San Marino. I Capifamiglia sull’Associazione con l’Unione Europea: è davvero necessaria?
L’8 aprile, durante il confronto pubblico sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, è stata proposta una narrazione molto chiara:
l’Accordo migliorerebbe concretamente la vita quotidiana dei cittadini sammarinesi.
Sono stati evocati:
• diritti equivalenti ai cittadini europei;
• maggiore libertà di movimento e lavoro;
• accesso alla sanità;
• vantaggi previdenziali;
• opportunità per giovani e studenti;
• una piena integrazione nella “dimensione europea”.
In particolare:
– il Segretario agli Esteri ha parlato di “diritto di equivalenza”;
– è stata evocata la possibilità di “interagire senza stratagemmi” nella comunità europea;
– sul piano sanitario si è parlato di accesso automatico alle cure;
– sul lavoro si è sostenuto che “non cambierà praticamente nulla” ma con vantaggi;
– sulle pensioni si è parlato di “grandissimi benefici”;
– sull’istruzione si è enfatizzato Erasmus+ e mobilità.
Il messaggio politico è chiaro.
l’Accordo porterebbe benefici concreti, diretti e diffusi nella vita quotidiana.
Cosa dice davvero l’Accordo?
Quando si analizza il testo giuridico articoli, allegati e protocolli emerge un quadro diverso.
Non si tratta di negare gli obiettivi.
Si tratta di verificare se i risultati dichiarati sono realmente previsti.
1. Continuità dei rapporti: un’integrazione già esistente
Il Preambolo dell’Accordo riconosce un dato fondamentale: tra San Marino e l’Unione Europea esiste già una relazione strutturata e funzionante.
Non partiamo da zero.
Esistono già strumenti operativi consolidati:
• Unione doganale UE–San Marino (1991)
• Accordo monetario UE–San Marino (2012)
• Accordi fiscali e scambio informazioni
• Direttiva 2011/16/UE cooperazione amministrativa
A questi si aggiunge un elemento spesso sottovalutato,
San Marino ha già adottato negli anni gran parte dell’allineamento normativo europeo, in modo selettivo, progressivo e adattato.
Questo significa che:
• l’integrazione esiste già;
• è operativa;
• è flessibile;
• è calibrata sulla realtà nazionale.
L’Accordo non introduce integrazione, la trasforma da flessibile a automatica e permanente.
Esempio
Un’impresa oggi esporta nell’UE senza dazi.
Domani dovrà rispettare sistemi più complessi di certificazione, tracciabilità e reporting, senza un reale aumento dell’accesso al mercato.
2. Articolo 1: partecipazione economica senza rappresentanza politica
Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha parlato di un “diritto di equivalenza” per San Marino come Paese terzo.
Tuttavia, l’articolo 1 dell’Accordo stabilisce la partecipazione al mercato interno, non alle istituzioni europee.
partecipazione economica / rappresentanza politica
Ma questa parità è solo economica, non istituzionale.
San Marino:
· non partecipa al Parlamento europeo
· non siede nel Consiglio
· non contribuisce alla Commissione
Questo crea un meccanismo chiaro, si applicano regole che non si contribuisce a creare
Esempio
Una direttiva europea sul lavoro o sull’ambiente può essere modificata per rispondere a esigenze di grandi economie.
San Marino deve adeguarsi, anche se la propria realtà economica è completamente diversa.
Questo è il nodo della democrazia normativa.
3. Dogana e T2, nessun cambiamento
Nel dibattito pubblico si è parlato di una maggiore integrazione e semplificazione nei rapporti con l’Unione Europea.
Tuttavia, l’Allegato XXIII:
NON modifica:
· il regime T2
· la struttura doganale
· le procedure operative
Esempio
Le merci continuano a seguire gli stessi percorsi e controlli attuali.
quindi NON si realizza quella semplificazione operativa che viene percepita nel dibattito politico.
4. IVA, nessun beneficio fiscale diretto
Nel dibattito pubblico è stato lasciato intendere che l’Accordo possa portare benefici concreti anche sul piano economico e fiscale.
