Catasto rifiuti imprese: attive le dichiarazioni 2017
San Marino. (Alessandro Carli su Fixing) Si è aperta il 2 gennaio la “finestra” per la dichiarazione annuale dei rifiuti mediante il servizio web UOGA e rimarrà aperta sino al 30 aprile. Come già da una manciata di anni, ai fini della registrazione i dati che riguardano la produzione dei rifiuti dovranno essere quindi inviati dalle imprese del territorio in maniera telematica. Il software difatti permette alle aziende interessate (non tutte: a breve chiariremo chi è obbligato e chi no) la gestione dei dati relativi alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Ricordiamo comunque che la Commissione Tutela Ambientale, attraverso la delibera n. 149 del 2014, ha stabilito che le eventuali integrazioni alle dichiarazione Catasto rifiuti devono essere presentate all’Ufficio competente entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta all’azienda.
DD 44/2012 E CODICE AMBIENTALE
Gli articoli 27 del DD 44/ 2012 e del “Codice Ambientale” fanno chiarezza sui soggetti che devono effettuare la dichiarazione: tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti, ovvero le aziende produttive che contano più di 20 dipendenti o che producono anche un solo rifiuto pericoloso indipendentemente dal numero dei dipendenti.
I soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
CHI È ESONERATO DALLA COMUNICAZIONE
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione, oltre alle aziende con meno di 20 dipendenti, anche gli imprenditori agricoli, limitatamente ai rifiuti non pericolosi le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario in centri autorizzati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti che “non eccedano i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, non superino il limite massimo di trasporto complessivo di 100 chilogrammi o 100 litri all’anno”.
Per chi avesse necessità di una consulenza in merito o di un supporto tecnico per tale attività, il servizio tecnico di consulenza dell’Associazione Nazionale Industria San Marino è a disposizione.
Info: dottoressa Giorgia Pecci, tel: 0549.873915 – cellulare: 335.8493166).