Stefano Davidson: giornalisti sammarinesi vi denuncio per censura!
Stefano Davidson – Poiché sto per denunciare L’ Informazione sammarinese, Libertas SM, RTVSM, Vinicia Picciulin, Marino Cecchetti, Sandra Bucci, Carlo Romeo e il sedicente giornalista Marco Severini al Tribunale Unico per gravissime violazioni giuridiche e deontologiche glielo comunico tramite “aperta denuncia”
Quanto segue è una “lettera aperta” o un’ “aperta denuncia”, insomma un “avviso” di modo che i destinatari, ben evidenti nel titolo, e nella denuncia riportata in calce, non si sorprendano se e quando gli dovessero venire notificate accuse in base a quanto segue.
Ho deciso infatti di denunciare in Tribunale Libertas SM, RTVSM ed altri membri dell’informazione sammarinese, oltre al sedicente giornalista Marco Severini (sulla cui qualifica professionale la Consulta pare non essere intervenuta) per le reiterate violazioni all’Art. 2 della legge 211/2014 relativamente a quanto concerne i giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano, poiché hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:
- L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
- L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.
Infatti, nonostante quanto all’oggetto e descritto nel link in conclusione di articolo, tutti censuravano la notizia in loro possesso seppur inviatagli e confermatagli ANCHE da Studio Legale e supportata da documentazione inequivocabile, oltre che dalle mail di conferma in merito all’intervento dell’Ambasciatore italiano.
Quest’Ultimo intervenuto nel tentativo di risolvere la situazione che per la Repubblica comporta reati gravi ed odiosi commessi nel favorire (scientemente o meno), Banca Commerciale Sammarinese prima, Asset banca poi e insieme a loro Banca Centrale, responsabile fin dalle prime battute di ciò che è finito in Tribunale dove, in un Paese onestamente gestito, non sarebbe mai dovuta finire vista la scontatezza del buon diritto della vittima fin dal primo istante della vicenda, come dimostrato da TUTTI gli atti presenti al Tribunale Unico.
Libertas SM e RTVSM, censuravano addirittura l’una la dimostrazione evidente del contrario di quanto relativo a ciò da loro stessi pubblicato nel Luglio 2017, ovvero una lista NPL dove il nome di chi stava subendo quanto all’oggetto è stato indicato quale DEBITORE della Repubblica NONOSTANTE invece fosse e sia CREDITORE per diversi milioni di euro. L’altra la conferma di quanto al comunicato stampa da loro precedentemente pubblicato.
quando, in verità, come detto, è la stessa RSM che al momento sta ancora trattenendo più di un milione di euro, sottratto illegittimamente da funzionari di Banca Commerciale Sammarinese, come confermato anche dalle parole del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani agli atti del procedimento penale, e con l’evidente complicità di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché quanto in crescita da nove anni rappresentato da interessi e danni provocati.
Detta cifra, che ora si aggirerebbe intorno ai dieci milioni di euro, nasce e cresce a dismisura per responsabilità unica del lassismo istituzionale delle Segreterie di Stato delle Finanze, Giustizia, Industria e Interno protrattosi negli anni, costantemente informate sull’accaduto ma silenti, quantomeno fino all’intervento dell’Ambasciatore italiano Guido Cerboni, nonché della malversazione che parrebbe evidente da parte non solo delle banche coinvolte, i cui vertici sono GIÀ stati condannati in primo grado o per associazione a delinquere o come Gruppo Criminale in altri due procedimenti giudiziari, ma anche ed evidentissimamente, di Banca Centrale della Repubblica di San Marino che, a firma del suo ex DG Mario Giannini, mentì per iscritto ad esposto ufficiale presentato dalla vittima nel 2011.
Senza contare quanto risposto via mail pochi anni fa dalla stessa Banca Centrale da dove si evince come il Direttore Generale, la Vigilanza e Funzionari vari fossero al corrente di tutto ma, contro ogni norma giuridica, decidevano di non intervenire e lo mettevano per iscritto.