Tuttavia:
NON prevede:
· integrazione nel sistema IVA UE
· armonizzazione fiscale
Questo punto è particolarmente rilevante perché spesso, nel dibattito pubblico, viene dato per implicito che l’Associazione comporti una semplificazione fiscale o un allineamento immediato.
In realtà, il testo dell’Accordo non contiene alcuna disposizione che integri San Marino nel sistema IVA europeo.
Il sistema fiscale resta interamente nazionale.
Sistema IVA dell’Unione Europea
Questo significa che:
• le imprese continueranno a operare fuori dal regime intracomunitario;
• non si applicheranno le semplificazioni previste per gli Stati membri;
• non vi sarà compensazione automatica tra sistemi fiscali.
Esempio
Un’impresa sammarinese che vende beni in un Paese UE:
• continuerà a gestire operazioni fiscali come soggetto esterno;
• dovrà affrontare procedure amministrative analoghe a quelle attuali;
• non beneficerà di automatismi tipici del mercato interno fiscale.
L’Accordo aumenta l’integrazione normativa, ma non riduce la complessità fiscale.
5. Status internazionale invariato
Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha parlato della possibilità di interagire in Europa “senza stratagemmi”.
Tuttavia:
San Marino resta un Paese terzo
• non diventa Stato membro dell’UE;
• non acquisisce cittadinanza europea;
• non entra nelle istituzioni decisionali europee.
Questo è un punto fondamentale perché distingue chiaramente:
integrazione normativa / integrazione politica
Differenza tra Stati membri e Paesi terzi nell’UE
Esempio
Nel contesto quotidiano:
• nei viaggi aerei si resta nelle corsie “non UE”;
• non si acquisiscono diritti politici europei;
• non si partecipa alle elezioni europee.
L’impatto sulla vita quotidiana resta sostanzialmente invariato.
6. Concorrenza e squilibri interni
Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori ha dichiarato che “non cambierà praticamente nulla” per il lavoro.
Tuttavia, l’interazione tra:
• Allegato X (servizi);
• Allegato VII (qualifiche professionali);
• Allegato XXIII (assenza di riforma doganale);
genera una possibile asimmetria competitiva.
Direttiva qualifiche professionali 2005/36/CE
Da un lato:
• apertura del mercato;
• maggiore accesso per operatori UE;
dall’altro:
• permanenza di vincoli interni;
• assenza di semplificazione strutturale.
Vuol dire che:
I professionisti esterni:
• possono operare con riconoscimento delle qualifiche;
• non affrontano sempre le stesse rigidità locali;
mentre quelli sammarinesi:
• restano vincolati al sistema interno;
• non beneficiano di equivalenti semplificazioni.
Esempio
Un consulente europeo può offrire servizi:
• con accesso più diretto al mercato;
mentre un operatore locale:
• resta soggetto a obblighi e procedure già esistenti.
Si crea una pressione competitiva strutturalmente sbilanciata.
7. Sezioni 54–61, integrazione tecnica completa
Nel dibattito pubblico non è stato evidenziato il livello di integrazione tecnica previsto.
Regolamento (UE) 2020/687 – gestione delle malattie animali
Regolamento (UE) 2020/689 – sorveglianza e programmi sanitari
Queste disposizioni rappresentano uno dei livelli più avanzati di integrazione tecnica previsti dall’Accordo.
Non si tratta semplicemente di standard sanitari, ma di un sistema completo che impone:
• programmi obbligatori di sorveglianza sanitaria;
• raccolta e trasmissione continua di dati;
• classificazione ufficiale dello status sanitario;
• verifiche e validazioni a livello europeo.
Il sistema sanitario veterinario diventa parte integrante di una rete sovranazionale.
Esempio
Per mantenere lo status di “territorio indenne” da una determinata malattia:
• San Marino deve presentare programmi conformi agli standard UE;
• deve trasmettere dati periodici;
• può essere sottoposto a verifiche esterne;
• può perdere lo status per decisione europea.
Lo status sanitario non è più solo nazionale, diventa riconosciuto (o revocato) a livello UE.
8. Sistema arbitrale (Protocollo)
Nel dibattito pubblico non è stato approfondito il tema del contenzioso.
