Economia e Lavoro

DECRETO – LEGGE 29 marzo 2020 n.55 | Misure di sostegno alle famiglie – Mutui, sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing

Misure di sostegno alle famiglie

1. Al fine di sostenere i bisogni dei nuclei familiari ovvero di persone singole residenti sul
territorio della Repubblica di San Marino colpiti dall’epidemia da COVID-19, la persona fisica può beneficiare per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche concessi per le finalità di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 e successive modifiche, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della richiesta e sino al 31 marzo 2021. La sospensione deve essere espressamente richiesta dall’interessato all’istituto di credito sammarinese e concerne esclusivamente il rimborso delle quote in conto capitale. Detta richiesta può essere avanzata per tutti i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito, anche per quelli che non sono assistiti da garanzia dello Stato o da contributo ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni.

2. Per poter beneficiare della sospensione di cui al comma 1, il soggetto titolare dei mutui e
finanziamenti deve presentare apposita richiesta all’istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, entro il 30 settembre 2020, nella quale dovrà altresì dichiarare di essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2019 nonché di aver subito una temporanea carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie,
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);
b) ammissione alle liste di mobilità;
c) ammissione alla misura di integrazione salariale di cui alla Legge 31 marzo 2010 n. 73 o al Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52, per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi
nell’ambito dei trenta giorni antecedenti la formalizzazione della predetta richiesta;
d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni
retributive previste per i lavoratori pubblici dal Decreto – Legge n. 52/2020, per un periodo
pari o superiore a 15 giorni lavorativi nell’ambito dei trenta giorni antecedenti la
formalizzazione della predetta richiesta;
e) adesione ad accordi di solidarietà che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3;
f) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo
familiare. In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2020 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà pagare, a richiesta della banca, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è sottoposta alla valutazione dell’istituto di credito
finanziatore, il quale può altresì chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto per
l’istruttoria.

4. La misura di cui al comma 1:
a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
b) non comporta ulteriori formalità all’accordo originario di finanziamento stipulato tra l’istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti.

5. L’applicazione della misura di cui al comma 1, non comporta altresì la decadenza e la
sospensione dei benefici e dei contributi previsti dalla Legge n. 110/1994 e dalla Legge n. 44/2015 e successive modifiche.

6. Il soggetto che beneficia della misura di cui al comma 1, è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione
finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la sospensione determina il
prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l’istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. Qualora nel periodo di sospensione intervenga insolvenza di almeno due rate di interessi da parte del debitore, i benefici di cui al comma 1 verranno meno, con conseguente possibilità per l’istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.