Tale ulteriore debito, grazie ai comportamenti illegittimi, le omertà e le censure locali, a quanto pare finirà con ogni probabilità sulle spalle dei contribuenti sammarinesi, a cui nessuno dice nulla, nonostante le evidenti ed incontrovertibili responsabilità istituzionali spalmate sulla bellezza di NOVE (9) anni di calvario nei confronti di una donna, che ebbe la sola colpa di accettare le condizioni di acquisto e la conditio sine qua non del pagamento di parte dell’importo della vendita della propria abitazione sita in Rimini, da parte di Società di diritto sammarinese (AMCO srl), su un conto corrente fatto aprire appositamente in Banca Commerciale Sammarinese dall’Amministratore Unico della succitata Società, tal Massimo Rughi, risultato poi essere contemporaneamente procacciatore di clienti per la stessa Banca Commerciale Sammarinese.
Dagli atti:
“(…) RUGHI, come comprovato nel caso di specie, ebbe un rapporto di collaborazione con Banca Commerciale Sammarinese nell’ambito della quale fu in condizione di gestire le posizioni finanziarie di clienti della Banca, in forza di deleghe risultate in taluni casi formalmente irregolari, incontrando nella compiacenza di funzionari – non più precisamente identificabili in relazione specifiche responsabilità, che appaiono condivise a livello direttivo – ripetute agevolazioni alla propria operatività, quantomeno – omettendo specifici oneri di verifica – non eccependo sistematicamente le irregolarità che, anche da un punto di vista meramente documentale, potevano emergere rispetto all’operato di RUGHI su rapporti intestati a terzi; è chiaro che il caso di G.M, e le univoche indicazioni che emergono a più riprese dalla documentazione raccolta nella corrente istruttoria, evidenzia il ripetuto coinvolgimento nelle singole operazioni di funzionari che, può sostenersi, dovessero all’epoca essere a conoscenza del tipo di operatività consentito a RUGHI; […] in alcuni casi, e senza adeguate giustificazioni, RUGHI ha operato – come emerso nelle circostanze in esame – direttamente trasferimenti a proprio immediato vantaggio economico.”
Va da sé che la denuncia giungerà in Tribunale poiché questa censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con addirittura l’eliminazione dalle pagine di internet da parte di Libertas SM di un Comunicato Stampa già pubblicato,
Tale inconcepibile bavaglio è stato posto da Libertas SM nonostante la legittimità del contenuto fosse confermata dall’Avv sammarinese Marino Fattori dello Studio Fattori Fabbri Ceccoli, protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda e verificabile presso l’Ambasciata d’Italia al corrente di tutto.
Non solo, ma è stata applicata nonostante detto comunicato fosse legato a doppio filo con quanto, tra l’altro, pubblicato da Libertas SM stessa con enfasi e con assoluto disprezzo della privacy della vittima di quanto all’oggetto, di cui inseriva nome e cognome nel titolo
Va considerato inoltre, a carico di coloro alla denuncia in calce che la notizia inizialmente era comunque stata data (vedi link sottostanti e quanto detto in merito agli NPL) e come giuridicamente, a conti fatti, nella cronaca una verità incompleta equivalga a una notizia falsa.
http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)
Visto e sottolineato inoltre come la notizia censurata dall’informazione della Repubblica di San Marino sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino apparisse invece in prima schermata alla voce notizie principali.
Sottolineando infine che quanto all’oggetto era ed è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano e quanto trattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse contravvenendo ad ogni norma nazionale ed europea in proposito, macchiandosi del più odioso dei reati, soprattutto in un regime sedicente democratico, ovverosia la censura di verità evidenti!
Per concludere si riporta ad esempio di come viene superficialmente ed infantilmente gestita l’informazione nella Repubblica di San Marino (neanche fosse redatta su giornalini scolastici!) l’inaccettabile risposta del redattore di Libertas Sm Marino Cecchetti resa all’avv Marino Fattori, per iscritto, in cui conferma appieno le proprie responsabilità relativamente a quanto alla denuncia, visto quanto -presentatogli dallo stesso avvocato sammarinese e dopo aver, comunque, pubblicato Liste NPL senza verifica alcuna da cui la possibile, e si immagina più che prossima, denuncia per diffamazione a mezzo stampa da parte della vittima:
“La nostra è una piccola struttura. Noi non siamo in grado di prendere in considerazione casi di una certa complessità. Pubblichiamo solo notizie già presenti su giornali cartacei (citando ovviamente la fonte) o pezzi inviatici da sammarinesi di cui conosciamo direttamente la identità, garantiti in questo dalla nostra legge sulla stampa. Ci dispiace di non poter fare altro.”