Che prevede:
• arbitrato internazionale vincolante;
• decisioni vincolanti;
• procedure formalizzate;
• costi elevati e ricorrenti.
Corte Permanente di Arbitrato – L’Aia
Il meccanismo arbitrale è costruito sul modello delle controversie tra Stati o grandi organizzazioni economiche.
Comporta:
• nomina di arbitri internazionali;
• predisposizione di memorie tecniche complesse;
• utilizzo di studi legali specializzati;
• procedimenti lunghi e strutturati.
Esempio
Se San Marino introduce una misura economica (ad esempio un incentivo a un settore locale) e questa viene contestata:
• la controversia può essere portata davanti a un panel arbitrale;
• lo Stato deve difendersi con strumenti giuridici internazionali;
• deve sostenere costi legali elevati;
• la decisione finale è vincolante e non modificabile politicamente.
Per un micro-Stato, anche una singola controversia può avere un impatto finanziario significativo.
9. Pensioni, chi decide davvero e cosa cambia realmente
Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori ha parlato di “grandissimi vantaggi” in materia previdenziale derivanti dall’Accordo di Associazione.
Qui il ragionamento è complesso e per comprendere correttamente la portata di questa affermazione è necessario distinguere tra:
· integrazione dei sistemi pensionistici
· coordinamento dei sistemi pensionistici
L’Accordo non introduce un sistema pensionistico europeo.
Si basa invece sul principio già previsto dal:
che disciplina il coordinamento, non l’unificazione.
Cosa significa concretamente
Il sistema si fonda su tre principi:
1. totalizzazione dei periodi contributivi
2. calcolo proporzionale (pro-rata)
3. pagamento separato da parte di ciascuno Stato
Esempio
Un lavoratore:
· lavora 10 anni a San Marino
· lavora 15 anni in Italia
Domanda: riceverà una pensione unica basata su 25 anni?
Risposta: NO
Totalizzazione (serve per il diritto)
I periodi si sommano esclusivamente per verificare il diritto alla pensione:
10 + 15 = 25 anni
Se il requisito minimo è, ad esempio, 20 anni, il diritto alla pensione è garantito.
Pagamento pro-rata
Ogni Stato paga esclusivamente la quota relativa ai propri anni:
· San Marino paga per 10 anni
· Italia paga per 15 anni
Il lavoratore riceve quindi due pensioni separate.
Caso critico, quando non si maturano i requisiti in uno Stato
Questo è un aspetto spesso non chiarito nel dibattito pubblico.
Se in uno Stato non si raggiungono i requisiti minimi (ad esempio 15 anni in Italia quando ne servono 20):
· i contributi non vengono persi
· ma non generano una pensione piena
In base al regolamento:
· i periodi vengono utilizzati per maturare il diritto (totalizzazione)
· lo Stato calcola comunque una quota proporzionale (pro-rata)
Esempio
Nel caso:
· 10 anni San Marino
· 15 anni Italia
l’Italia deve riconoscere una quota pensionistica.
Tuttavia:
· l’importo sarà calcolato solo sui 15 anni italiani
· non sarà equivalente a una pensione completa
· può risultare significativamente più basso
Il sistema tutela il diritto, ma non garantisce un risultato economico.
Cosa non esiste
Non esiste:
· un fondo pensionistico europeo
· una pensione unica europea
· un trasferimento automatico di risorse
· un aumento automatico delle pensioni
Valutazione
Il sistema:
· evita la perdita dei contributi
· tutela i lavoratori che si spostano
Ma:
· non aumenta automaticamente l’importo
· non crea benefici economici diretti
· non modifica la struttura nazionale delle pensioni
La narrazione politica
Quando si parla di “grandissimi vantaggi”:
· il beneficio è tecnico (coordinamento)
· non è economico automatico
· non garantisce pensioni più alte
In sintesi
· i contributi si sommano per ottenere il diritto
· la pensione non si somma
· ogni Stato paga la propria quota
Il sistema protegge il diritto, ma non garantisce una pensione più elevata.
In altre parole:
i contributi si salvano, ma non è detto che rendano davvero.
