Sanità e Medicina

Formazione professionale, arrivano educazione fisica e voto in condotta

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San Marino. Cambiamenti in vista nell’Ordinamento del sistema di formazione professionale e del triennio di formazione di base professionale. Con il Decreto legge che n. 95 del 10 agosto 2017, infatti, si introducono miglioramenti tecnici e semplificativi dello svolgimento degli esami di qualifica e di specializzazione, per determinare con maggiore precisione il giudizio complessivo finale e per uniformare, dove necessario e compatibile, l’attività didattica svolta nel Centro di Formazione professionale alla Scuola Secondaria

Superiore. Lo si fa attraverso l’introduzione dell’Educazione fisica fra le discipline dell’area comune della valutazione del comportamento.

Con questo Decreto, il legislatore è intervenuto modificando la Legge 4 marzo 19993 n. 37 “Ordinamento del sistema di formazione professionale delle politiche attive a sostegno dell’occupazione”.

Nello specifico, è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 6 riducendo il numero dei partecipanti alla Commissione d’esame per il conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, sia per le attività didattiche di prima che di seconda formazione, “con l’obiettivo – si legge nella relazione stilata dalla segreteria di Stato Industria, Artigianato, Commercio e Lavoro – di semplificare le operazioni d’esame e ridurre le difficoltà che spesso sono state incontrate relativamente alla disponibilità per diversi giorni di membri esterni nominati. Inoltre, sempre per la stessa motivazione, è stato assegnato il ruolo di presidente di Commissione al direttore del Centro di Formazione professionale”.

Modifiche anche nel comma 3 dell’articolo 7, con una determinazione più precisa delle modalità di esecuzione delle prove finali, che devono avvenire secondo quanto stabilito dall’Ordinamento didattico del corso, sia per le attività didattiche di prima, sia di seconda formazione, accompagnando il giudizio complessivo finale, che si formula nel termini di “idoneo” o “non idoneo”, da una valutazione espressa in voto decimale. “Si precisa che, qualora sia presente una valutazione di ammissione alle prove finali, la valutazione complessiva deve risultare dalla media ponderata tra le valutazioni di ammissione e le valutazioni ottenute nelle singole prove finali.”

Il Decreto va a modificare anche parte del Decreto 10 maggio 2011 n. 78 “Istruzione del triennio di formazione professionale di base – Ordinamento didattico”. Nello specifico, si è sostituito il comma 2 dell’articolo 5 del suddetto Decreto, includendo tra le materie dell’area comune, che comprende le discipline caratteristiche rilevabili anche nella Scuola Secondaria Superiore italiana, quali italiano, storia e geografia, storia sammarinese, istituzioni di diritto sammarinese, lingua straniera, matematica, laboratorio di informatica, anche educazione fisica (due ore settimanali). “Questo trova fondamento – continua la relazione – in quello che si considera un diritto degli allievi allo svolgimento di questa disciplina, anche nella formazione professionale di base, poiché l’educazione fisica a scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e la salute degli alunni, ma li aiuta anche a svolgere un’attività con ripercussioni positive nella vita, fornisce conoscenze e competenze trasferibili, come il lavoro di squadra, comportamento leale, rispetto, consapevolezza del corpo e più in generale delle “regole del gioco”, utili anche le altre materie.

Infine, si è introdotto un articolo di Legge volto a stabilire la valutazione del comportamento, recependo i contenuti e gli indicatori di quanto già stabilito nella Scuola Secondaria Superiore, quale disciplina trasversale che deve educare alla convivenza civile e ad un comportamento corretto, responsabile e rispettoso di docenti, compagni e struttura scolastica, anche finalizzato alla prevenzione di fenomeni come il bullismo e cyberbullismo. Viene valutato al fine di ogni ciclo il comportamento che ogni allievo ha tenuto durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e durante il periodo di stage formativo. La votazione sul comportamento degli allievi concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi nello scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di qualifica.

( Fonte: La Serenissima)

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