E ancora, nonostante la possibilità di verificare il tutto, come previsto dall’art 11 del Codice deontologico sammarinese, come detto con una semplice telefonata all’Ambasciatore italiano.
Va aggiunto che se proprio la codardia professionale (augurandosi che non emerga malafede o collusioni) impediva di assumersi le proprie responsabilità davanti a documentazioni incontrovertibili, pubblicare la notizia così come ricevuta ovvero un Comunicato Stampa da parte di professionista sammarinese su vicenda di interesse pubblico, lo stesso Cecchetti, ad esempio, si giustificava “illegittimamente” ed infantilmente con queste testuali parole:
“Faccio seguito al nostro incontro di venerdì scorso. Abbiamo ripreso in esame con scrupolo tutta la quetione. Onestamente dobbiamo riconoscere che noi non abbiamo la struttura in grado di affrontarla con il necessario rigore e con la professionalità che merita. Per cui dobbiamo rinunciare.”
Si immagina quanto personale avessero a Luglio scorso e di che attrezzature all’avanguardia considerata la mole della lista di NPL !
E nonostante questa mirabolante gli è sfuggito che chi da anni nelle loro mail sotto forma di articoli o links è evidente sia tutt’ora abusata dallo Stato di San Marino e non un credito da vantare!
links di seguito quanto relativo agli NPL censurato nella Repubblica di San Marino ma pubblicato in Italia.
https://www.imolaoggi.it/2018/10/24/nella-repubblica-di-san-marino-gli-npl-sono-davvero-tutti-npl/
https://segretidibanca.wordpress.com/2018/08/15/clamoroso-nella-rep-di-san-marino/
Concludendo annoto che se questo è il giornalismo nella “democratica” Repubblica di San Marino bisognerebbe informare la cittadinanza di ignorare quanto riferisce, visto quanto all’oggetto provocato per due lustri grazie proprio al concorso della stessa “informazione” locale e di conseguenza ai loro portafogli.
Evito di parlare della considerazione del dramma provocato ad una vita da quanto descritto in quanto da me comunicato di volta in volta alle “testate giornalistiche” succitate (e conservo ogni e mail o chat) ed assolutamente ignorato, nonostante l’evidentissima violenza insita in ogni comportamento dal 2009 ad oggi nei confronti di una donna.
Ah, dimenticavo, in merito agli altri citati nel titolo e le relative responsabilità le trovate qui di seguito il testo della denuncia in procinto di partire in direzione Tribunale Unico.
Al TRIBUNALE UNICO della Repubblica di San Marino
Il sottoscritto Stefano Davidson, nato a Genova il 29/05/1962, residente in (omissis) (RM) in via (omissis), giornalista italiano tess. N. 147209, dopo aver ripetutamente cercato di comunicare alla popolazione sammarinese notizie politico/finanziarie di estremo interesse collettivo
DENUNCIA
a questo Tribunale Unico le reiterate violazioni dell’ Art. 2 della legge 211/2014 relativamente ai giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano da parte di Marino Cecchetti di LibertasSM, quanto Sara Bucci di RTVSM, poiché tutti hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:
- L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
- L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.
Infatti la censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con l’eliminazione da parte di Libertas SM e di Marino Cecchetti addirittura di un Comunicato Stampa, già pubblicato, dalle pagine di internet. Ciò è stato fatto nonostante la legittimità del contenuto dello stesso fosse confermata dall’Avv Marino Fattori protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda.
Ed è addirittura surreale come la dichiarazione dello stesso Cecchetti, a giustificazione della sua censura, a prescindere da quanto sopra esposto, già da sola sia un ammissione di colpa. Quel che afferma il denunciato (all 3) sostanzialmente equivale a dire: siamo una piccola realtà giornalistica per cui possiamo permetterci di dare notizie a metà, non darne o addirittura eliminare quelle già date e questo comportamento oltre che dare la misura di una spocchia, giuridicamente ed eticamente ingiustificabile, mi pare non differisca molto da quello tenuto dalle banche (ovviamente favorita da certe Istituzioni) che allora potrebbero dire siamo una piccola realtà e possiamo fare come ci pare: rubare i soldi, sparire, falsificare documenti. Ovvero, per la verità, quanto è accaduto e sta accadendo.
