Residenze elettive: chi fa i controlli antiriciclaggio?
San Marino. Ecco il testo dell’interrogazione del Movimento Rete sul progetto del governo di concedere residenze elettive a stranieri.
Con riferimento all’art. 19 della Legge n. 94/2017 “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144”;
specificando che l’articolo sopraccitato inserisce la “Residenza Elettiva” all’interno della Legge 11/2010 e che, in particolare, al comma 1 lettera b) si prevede che il Congresso di Stato abbia facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che effettui e mantenga a proprio nome un “deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall’Ecc.ma Camera”;
considerato che il comma 2 dell’art. 19 dispone altresì che “La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b) del comma 1, comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita”;
considerato altresì che il comma 18 del medesimo articolo prevede che “Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all’esecuzione e all’attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.”;
con riferimento infine alla delibera n. 12 del 11 settembre 2017 con cui il Congresso di Stato autorizza la regolarizzazione fino alla concorrenza di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) sul capitolo della partita di giro in entrata 9020 e in uscita 4-9020 del corrente esercizio finanziario previo aumento dello stanziamento e variazione della descrizione dei capitoli sopra indicati rispettivamente in “Deposito per Residenza elettiva lettera b), comma 1, articolo 19, della Legge n. 94/2017” e in “Rimborso Deposito per Residenza elettiva lettera b,) comma 1, articolo 19 Legge n. 94/2017” ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della Legge n. 200/2011;
si interroga il governo per conoscere:
- quante richieste di residenza elettiva siano pervenute, specificando quante riguardino l’acquisto di fabbricato, quante il deposito infruttifero;
- se sia stato emanato il Decreto di cui al comma 18. In caso negativo, quali siano le ragioni della non emanazione;
- se sia stato istituito il fondo dell’Ecc.ma Camera di cui all’art. 19 lettera b), specificando la collocazione di tale fondo (istituto bancario, Banca Centrale o altro);
- quali siano le procedure applicative dell’art. 19 lettera b)
- a chi siano in capo i controlli per l’adeguata verifica delle somme incamerate nel fondo dell’Ecc.ma Camera;
- a chi siano in capo i controlli per l’adeguata verifica delle somme incamerate in base all’art. 19 comma 2;
- a chi siano in capo i controlli relativi alla persona che richiede la residenza, considerata la volontà di esautorare il controllo del Consiglio dei XII;
- per quale motivo il governo abbia ritenuto opportuno esautorare il Consiglio dei XII dalle sue competenze, che comprendono l’autorizzazione all’intestazione di immobili da parte di forestieri e società;
- se sia stato richiesto un parere all’Agenzia di Informazione Finanziaria rispetto alla conformità di questo articolo di legge con gli standard internazionali di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Si chiede di allegarlo alla risposta.