Politica

PDCS: politica e giustizia, facciamo chiarezza

Giochi del Titano

San Marino. Nell’affronto delle vicende sorte nella Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia il Governo si è voluto guardare alla Commissione stessa come ad uno fra gli organi posti a presidio e regolazione dei rapporti fra potere giudiziario e Consiglio Grande e Generale. Dalle relazioni che hanno accompagnato le varie Riforme dell’Ordinamento Giudiziario emerge ancora più chiaramente che lo spirito che ha animato tali riforme e, in particolare, la creazione della Commissione Affari di Giustizia è quello “del superiore interesse del Paese in un campo in cui le passioni e le ragioni di parte dovrebbero lasciare il passo al senso dell’interesse istituzionale, … con l’obbligo di esperire tutti i tentativi per giungere a deliberazioni unanimi”, allo scopo di “realizzare l’equilibrio fra chi dispone del potere della giustizia e chi è destinatario degli effetti di quel potere…”.

Posto dunque che la Commissione in oggetto non ha alcun compito diretto nell’amministrazione della giustizia, alla luce di questi intendimenti è importante ribadire che le dimissioni del Presidente e dei due membri della Commissione non sono state causate dalla volontà di ostacolare o ritardare l’attività della Commissione stessa come continuano ad asserire i membri di Governo e di maggioranza; al contrario, nascono dalla preoccupazione di non essere corresponsabili di una deviazione dai compiti e dalle funzioni che sono propri della Commissione, a cominciare dalla volontà di mettere in atto modalità operative che non partissero dalla piena fiducia nella figura del Magistrato Dirigente e dal rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza del Tribunale. Segno inequivocabile di questo tentativo di devianza è poi la volontà, manifestata in vario modo, di portare le questioni emerse in Commissione alla Reggenza o al Consiglio Giudiziario Plenario, quando la legge su questo punto è categorica: “… la Commissione riferisce soltanto al Consiglio Grande e Generale …”.

L’equivoco maggiore sul quale si sta cercando di costruire tutto l’iter istituzionale per l’affronto delle questioni emerse è che le stesse possano configurarsi come questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari ed altri organi dello Stato, quando in realtà l’esame della relazione del Magistrato Dirigente e la sua audizione sembrano portare in evidenza pressioni ed ingerenze, vere e proprie violazioni dell’autonomia del potere giudiziario imputabili a singoli casi che, se dimostrate nella loro fattualità, potrebbero avere rilevanza penale e, perciò, tali da indurre alcuni Commissari alle dimissioni e alle denunce, nell’intento di contribuire a quella chiarezza e trasparenza che tutti i Commissari dovrebbero perseguire. In conseguenza di ciò, la volontà di investire di questa problematica il Consiglio Giudiziario Plenario con la convocazione in tutta fretta dello stesso è assolutamente fuorviante rispetto ai compiti dello stesso Consiglio Giudiziario e può comportare conseguenze gravi sul normale esercizio dell’attività giudiziaria.

La piena funzionalità della Commissione Affari di Giustizia, stante questa situazione, non è perseguibile attraverso convocazioni d’urgenza su disposizione della Reggenza, se prima non viene fatta luce sulla fondatezza delle denunce presentate. E’ questa la vera urgenza, sorvolando sulla quale si alimentano inevitabilmente ingerenze e sovrapposizioni che possono provocare la paralisi sul piano istituzionale.

PDCS