E quanto appena esposto è la più evidente rappresentazione del modus agendi, cogitandi insito in chi in qualche modo è legato a quei giochi di potere all’interno della Repubblica di San Marino e che, a quanto pare, coinvolgerebbero anche la gestione e la diffusione dell’informazione nel Paese.
Parimenti è assolutamente condannabile la raccolta di materiale sulla vicenda da parte di Sara Bucci giornalista di RTV San Marino, in contatto con l’Avv Rossano Fabbri anch’egli parte attiva nel procedimento penale per relative conferma di quanto relativo alle notizie poiché, nonostante quanto ricevuto e da me inviato su sua richiesta contenesse le prove di evidenti reati compiuti ai danni della cittadinanza, dopo tre mesi dalla ricezione non ha ancora ritenuto di dover informare i cittadini, senza curarsi dell’enormità di quanto fosse venuta a conoscenza e che, evidentemente coinvolge migliaia di correntisti, soci di istituti di credito e nonostante la stessa giornalista fosse al corrente dell’intervento in merito al caso da parte dell’Ambasciata Italiana.
La stessa situazione coinvolge anche il sedicente giornalista “d’inchiesta” Marco Severini, il quale però non risulta iscritto né a OdG Italiano (verificabile qui http://www.odg.it/elenco-iscritti ), né tantomeno alla Consulta per l’Informazione della RSM (vedi allegato) che, a quanto sembra, gli consente comunque di esercitare a prescindere (nonostante a quanto pare, sostanzialmente imputabile di usurpazione di titoli o di onori per quanto agli artt. 385 del cp sammarinese, nonché 498 del Codice penale italiano).anch’egli informato abbondantemente sui fatti da anni ma assolutamente silente nonostante la gravità dell’accaduto.
Per quanto concerne poi la giornalista italiana Francesca Biliotti, socia di Stampa Estera in Italia e rappresentante di RTVSM in quella Sede, si denuncia anche in questo caso l’assoluta immobilità di fronte alla notifica delle censure di cui sopra, nonostante anch’ella fosse in possesso di tutte le notizie, nonché avesse la possibilità di verificarne la bontà, sia presso lo Studio Legale Fattori Fabbri Ceccoli, sia presso Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia Guido Cerboni.
Ricordando come nei casi di cronaca giudiziaria anche Corte Europea abbia sottolineato come la stampa “deve” dare informazioni sui procedimenti pendenti, e che conformandosi a tale orientamento interpretativo prevalente, anche la Corte di cassazione italiana, di recente ha riconosciuto al diritto di cronaca giudiziaria la natura di diritto pubblico soggettivo, relativo “alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata”. Più in dettaglio, ne individua il fondamento nello “interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, nel conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati”, nonché nel “diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria” (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).
Osservando come anche nell’ordinamento italiano Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) il principio ispiratore della stessa sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, ritenendo quindi che si possa formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.
Evidenziando poi come in merito a quanto NON pubblicato da Libertas, e a tutt’ora da RTVSM, la normativa stabilisca che la libertà di manifestazione del pensiero abbracci oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa e che sancisca la libertà e il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini all’informazione.
Ricordando che già nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale italiana definì espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”. La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:
- a) la natura “coessenziale” dell’articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine” che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica” fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977); b) l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione”, come risvolto passivo della libertà di – espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993). c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un’attività d’informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1977). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata.
Preso in esame l’art. 21 della Carta Costituzionale italiana che colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto, pur considerando che tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi.
La Corte Costituzionale italiana ha infatti da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato:
- a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
- b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.
Inoltre il “diritto all’informazione” dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sempre garantito dall’art. 21 Cost.,è qualificato e caratterizzato:
- a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
- b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti;
- c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata;
Tenuto conto infine della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, che ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca e osservando come il principio ispiratore di tale legge sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, si possa quindi formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.
