negozi devono esporre le due categorie di prodotto separatamente.

Pagamento tramite POS
La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, è possibile segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.

Prove e Cambi
I punti vendita non sono tenuti per legge a consentire la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto, così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante. È quindi sempre meglio accertarsi, prima di procedere all’acquisto, che sia possibile restituire il prodotto qualora non dovesse andare bene. E proprio in relazione alla possibilità o meno di effettuare i cambi vi invitiamo, soprattutto nella stagione dei saldi, a prestare attenzione perché talvolta capita che gli esercenti decidano di non concedere questa facoltà. In generale consigliamo di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi perché potrebbe essere indice di poca trasparenza e di evitare l’acquisto di prodotti la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di lavaggio così da evitare spiacevoli incidenti.

Garanzie
Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso. Il periodo di garanzia per i prodotti nuovi è di due anni anche nel caso di merce acquistata a saldo: è quindi bene conservare lo scontrino – e a tal proposito consigliamo di fotocopiarlo, considerando che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi – per chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso o che comunque presenti un vizio di conformità che ne pregiudichi l’utilizzo, emerso entro i 24 mesi dall’acquisto. In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o ancora scegliere la risoluzione del contratto. Va precisato che l’opzione non deve risultare eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile per il venditore. Qualora il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri o venga richiesto il pagamento delle riparazioni adducendo la mancata copertura del difetto nel quadro della garanzia, ma tali dichiarazioni non risultino opportunamente dimostrabili, il consumatore potrà chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori per ricorrere al Giudice di pace del Tribunale più vicino. Al fine di evitare equivoci, è opportuno tenere presente che gli impegni assunti dal produttore, cioè le garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale; quindi, riparazioni e sostituzioni devono essere richieste direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo, in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del produttore.

Acquisti online: le garanzie
Il Codice del Consumo, in considerazione dell’impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei prodotti non acquistati in un negozio fisico, prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza. La differenza fondamentale sta nel fatto che in caso di acquisti online il consumatore ha sempre 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per avvalersi del diritto di ripensamento e ottenere il rimborso totale dell’importo pagato una volta restituita la merce al venditore.

Acquisti online: alcuni consigli
Quando si acquista online è opportuno verificare l’affidabilità del sito e del venditore nel caso in cui l’acquisto avvenga su una piattaforma. Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell’immagine di un lucchetto, in alto a sinistra nella barra degli indirizzi del browser del sito o della pagina della transazione. Ricordiamo infine che tutti i siti sono tenuti a riportare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

c.s. Federconsumatori Rimini