“Imposta costruzioni”: arrivano alcune novità
San Marino. Il Consiglio Grande e Generale ha approvato e pubblicato sul sito ufficiale il Decreto Delegato numero 87 del 24 luglio 2018, che introduce una serie di modifiche al Decreto numero 100 del 20 luglio 2004, quello cioè che definisce l’aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni per la costruzione, ristrutturazione e completamento di immobili direttamente strumentali all’attività d’impresa.
All’articolo 2 del Decreto oggetto di “revisione” (quindi il 100/2004), dopo il quarto comma, sono stati aggiunti due commi, il “bis” e il “ter”. Il primo dei due spiega che “in ogni caso la garanzia stabilita (…) deve essere commisurata al valore della differenza di imposta che si determina dalla differenza tra l’importo dovuto applicando al valore dei beni e servizi connessi l’aliquota ordinaria della imposta sulle importazioni e l’importo derivante dalla aliquota agevolata applicabile ai sensi del presente decreto delegato”. Il 4 ter invece dichiara: “In alternativa all’ipoteca a richiesta dell’interessato è ammessa la fideiussione bancaria a favore dell’Eccellentissima Camera debitamente autenticata e registrata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge 17 novembre 2005 numero 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi. La fideiussione deve essere rinnovabile e avere durata almeno quinquennale dalla data di autorizzazione al beneficio e l’originale deve essere depositato presso il Servizio Cassa dell’Ufficio Tributario. Nel caso di perdita del beneficio (di cui all’articolo 6 del Decreto numero 100 del 2004), l’Ufficio Tributario, scaduto inutilmente il termine (di cui al comma 2 del medesimo articolo), procede alla sua escussione direttamente nei confronti del soggetto emittente”. L’articolo 3 del Decreto numero 100 del 2004, quello cioè che riguarda la “Costruzione ristrutturazione e ampliamento” invece è stato completamente sostituito. Nel Decreto Delegato numero 87 del 2018 si legge difatti che “per poter beneficiare dell’agevolazione (di cui all’articolo 1 sempre del Decreto numero 100 del 2004), le imprese, nell’ambito di opere edili per la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento di fabbricati, devono avere ottenuto la concessione edilizia (di cui alla Legge 19 luglio 1995 numero 87 e alla Legge 14 dicembre 2017 numero 140 – Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche in data successiva all’1 gennaio 2004)”. |
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