Economia e Lavoro

Asset banca in amministrazione straordinaria

Asset Banca in amministrazione straordinaria per decisione di Banca Centrale dopo un periodo brevissimo in cui il commissario ha preso in mano la gestione al posto del cda. Si tratta di un atto autorizzato dal Comitato per il Credito ed il Risparmio composto dai Segretari di Stato: Simone Celli, Nicola Renzi, Guerrino Zanotti  ed Andrea Zafferani su delibera del Congresso di Stato.

La comunicazione ufficiale è apparsa sul sito di Banca Centrale, con questo testo:

Amministrazione straordinaria di Asset Banca S.p.A.

Si comunica che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 78 della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, ha disposto l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria di Asset Banca S.p.A., già in regime di sospensione degli organi amministrativi ai sensi dell’art. 84 della citata Legge, con il conseguente scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo. Con il predetto provvedimento sono state disposte altresì le seguenti nomine:

Commissari Straordinari: Avv. Vincenzo Maurizio Dispinzeri Avv. Giuseppe Pedrizzi

Componenti del Comitato di Sorveglianza: Dott. Giuseppe De Marco Avv. Paolo Mazzanti Prof. Avv. Marcello Condemi.

Il provvedimento non avrà alcuna incidenza sull’operatività della Banca, che proseguirà sotto la guida dei Commissari Straordinari, a tutela dei risparmiatori. 03/03/2017 

Quest’ultimo concetto viene ripreso anche da un comunicato diffuso da Asset nella serata di venerdì.

“I soci di Asset Banca ribadiscono quanto detto in precedenza ovvero che l’amministrazione straordinaria non cambia nulla per i correntisti.

Asset rimane una delle realtà bancarie più liquide del territorio con indici di solvibilità tra i più alti del sistema.

Gli organismi di tutela assicurano l’operatività della banca come sancito dalle norme vigenti.”

Per dovere di conoscenza, pubblichiamo anche l’articolo di legge sopra citato:

Amministrazione straordinaria

  1. Con delibera del Congresso di Stato, sentito il CCR, su proposta dell’autorità di vigilanza, può essere disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo quando si verifichi una o più delle seguenti situazioni:
  2. a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza che ne regolano l’attività;
  3. b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
  4. c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;
  5. d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un’alterazione dei documenti contabili;
  6. e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria. 
    La direzione della procedura di amministrazione straordinaria spetta all’autorità di vigilanza. 
    3. La delibera di cui al primo comma sospende tutte le funzioni delle assemblee. 
    4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale. 
    5. La delibera di cui al primo comma è comunicata dai commissari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’articolo 80. 
    6. L’amministrazione straordinaria ha durata pari a un anno salvo indicazione di un termine più breve nella delibera di cui al primo comma. Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati l’autorità di vigilanza può prolungare l’amministrazione straordinaria per un periodo di sei mesi. 
    7. L’autorità di vigilanza può concedere ulteriori due mesi di proroga qualora sussistano esigenze legate alla chiusura dell’amministrazione straordinaria.