San Marino. Nuove tutele per lo sport sammarinese: l’Aula promuove la riforma con un apprezzamento unanime
Il nuovo assetto normativo per il mondo sportivo della Repubblica di San Marino è ormai pienamente operativo. Con l’entrata in vigore del Contratto di Collaborazione in ambito sportivo, Palazzo Mercuri traccia una linea di demarcazione netta rispetto al passato, introducendo una disciplina organica per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa all’interno del settore dilettantistico e professionistico. L’intervento, nato dal lavoro sinergico tra la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, intende dare attuazione pratica all’articolo 32 della Legge 164/2022. Una svolta necessaria. Il provvedimento colma un vuoto normativo che per anni ha lasciato nell’incertezza gestionale operatori e associazioni.
Il valore della riforma ha trovato una sponda solidissima nell’Aula del Consiglio Grande e Generale. Il consenso è stato bipartisan. Nel corso del dibattito, tutti i gruppi politici sono intervenuti per esprimere un profondo apprezzamento nei confronti del testo, evidenziando quanto fosse ormai indispensabile e urgente l’adeguamento normativo. I consiglieri hanno rimarcato a più riprese la necessità di dare certezze a un comparto vitale – una sollecitazione trasversale che ha unito le diverse anime della politica sammarinese nel blindare un provvedimento atteso da anni.
La riforma definisce l’esatta fisionomia di queste prestazioni. Si tratta di rapporti a titolo oneroso, caratterizzati da un’attività personale e continuativa ma privi di qualsiasi vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di una sostanziale autonomia nell’organizzazione dei tempi e delle modalità di esecuzione della propria opera, fermo restando il doveroso rispetto delle esigenze tecnico-organizzative del committente. Proprio per questa specificità, il legislatore ha escluso l’applicazione delle rigide disposizioni previste dall’articolo 29 della legge quadro sul lavoro. I soggetti committenti beneficiari di tale quadro di semplificazione sono le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le singole Associazioni Sportive regolarmente affiliate e iscritte nei registri ufficiali.
L’impianto del decreto allarga l’orizzonte delle tutele a una vasta platea di figure professionali. Non si parla soltanto di atleti. Il testo include espressamente allenatori, istruttori, preparatori atletici e tecnici incaricati. Trovano spazio anche i profili dediti al coordinamento e alla gestione tecnico-sportiva, oltre a chi si occupa di formazione e didattica sul campo. Persino le funzioni amministrative o di supporto operativo vengono assorbite dalla nuova normativa, a patto che non richiedano l’iscrizione a specifici albi professionali. Una flessibilità strutturale che il Congresso di Stato si riserva comunque di integrare o modificare in futuro tramite appositi regolamenti.
Sul fronte contrattuale la parola d’ordine è rigore formale. La forma scritta è richiesta a pena di nullità. Ogni documento deve specificare con precisione i dati identificativi delle parti, la durata della collaborazione – stabilita per un massimo di cinque anni ma rinnovabile alla scadenza –, l’entità del compenso e le modalità di pagamento. La copertura assicurativa contro gli infortuni segue, per quanto compatibile, i parametri fissati dall’articolo 58 della Legge 149/2015. Una particolare attenzione è stata riservata alla tutela dei minori, disponendo l’obbligo di indicare chiaramente nel testo se la prestazione sia rivolta a ragazzi in età scolare.
“Abbiamo voluto costruire un sistema moderno, capace di coniugare la flessibilità richiesta dall’associazionismo con un livello di garanzie imprescindibile per chi opera nel settore”, commenta il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica Alessandro Bevitori. “La previsione di convogliare una quota pari al dieci per cento dei compensi e dei rimborsi spese direttamente tramite accredito su SMAC Card risponde a una logica di trasparenza e di valorizzazione del circuito economico interno, unendo la digitalizzazione delle procedure al sostegno concreto dei consumi in territorio.”
L’efficacia della collaborazione è legata a un preciso iter burocratico coordinato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Entro quindici giorni dalla stipula, l’atto va depositato presso il CONS. Quest’ultimo ha il compito di rilasciare una valutazione di conformità entro due settimane, potendo anche delegare tale esame alle singole federazioni per snellire le pratiche delle realtà affiliate. Se emergono difformità rispetto ai criteri di legge, le parti dovranno rimettere mano al testo: senza l’adeguamento la prestazione non può muovere il primo passo. Ottenuto il via libera, scatta il secondo adempimento amministrativo. Il contratto deve essere registrato presso l’Ufficio Registro e Conservatoria entro quindici giorni dalla conformità, e comunque entro trenta giorni dalla firma originaria. Una formalità tutt’altro che facoltativa, poiché in assenza di registrazione l’attività lavorativa non può legittimamente proseguire. L’operazione comporta il pagamento di una marca da bollo da quindici euro, mentre viene totalmente esclusa l’applicazione dell’imposta di registro.
Sul versante dello sviluppo agonistico e della promozione del movimento, il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport Rossano Fabbri esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Lo sport sammarinese attendeva da tempo uno strumento che riconoscesse la specificità e il valore delle sue microcomunità. Affidare alle federazioni e al CONS un ruolo centrale di vigilanza significa proteggere il sistema, valorizzando le competenze di tecnici e dirigenti. Il provvedimento permette ai nostri club di pianificare l’attività su base pluriennale con serenità contabile, mettendo in sicurezza la crescita dei nostri talenti.”
Il passaggio al nuovo regime prevede una fase di transizione ordinata per non penalizzare i campionati in corso. Le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore il 1° giugno 2026, mandando definitivamente in soffitta il precedente Decreto Delegato numero 32 del marzo scorso. Per i contratti sottoscritti prima di questa data è comunque garantita la validità fino alla loro scadenza naturale, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Qualsiasi rinnovo dovrà invece uniformarsi ai dettami del testo odierno. Il testo integra inoltre severe disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in totale aderenza con la Legge 171/2018 e con i parametri europei del GDPR. Eventuali sviluppi relativi alla previdenza e alla sanità integrativa volontaria saranno invece demandati a successivi e specifici protocolli d’intesa tra le parti sociali e le istituzioni preposte.
Palazzo Mercuri


