AASS fa chiarezza sulla questione Cartiera Ciacci
Chiamata in causa da Rete per il presunto rapporto privilegiato con la Cartiera Ciacci, l’AASS risponde con una nota ufficiale, che pubblichiamo di seguito.
“Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione preso conoscenza degli Organi di stampa delle dichiarazioni da parte di Rete e DIM nella seduta pubblica di giovedì 16 marzo, ritiene opportuno fare chiarezza sul ruolo che AASS ha esercitato nei confronti della Soc. Cartiera Ciacci:
– la facoltà di acquistare gas sul libero mercato è stata introdotta con la legge 22/12/2011 n. 200 (Finanziaria 2012) all’art. 29, successivi Decreti ne hanno disciplinato modalità e costi di vettoriamento. Da ciò risulta evidente che AASS non ha alcun ruolo diretto nelle strategie energetiche dello Stato.
– La Cartiera Ciacci (in data 1/02/2017 prot. n. 0328/65-2) ha richiesto ad AASS una fornitura di gas naturale per alimentare un impianto turbogas (cogenerazione); in data 6/03 u.s. il Presidente ed il Direttore AASS hanno rappresentato ai Segretari Podeschi e Michelotti (tramite ns. lettera prot.n. 0753/36-20 del 6/03/2017) la richiesta della Cartiera, evidenziando la necessità di approfondire gli aspetti collegati agli oneri e relative problematiche. Specifichiamo che AASS non ha mai dato corso ad alcuna opera/fornitura. Tale testimonianza viene confermata anche dal fatto che nel primo CDA di insediamento del 22/02/2017, tale richiesta è stata sospesa in attesa di chiarimenti.
– Per ciò che attiene la morosità della Cartiera questa consta di due voci: mancato pagamento di una fattura di gas naturale di € 1.222.908,84 (presso la Esattoria Cartiera Ciacci ha depositato un acconto di € 840.000,00) e mancato pagamento di Servizio di fognatura per un importo di € 426.524,00, entrambe iscritte a ruolo presso l’Esattoria. Non è dato comprendere quale altra azione avrebbe dovuto intraprendere il Direttore oltre a far emettere fatture e ad iscrivere a ruolo per morosità la Cartiera. Pertanto non corrisponde al vero che non venga difeso e preteso il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
– Per ciò che attiene la mancata installazione del misuratore sullo scarico dei reflui il Codice Ambientale all’art. 183 attribuisce al Dipartimento Prevenzione attività di vigilanza e controllo e di applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Il Codice Ambientale e la Delibera n. 3/2014 dell’Autorità di Regolazione disciplinano anche la materia degli inquinamenti presenti negli scarichi e delle attività di monitoraggio riservate al Gestore A.A.S.S. ai fini dell’esatta applicazione della tariffa ambientale, in virtù del principio che “di più inquina più paga”.
Tutto ciò a dimostrazione della corretta e puntuale applicazione delle norme in materia ambientale e relative tariffe.”
(Fonte: Direzione AASS)