Considerato inoltre che la notizia comunque inizialmente era stata data (vedi links) e che, giuridicamente, nella cronaca una verità incompleta equivale a una notizia falsa.
http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)
Aggiungendo che dalla Homepage di Libertas l’Informazione di SM si legge:
– Libertas è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e giornale on line.
– Libertas, giornale on line con propria redazione, dà notizie inerenti la Repubblica di San Marino e la Romagna in diretta riguardanti la politica, l’amministrazione pubblica, la cronaca e lo sport, rilevandole dal quotidiano L’Informazione di San Marino e altre fonti oppure sotto la propria responsabilità. Propone riflessioni sull’attualità.
Visto e sottolineato inoltre come sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino appare in prima schermata alla voce notizie principali (3 in tutto come da screenshot allegato) e che Libertas nonostante quanto alla Homepage e quanto alle regole deontologiche e all’ Art. 2 della legge 211/2014 ritiene di non riportare tale notizia, nonostante la pubblica utilità nonché le garanzie dello Studio Legale Fabbri Fattori Ceccoli, nonché quelle eventuali dell’Ambasciatore Cerboni, se interpellato.
Tenendo anche conto come il significato di “verità oggettiva della notizia” vada comunque inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.
Sottolineando oltretutto come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.
Aggiungendo che libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).
Considerato come la Consulta per l’informazione abbia rilasciato in data 16 Ottobre 2018 comunicato stampa in cui dichiara testualmente:
“Il consiglio direttivo della Consulta per l’informazione, nel constatare recenti pubblicazioni da parte di soggetti anonimi, che per avallare le proprie azioni tirano in ballo anche giornalisti, tiene a sottolineare la distinzione netta tra informazione e dossieraggio. Va evidenziata una demarcazione tra il ruolo fondamentale dei media di informare i cittadini e finalità, non sempre trasparenti e legittime, che esulano dalla corretta informazione fatta da chi tutti i giorni mette in campo la propria professionalità senza nascondersi dietro l’anonimato. Stigmatizziamo pertanto queste becere pratiche sottolineando che la Consulta è a fianco dei colleghi che sono stati strumentalizzati a loro insaputa. “
Sottolineando che quanto all’oggetto è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano, e quanto trattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse,
CHIEDE
la punizione dei colpevoli di quanto alla presente denuncia e che si proceda nei loro confronti e nei confronti di chiunque si ritenga responsabile per il reato di cui all’oggetto.
Chiede inoltre la verifica di possibili ulteriori reati legati alla censura applicata (e, considerando lea gravità dei reati ascrivibili ai colpevoli di quanto descritto in ciò che il sottoscritto ha inviato in redazione negli anni), quali il favoreggiamento e la turbativa di mercato.
Chiede altresì di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.
Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.
Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.
Nomina quale difensore di persona offesa l’Avv. Marino Fattori del Foro di San Marino con studio in San Marino alla Via XXVIII Luglio, 187, 47893 Borgo Maggiore, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento.
Produce i seguenti documenti:
1) Copia mail invio notizie da me a Libertas SM (all.1)
2) Copia mail avv. Fattori a Libertas SM (all.2)
3) copia mail Cecchetti ad Avv Fattori (all.3)
4) Copia mail Sandra Bucci RTVSM (all 4)
5) Screenshot delle pagine censurate (all.5)
6) Copia mail inviate alla Consulta dell’informazione della RSM (all.6)
7) copia e-mail dell’Ambasciatore Cerboni che segue il caso (all. 7)
8) copia bilanci “comuni “ BCSM, Asset e Banca Commerciale per gli anni 2011/2014 (all.8)
9) copia Bollettino Ufficiale della RSM falsificato (all. 9)
10) Copia chat con Libertas e RTVSM (all 10 e 11)
11) copia e-mails e chat messenger con Marco Severini (all.12)
12) Screenshot motore di ricerca Google alla voce Banca Centrale della Repubblica di San Marino (all 13)
13) Nomi iscritti alla Consulta per l’informazione a San Marino (all.14)
14) Copia e-mail inviata alla giornalista Francesca Billotti con segnalazioni di Omertà, censure nonché notizia dell’accaduto e dell’accadente.
Con osservanza.
Roma, li (omissis) Novembre 2018
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