Firmato dai Capitani Reggenti il Decreto legge allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino
Il Decreto legge è firmato dai Capitani Reggenti: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino vengono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica e al suo interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità cioè motivi di salute o di rientro a casa.
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l’apposito numero 0549.994001 istituito presso l’ISS. I datori di lavoro devono fornire ai dipendenti le adeguate informazioni e valutare i processi aziendali al fine di porre in essere le misure ritenute necessarie alla mitigazione dei rischi di contagio in misura proporzionale alla dimensione aziendale;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus. In tali casi l’assenza dal domicilio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 oltre all’avvio delle procedure penali previste;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Resta, comunque, consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni, di interesse nazionale o che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e dei permessi o recuperi orari previsti dalle rispettive normative di settore, anche in deroga alle prescrizioni relative alle ordinarie modalità di godimento dello stesse vigenti nel Settore Pubblico Allargato. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato il cui servizio non sia ritenuto strategico a seguito di delibera del Congresso di Stato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica è possibile usufruire di permessi di assenza non retribuiti per la durata dell’emergenza. Favorire il “lavoro dal domicilio”,
Ferie giudiziarie dal 9 marzo al 6 aprile anche per il tribunale che di fatto tratterà le sole urgenze, Per evitare gli assembramenti nelle sale di Palazzo di Giustizia.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, i meeting nonché gli eventi in luogo pubblico o privato. La violazione delle sospensioni previste dalla presente lettera è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 e con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30
Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunione assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie;
Sono sospesi i servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell’Infanzia. Il termine dell’anno scolastico verrà posticipato con provvedimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, tenendo conto dell’effettivo periodo di sospensione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020;
Così come sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nel CFP-UPAL. E’, altresì, sospesa la frequenza a corsi professionali, master, corsi di istruzione universitaria, corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), corsi dell’Università degli Studi (compresi quelli per anziani),
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; m) i competenti organi dell’Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decreto- legge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio;
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
Sono consentite le attività di ristorazione e bar, ivi comprese le consegne a domicilio e i catering, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
Per quanto riguarda mense e self-service, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e tali da garantire nella fase di accesso la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti. Relativamente alla mensa sita presso l’Ospedale di Stato, l’accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l’ISS
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
Restano aperti farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Sono sospesi i mercati all’aperto e attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture pubbliche e private di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
Il decreto prevede anche l’obbligo di registrazione, per le strutture ricettive sammarinesi, dei pernottamenti nell’applicativo “web alloggiati”
Il decreto chiama poi in causa direttamente i cittadini, con disposizioni a loro tutela che vanno seguite: dal non lasciare casa per le categorie più a rischio, a mettere in campo tutte le azioni previste per evitare ogni forma di contagio.
Come anticipato nei giorni scorsi sarà possibile requisire immobili adatti ad accogliere soggetti destinati ad una “quarantena” precauzionale che per motivazioni differenti potrebbe essere difficile monitorare o contenere presso il proprio domicilio.
I Corpi di Polizia dovranno monitorare l’attuazione delle misure indicate dal presente decreto-legge.
Il documento orginale:
https://www.sanmarinortv.sm/uploads/media/media/5e/5e65e3d18744a987409337.pdf