È nuovamente operativa la pratica “Comunicazione Titolari Effettivi”
San Marino. Circolare dell’Ufficio Industria e Artigianato.
Con la presente, si impartiscono disposizioni ai fini della comunicazione all’Ufficio Industria, da parte di società, associazioni, fondazioni ed enti analoghi dotati di personalità giuridica, delle informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai sensi dell’Art.23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92 (d’ora in avanti brevemente “LEGGE”) così come introdotto dall’Art.37 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139.
- Si considerano titolari effettivi, ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui al precitato Art.23- quater della LEGGE, tutte quelle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente la persona giuridica. Pertanto, il legale rappresentante, eventualmente tramite l’ausilio tecnico dei professionisti di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c) della LEGGE, nella comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, dovrà tenere presente che:
- per le Società di Capitali vanno indicate, quali titolari effettivi, tutte le persone fisiche che possiedono una partecipazione diretta o indiretta, al capitale della società, superiore al 25% e tutte quelle persone fisiche che, in concreto, esercitano il controllo della società, anche indipendentemente dalla formale intestazione. Se poi, dopo aver esperito tutti gli accertamenti possibili, non vi è nessuna persona fisica che soddisfi tali criteri si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di direzione o esercitano poteri di amministrazione. Quest’ultimo criterio, legato alla direzione o amministrazione, deve intendersi quale extrema ratio, in quanto almeno un titolare effettivo deve sempre essere indicato.
- per le Fondazioni vanno indicate, quali titolari effettivi, tutte le persone fisiche che ne sono i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
iii. per gli “Enti Analoghi” (Associazioni, Cooperative, Consorzi, Enti di vario tipo) vanno indicate, quali titolari effettivi, tutte le persone fisiche che ne sono titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
- le persone giuridiche estere, che operano a San Marino tramite Stabili Organizzazioni devono effettuare la comunicazione in oggetto seguendo i criteri sopra indicati. All’interno della pratica “Comunicazione Titolari Effettivi” è consultabile lo schema, di cui all’ALLEGATO A alla presente circolare, riportante note ed esempi.
- In caso di liquidazione volontaria, d’ufficio, coatta amministrativa ovvero di una procedura concorsuale, i liquidatori, o i procuratori, devono effettuare la comunicazione dei titolari effettivi della persona giuridica risultanti all’avvio della procedura medesima utilizzando i criteri sopra indicati. L’avvio di una liquidazione volontaria, d’ufficio, coatta amministrativa ovvero di una procedura concorsuale successiva alla comunicazione dei titolari effettivi non comporta la modifica dei titolari effettivi.
- La comunicazione può avvenire solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione: https://www.pa.sm/, all’interno del servizio OPEC – Pratiche Operatori Economici, nella pratica denominata “Comunicazione Titolari Effettivi”. La pratica “Comunicazione Titolari Effettivi” può essere predisposta solo dal legale rappresentante della persona giuridica o dai professionisti di cui all’art. 20, comma 1, lettere UFFICIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO Dipartimento Economia REPUBBLICA DI SAN MARINO Via 28 Luglio, 196 – 47893 Borgo Maggiore B4 T +378 (0549) 882 950 – F +378 (0549) 882945 – info.iac@pa.sm
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- a) e c) della LEGGE opportunamente delegati, dal legale rappresentante della persona giuridica, ad operare su OPEC. Nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi dell’ausilio tecnico dei predetti professionisti, questi ultimi dovranno assicurarsi che la dichiarazione in oggetto provenga dal legale rappresentante, conservare la documentazione e metterla a disposizione degli Organi di Controllo o Vigilanza.
- Tutti i soggetti che devono effettuare la comunicazione della titolarità effettiva, in virtù del comma 1 dell’articolo 23-quater della LEGGE, sono tenuti ad effettuare in OPEC una pratica “Comunicazione Titolari Effettivi” con le modalità indicate nell’ALLEGATO B alla presente circolare. Tale disposizione vale anche per tutte le persone giuridiche che hanno già eseguito la comunicazione dei titolari effettivi.
- Considerata la sospensione d’ufficio della pratica di comunicazione dei titolari effettivi, visto il ripristino, dalla data odierna, dell’operatività del registro, il termine di sei mesi (periodo transitorio), per la comunicazione dei titolari effettivi, decorre dalla data odierna. Per le persone giuridiche costituite nel periodo transitorio gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro il maggiore tra il termine di sei mesi dalla data odierna e quello di un mese dalla iscrizione nell’apposito registro che consente l’acquisizione della personalità giuridica. Trascorso il periodo transitorio troverà applicazione unicamente il termine ordinario di un mese dalla iscrizione nell’apposito registro che consente l’acquisizione della personalità giuridica. Resta fermo il termine di un mese dalla variazione del titolare effettivo ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevanti ai sensi della LEGGE incida sull’individuazione del titolare effettivo.
- La violazione dell’obbligo di comunicazione sarà punita come indicato nell’art.65 ter della LEGGE, così come introdotto dall’Art.87 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139, ossia con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
- I quesiti relativi alla compilazione e rettifica del Registro Titolari Effettivi che non trovano risposta nella presente circolare o nei suoi allegati andranno posti per iscritto, via posta elettronica, all’indirizzo info.iac@pa.sm.