Un referendum preventivo sull’Accordo di associazione? Le riflessioni e le valutazioni del professor Guido Guidi
San Marino ha quattro tipi di referendum: abrogativo, propositivo, confermativo, costituzionale. Assieme al Liechtenstein è uno dei pochi microstati che fanno largo uso degli istituti di democrazia diretta. Negli ultimi trent’anni, diversamente dalla tendenza dominante negli altri piccoli Stati che prediligono la delega della rappresentanza ai Parlamenti, si sono tenute ben ventisei consultazioni popolari.
La stampa ha dato notizia della presentazione di un progetto di legge per introdurre, per via qualificata, un ulteriore tipo di referendum: confermativo obbligatorio, attraverso cui interpellare il corpo elettorale sull’Accordo associativo con la UE e su tutti gli eventuali accordi internazionali che inducono “effetti permanenti sull’ordinamento sammarinese”. Par di capire, senza aver letto tuttavia l’articolato del progetto, che si tratti di una specie di referendum preventivo di tipo svizzero. Tuttavia, va rimarcato che la Svizzera è una federazione di Cantoni, in cui le prerogative sovrane dei membri restano molto alte, anche dopo il patto federativo, soprattutto nel condizionamento della politica estera.
La Dichiarazione dei diritti di San Marino demanda alla legge qualificata la disciplina degli istituti di democrazia diretta. Tuttavia, ci si deve interrogare se le relazioni internazionali e la ratifica dei trattati siano materia delegabile alle formule della democrazia diretta. Se osserviamo le principali democrazie parlamentari europee emerge che in quasi tutte le relazioni internazionali la ratifica dei trattati è rigorosamente di competenza parlamentare.
Non esiste in nessuna Costituzione una norma che imponga il referendum per la ratifica dei trattati. Il dato fondamentale è che il referendum diventa necessario solo quando la ratifica richiede modifiche costituzionali.
Gli unici casi che prevedono il referendum, ma solo per autorizzare i trasferimenti di sovranità sono l’Irlanda e la Danimarca. Tra i 27 Stati membri dell’Unione europea pochi altri prevedono il referendum e solo in circostanze eccezionali. Francia e Paesi Bassi nel 2005 hanno bocciato, come si ricorderà, per referendum la Costituzione europea, ma qui si prospettavano istituzioni europee di tipo federale, dichiaratamente sovranazionali.
Costantino Mortati, nel dibattito all’Assemblea costituente italiana, affermava che la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati è una legge formalmente legislativa ma sostanzialmente costituzionale perché crea obblighi che non possono essere rimossi con una semplice legge successiva.
In verità è principio consolidato che la stabilità degli impegni internazionali prevale sulla possibilità di interpelli referendari accidentali.
In tempo di sovranismi e antisovranismi l’interpello al corpo elettorale è seducente. La politica estera non può essere però “plebiscitaria”, soprattutto a San Marino, dove domina il principio di centralità del Consiglio Grande e Generale, all’interno di dinamiche parlamentari, ponderate, negoziate. Le relazioni internazionali non possono essere esposte alle oscillazioni dell’opinione pubblica. Non perché il popolo non sia sovrano, ma perché le relazioni internazionali devono poter contare sulla continuità della Repubblica. C’è di mezzo la credibilità, l’autorevolezza del Consiglio e del Congresso, il valore e il prestigio della Repubblica nel suo insieme.
Guido Guidi – Professore di diritto comparato e amministrativo
Già giudice d’appello