10. Studio, riconoscimento dei titoli ed Erasmus+: cosa cambia davvero
Il Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini ha enfatizzato Erasmus+ e mobilità.
Tuttavia:
è già accessibile oggi
Sul piano dell’istruzione, l’Accordo richiama il riconoscimento delle qualifiche e la mobilità dei cittadini.
Tuttavia, gli articoli 14–16 chiariscono un punto fondamentale:
il riconoscimento NON è automatico.
Resta infatti:
• condizionato;
• soggetto a verifiche;
• basato su valutazioni caso per caso;
• potenzialmente parziale.
Il riferimento normativo è:
Direttiva 2005/36/CE – riconoscimento qualifiche professionali
Questo significa che il sistema:
• non elimina le differenze tra ordinamenti;
• non garantisce equivalenza piena;
• non accelera automaticamente i processi amministrativi.
• il riconoscimento NON è automatico.
Esempio
Un laureato sammarinese che vuole esercitare una professione in un Paese UE:
• può vedere riconosciuto il titolo;
• ma può essere obbligato a:
– sostenere esami integrativi;
– frequentare tirocini;
– dimostrare competenze specifiche;
• deve comunque attendere tempi amministrativi.
Il riconoscimento è possibile, ma non immediato né uniforme.
Si passa quindi da un sistema:
• flessibile e negoziale
a un sistema:
• standardizzato e regolato
senza che ciò comporti necessariamente maggiore rapidità o semplicità.
Erasmus+: chiarimento essenziale
Programma Erasmus+ ufficiale
Programma Erasmus+ – Commissione Europea
È importante chiarire che:
• Erasmus+ è già accessibile a San Marino attraverso accordi e cooperazioni;
• la partecipazione non dipende dall’Accordo di Associazione;
• non viene introdotto come nuovo diritto esclusivo.
Non è un beneficio nuovo.
Esempio
Studenti sammarinesi:
• partecipano già a programmi Erasmus;
• possono già studiare all’estero;
• usufruiscono già di mobilità accademica.
L’Accordo NON cambia sostanzialmente questa realtà.
Si rafforza un sistema esistente, ma non si introduce una novità strutturale.
11. Sanità e cooperazione sanitaria
Il Segretario di Stato con delega ad interim alla Sanità Marco Gatti ha parlato di un possibile accesso automatico alle cure.
Il tema sanitario è spesso presentato come uno dei principali benefici dell’Accordo.
Tuttavia, il quadro normativo reale è diverso.
Riferimenti:
Regolamento (CE) 883/2004 – coordinamento sicurezza sociale
Direttiva 2011/24/UE – assistenza sanitaria transfrontaliera
Cosa NON prevede l’Accordo
• un sistema sanitario europeo unico;
• integrazione delle strutture sanitarie;
• diritto automatico alle cure in altri Paesi;
• finanziamento diretto europeo del sistema sanitario.
Non esiste una “sanità europea”.
Cosa prevede realmente
coordinamento tra sistemi nazionali, non integrazione.
Questo significa:
• riconoscimento di alcune prestazioni;
• possibilità di mobilità sanitaria;
• cooperazione amministrativa.
Esempio
Un cittadino sammarinese:
• può recarsi in un Paese UE per cure;
• può ottenere un rimborso;
ma:
• deve richiedere autorizzazione;
• deve rispettare procedure amministrative;
• non ha accesso automatico ai servizi.
Nulla di sostanzialmente diverso da oggi.
Cooperazione digitale sanitaria
sistemi europei di interoperabilità:
eHealth UE
European Health Data Space (EHDS)
Questi strumenti riguardano:
• scambio di dati sanitari;
• interoperabilità tra sistemi;
• cooperazione tecnica.
Non creano un sistema sanitario comune.
Costi e adeguamenti
L’integrazione comporta:
• investimenti tecnologici;
• adeguamenti normativi continui;
• formazione del personale;
• gestione avanzata dei dati sanitari.
Esempio
Le strutture sanitarie devono:
• aggiornare i sistemi informatici;
• garantire compatibilità con standard UE;
• rispettare requisiti di sicurezza e protezione dati.
Costi certi, benefici indiretti.
I CapiFamiglia


