Economia e Lavoro

Imposta straordinaria sugli immobili: facciamo chiarezza!

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Nella seduta di lunedì 20 Gennaio u.s., il Consiglio Grande e Generale ha proceduto alla ratifica del DECRETO DELEGATO 28 GIUGNO 2019 N.109 “Disposizioni in materia di imposta straordinaria sugli immobili”.

Tale ratifica si è resa necessaria al fine sanare un’evidente diseguaglianza di trattamento fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche, causata dall’emanazione, da parte del precedente Governo, del DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N.71 che aveva istituito un’imposta straordinaria sul valore degli immobili situati nella Repubblica di San Marino nonché sulle attività finanziarie.

La maggioranza targata Adesso.SM infatti, in occasione dell’introduzione dell’imposta patrimoniale sugli immobili, aveva stabilito che le Società dovessero pagare l’imposta non sulla base delle risultanze catastali degli immobili detenuti (come previsto invece per le persone fisiche) ma sulla base del valore di bilancio del proprio patrimonio netto, valore quest’ultimo che, in taluni casi, può risultare notevolmente inferiore rispetto all’effettiva consistenza immobiliare detenuta.

Nel confermare la contrarietà generale ad un’imposizione che colpisce il patrimonio e i risparmi (l’introduzione di qualsiasi imposta patrimoniale è una manovra cieca, che rende uno Stato inviso ai nuovi investitori e che impoverisce il tessuto sociale a scapito dei consumi, realizzando un immediato aumento del gettito fiscale ma senza risolvere il problema strutturale del deficit del bilancio pubblico), l’attuale maggioranza ha cercato di porre quei correttivi minimali al fine di non penalizzare ancora di più cittadini e imprese, stante il danno già creato dal precedente Governo con il Decreto n.71/2018.

È stato pertanto proposto e approvato un emendamento finalizzato ad escludere dall’applicazione dell’imposta patrimoniale UNICAMENTE quei beni immobili di proprietà delle Banche che derivano dall’attività di recupero crediti, nonché i beni in attesa di locazione finanziaria derivanti dalla risoluzione di contratti di leasing per inadempimento del conduttore.

La motivazione di questa esclusione (che non riguarda pertanto i Beni immobili cosiddetti strumentali delle Banche) è facile da comprendere: tutte le imposte e gli oneri che le Banche sostengono nell’ambito dell’attività di recupero dei propri crediti vengono capitalizzate, e “riversate” nel prezzo finale che i futuri acquirenti di questi immobili dovranno sostenere.

L’esenzione pertanto, oltre a dare ossigeno a bilanci bancari fortemente in difficoltà, raggiunge l’obiettivo (così come anche raccomandato dal FMI) di agevolare la cessione degli immobili, non incrementandone il valore.

Ricordiamoci che le banche non sono equiparabili alle società immobiliari, poiché svolgono funzioni primarie di pubblica utilità, ed è quindi fondamentale che tornino a concentrarsi su quella che è la loro attività caratteristica, ovvero raccogliere il risparmio e concedere credito.

Non comprendere che il settore bancario va supportato, a beneficio dell’intera economia, è un grave limite dell’attuale opposizione: i risultati di tale approccio si sono (ahimè) ampiamente disvelati negli ultimi tre anni Governo.

 San Marino, 24 gennaio 2020

Stefano Giulianelli                                                                                                          Consigliere PDCS

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