E’ passata l’Istanza Arengo n. 16 del 7 aprile 2019 per “L’uso ricreativo della cannabis”
Passata in Consiglio Grande Generale l’Istanza numero 16 che introduce una regolamentazione della cannabis a scopo ricreativo.
Questa l’Istanza n.16 Arengo del 7/4/2019
Oggetto: regolamentazione della cannabis a scopo ricreativo
Il sottoscritto cittadino sammarinese si rivolge alle LL. EE. affinchè sottopongano all’esame
dell’On.le Consiglio Grande e Generale la seguente istanza d’arengo.
Considerando:
1) che ad oggi la Repubblica di San Marino è uno degli stati con le politiche in materia di cannabis più proibizionistiche in Europa
2) che il consumo di cannabis non terapeutica è un fenomeno dall’entità non trascurabile. Il 10.5% delle persone dichiara di farne uso, almeno, occasionalmente.
3) che da recenti studi(2) il consumo di cannabis risulta molto meno dannoso rispetto a quello di alcol e tabacco, così come risulta molto inferiore la dipendenza prodotta dalla cannabis rispetto a quella prodotta da alcol e nicotina; e che, inoltre, si è dimostrato che l’uso di cannabis non è propedeutico al consumo di droghe pesanti (la cosiddetta gateway drug theory)
4) che i dati rilevati da stati che in passato hanno intrapreso la strada della legalizzazione{3) mostrano che a seguito di quest’ultima:
1. non vi è stato un importante aumento di consumo di cannabis nella popolazione adulta
(circa 1,5-2,0% in più, in parte dovuto alla maggiore propensione degli intervistati a
dichiararne l’utilizzo)
2. non vi è stato alcun aumento di consumo tra i giovani
3. vi è stata una diminuzione dei casi di guida in stato di alterazione psicofisica (di ogni
tipo)
5) il totale fallimento delle politiche di repressione (come affermato e ribadito dalla Direzione Nazionale Antimafia della vicina Italia) che non hanno fatto altro che spostare il mercato delle sostanze stupefacenti nelle mani delle organizzazioni criminali ed impegnare, ben oltre il necessario, le forze di polizia
I. dati EMenDA 20 18 riferiti aU’Italia, ma che, in assenza statistiche nazionali, possono essere supposti validi anche à
livello sammarinese
2. tra i quali “Comparative risk assessmenf 01alcohol, tabacco, cannabis arni other illicit drugs using the morgin o[
exposure approacli’ ed uno ad opera di The Nailonal Academies of Sciences. Engineering, and Medicine che prende in
esame un centinaio di pubblicazioni in materia di c8llIloois ,
3. tra i quali queUi di Colorado e Alaska consultabili rispettivamente agli indirizzi “https:llt::dpsdocs.state.co.uSìOrsl
docslreports/2018-SBI3-283_Rpt.pdf” e ”http://dhss. alaska.govldphlDireclorlDocuments/marijuana/
MJ_AKandUS_DataSurveySummary.p<if”
6) l’importanza economica che la legalizzazione potrebbe avere, in fatto di imposte sulla vendita e creazione di posti di lavoro; senza dimenticare l’opportunità turistica che potrebbe rappresentare, in virtù della grande quantità dì giovani che la riviera romagnola attira in periodo estivo si chiede una migliore regolamentazìone della cannabis a scopo ricreativo che, senza alcuna limitazione nei livelli di cannabinoidi contenuti, pennetta:
1) il possesso per uso personale fmo ad una quantità massima da stabilire (orientativamente 30 grammi, prevedendo eventualmente diversi limiti per residenti e non residenti in Repubblica) di derivati della cannabis (con “derivati della cannabis” si intende, qui ed in seguito, infiorescenze della pianta della cannabis, resine ed estratti di ogni tipo prodotti a partire dalla pianta della cannabis, prodotti edibili contenenti infiorescenze, estratti elo resine della cannabis, e-liquid contenenti cannabinoidi non sintetici) ad ogni individuo maggiorenne
2) il consumo, ad ogni individuo maggiorenne, di derivati della cannabis in ogni luogo non
pubblico o non aperto al pubblico nel quale non vi sia presenza di minori, di donne ineinta o di chiunque faccia espressa richiesta di non volerv) assistere, nei “locali per la vendita e consumo sul posto” di cui al punto 4 e nelle associazioni di cui al punto 6
3) la produzione, la lavorazione e la trasfonnazione della cannabis al fine di ottenerne i derivati; prima della messa in vendita, questi ultimi, dovranno essere sottoposti ad esami che ne accertino la non nocività (volti a rilevare la presenza di pestìcidi, muffe, micotossine, solventi, metalli pesanti e quant’altro si ritenga necessario, e i contenuti di THC e CBD)
4) la vendita, prevedendO negozi destinati alla sola vendita (sul modello dei cannabis dispensaries statunitensi) e locali destinati alla vendita ed al consumo sul posto (sul modello dei coffeeshops olandesi); la vendita potrà avvenire solo verso individui maggiorenni nel rispetto dei limiti relativi al possesso per uso personale.
5) l’autoproduzione, ovvero la detenzione presso la propria residenza di piante di cannabis fino ad un numero massimo da stabilire (orientativamente 4 piante); la presenza di una coltivazione dovrà essere segnalata ad autorità competenti, cosI come la quantità di sostanza prodotta ad ogni raccolto; la sostanza prodotta potrà superare in quantità i limiti relativi al possesso per uso personale e dovrà essere mantenuta nel luogo dove è avvenuta la coltivazione; solamente colui al quale è intestata la coltivazione potrà prelevare e portare appresso il prodotto, frutto della stessa, o parte di esso nel rispetto dei limiti relativi al possesso per uso personale.
6) l’associazione al fme della coltivazione collettiva della cannabis (sulla falsariga dei Cannabis Sodal Club spagnoli) fino ad un numero massimo di piante per associato in linea con i limiti relativi all’autoproduzione; la distribuzione di quanto prodotto dovrà avvenire fra i membri dell’associazione secondo quanto stabilito dallo statuto di quest’ultima.
Considerando il carattere puramente indicativo di quanto precede, si invita, se necessario, a modificare, anche considerevolmente, i limiti orientativi indicati ed escludere dall’esame uno o più punti del precedente elenco.
Confidando nella serietà con la quale verrà trattato l’argomento. Con i più deferenti ossequi.