Economia e Lavoro

Incostituzionale l’azione “revocatoria” prevista dalla finanziaria

San Marino. L’articolo 40 della legge di bilancio licenziata a fine dicembre 2016 è incostituzionale. A decretarlo è la sentenza numero 2 del 23 maggio scorso del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme che ha preso in esame il ricorso presentato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sottoscritto anche da numerosi avvocati e dall’Organizzazione degli Imprenditori (Osla).
I Garanti erano stati chiamati a esprimersi su due articoli della legge Finanziaria: il 39 e il 40, approvata lo scorso dicembre.
Il primo, denominato “azioni di responsabilità” è stato dichiarato costituzionalmente legittimo, quindi viene confermata la possibilità di procedere con azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi sociali delle banche, vale a dire anche i revisori e sindaci.
Incostituzionale, quindi oramai decaduto, l’articolo 40 che prevede l’azione “revocatoria”, il quale interveniva per annullare le cessioni di beni da parte dei soci delle banche e anche degli organi sociali. L’articolo consentiva di annullare cessioni anche fino a 10 anni di distanza. Tale articolo è stato dichiarato illegittimo e quindi non è possibile l’applicazione.

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