Economia e Lavoro

Un provvedimento per modificare la legge sulle patenti nautiche

San Marino. Un decreto legge per modificare la legge n. 119 del 2010 riguardante il rilascio, la convalida, la conversione, la revisione e la revoca delle patenti nautiche. È stato presentato alla Segreteria istituzionale l’altro giorno dal segretario di Stato per le Finanze con deleghe ai Trasporti, Simone Celli, il provvedimento n. 100 del 29 agosto 2017. Andiamo a vedere insieme nello specifico di cosa si tratta.

L’articolo 1, modificando l’articolo 13 della legge n. 119/2010, risponde a un’esigenza molto sentita da parte dei diportisti sammarinesi, potendo incidere sui tempi necessari per conseguire il certificato medico per ottenere il rilascio/ conversione/convalida della patente nautica. Prevedendo, infatti, la possibilità di autorizzare anche strutture sanitarie private sammarinesi che si dimostrino in grado di rispettare il protocollo medico previsto dalla legge n. 119/2010 sarà possibile velocizzare i tempi richiesti dalle liste di attesa per tali visite mediche offrendo al contempo un miglior servizio.

Art. 1 – 1. All’articolo 13 della Legge 28 giugno 2010 n. 119 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma

3-bis: “3-bis. Il certificato medico di cui alla presente legge può essere rilasciato anche da strutture sanitarie private sammarinesi, previamente autorizzate dall’Autorità.

Tale autorizzazione può essere sempre revocata dall’Autorità in caso di inadempimento del soggetto autorizzato”. L’articolo 2, modificando l’articolo 15 della legge n. 199/2010, stabilisce un limite temporale di tre anni entro il quale è possibile richiedere la convalida della patente nautica scaduta. Tutto ciò al fine di evitare situazioni, nelle quali il titolo verrebbe convalidato d’ufficio a soggetti che non praticano la navigazione diportistica da lungo tempo.

Art. 2 – 1. L’articolo 15, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n. 119 è così modificato: “1. La patente nautica ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. La validità delle patenti di categoria C è limitata a un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato medico. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata entro un periodo di tre anni dalla scadenza della stessa e in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida”.

Art. 3.  Modificando l’articolo 22 della legge n. 119/2010, ha il fine di meglio precisare la possibilità di convertire patenti nautiche estere in patenti sammarinesi per cittadini sammarinesi o residenti anagraficamente in Repubblica, analogamente a quanto previsto per le patenti auto, prevedendo, altresì, lo stesso limite temporale di tre anni dalla scadenza del titolo previsto per la richiesta di convalida.

Art. 3 – 1. L’articolo 22, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.119 è così modificato: “1. I residenti o cittadini sammarinesi in possesso di patenti rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero, a richiesta, possono ottenere la conversione a parità di abilitazione nel titolo sammarinese purché la relativa richiesta sia effettuata entro un periodo di tre anni dalla scadenza del titolo da convertire. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida possono richiederne l’unificazione in un solo documento”.

Art. 4. Sostituisce l’allegato 1 della legge n. 119/2010 introducendo un nuovo formato aggiornato contenente le indicazioni di legge e avente maggior spazio per le relative annotazioni d’ufficio.

Art.4 – 1. L’allegato 1 della Legge 28 giugno 2010 n.119 è sostituito con l’allegato 1 del presente decreto delegato.

(Fonte: La Serenissima)

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